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09.3088 · Mozione · 2009-03-11

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare le disposizioni di legge necessarie per l'attuazione delle misure esposte sotto, al fine di assicurare un approvvigionamento di medicamenti di qualità ed economici:

1. riesame periodico ogni tre anni del prezzo dei medicamenti;

2. riesame dell'economicità di un medicamento ogni volta che vi è un ampliamento delle indicazioni ammesse nell'elenco delle specialità;

3. valutazione dell'economicità sulla base di un confronto con altri medicamenti e di un esame della struttura dei prezzi in Paesi con un'economia comparabile a quella svizzera;

4. disciplinamento del rimborso di medicamenti destinati a un impiego diverso da quello definito dalle informazioni professionali omologate da Swissmedic o dalle indicazioni ammesse nell'elenco delle specialità, o di medicamenti non omologati in Svizzera.

Begründung

1. La valutazione del prezzo massimo di un medicamento dovrebbe essere eseguita con maggiore regolarità. Questa misura permetterebbe di reagire più rapidamente all'evoluzione del mercato e di abbreviare in modo significativo la durata del "prezzo garantito" a tutela del fabbricante. In tal modo i prezzi svizzeri potrebbero avvicinarsi a quelli dei Paesi limitrofi, sovente nettamente inferiori.

2. Spesso alla prima omologazione di un medicamento per il quale non vi sono preparati con valore terapeutico comparabile si richiede l'autorizzazione per un'indicazione che riguarda un gruppo relativamente ristretto della popolazione. Nella ponderazione dell'efficacia, dell'adeguatezza e dell'economicità le spese di ricerca e la cifra d'affari potenziale del medicamento giustificano un prezzo elevato. Col tempo, però, si presentano sempre nuove domande per altre indicazioni. Di conseguenza aumenta, talvolta in modo considerevole, il numero dei potenziali pazienti. Tuttavia, malgrado l'aumento delle indicazioni, il prezzo originariamente stabilito rimane per lo più immutato.

3. La valutazione di un medicamento si basa, da un lato, sul confronto nazionale con i principi attivi e le applicazioni analoghe, dall'altro, sulla struttura dei prezzi nei Paesi con un'economia comparabile a quella svizzera. Questo disciplinamento dovrebbe essere espressamente sancito a livello di legge.

4. L'impiego di medicamenti al di fuori del campo di applicazione autorizzato ("off-label-use") non è attualmente disciplinato in modo uniforme, ciò che può portare a decisioni arbitrarie a danno dei pazienti. Occorre disciplinare il rimborso in questi casi in modo chiaro per garantire un equo trattamento di tutti gli attori (fornitori di prestazioni, soggetti che si assumono i costi e pazienti).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La questione del disciplinamento nella legge della formazione del prezzo dei medicamenti è già stata dibattuta in Parlamento. Un disegno di revisione della LAMal che includeva i punti sollevati nella mozione è stato respinto il 1° ottobre 2008. In seguito sono stati presentati due interventi parlamentari con i quali si incarica il Consiglio federale di sfruttare il margine d'azione di cui dispone a livello di ordinanza (mozione Robbiani 08.3670; interpellanza Robbiani 08.4001). In entrambi i casi il Consiglio federale si è detto disposto a preparare le modifiche e in particolare a disciplinare a livello di ordinanza la frequenza con cui sono controllati l'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità dei medicamenti. Il Consiglio nazionale si è già espresso favorevolmente in merito accogliendo il 19 dicembre 2008 la mozione Robbiani 08.3670.

Le richieste dell'autrice della mozione, condivise in ampia misura dal Consiglio federale, possono essere disciplinate a livello di ordinanza. Il collegio governativo non vede pertanto l'opportunità di intervenire a livello di legge e respinge la mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.