09.3118 · Postulato · 2009-03-17
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vagliare le misure volte a consolidare il diritto di iniziativa grazie a una maggiore trasparenza.In particolare, occorre valutare l'opportunità di completare la legge federale sui diritti politici affinché, nell'ambito dell'esame preliminare di cui all'articolo 69, la Cancelleria federale possa accertare, prima della raccolta delle firme, se il testo dell'iniziativa è compatibile con gli impegni internazionali assunti dalla Confederazione.La libertà di presentare iniziative non verrebbe in alcun modo intaccata, ma sarebbe necessario indicare chiaramente sul recto della lista delle firme gli aspetti incompatibili con gli impegni della Confederazione.
Begründung
Accade spesso che iniziative formalmente riuscite o approvate dal popolo e dai cantoni non possano essere attuate. L'iniziativa contro i minareti ne è un esempio recente. Se, in seguito alla sua approvazione, un ricorso venisse presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sarebbe quest'ultima, in qualità di "corte costituzionale", a legiferare in materia e non la Svizzera. Il nostro Paese, inoltre, non potrebbe più mantenere i propri impegni internazionali e dovrebbe eventualmente denunciare gli accordi sottoscritti. In un sistema democratico, i cittadini devono essere informati delle conseguenze di un'iniziativa problematica, affinché siano messi in condizione di sottoscriverla con cognizione di causa.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Le iniziative popolari accettate dal popolo e dai cantoni che creano contraddizioni tra il diritto interno e gli obblighi internazionali contratti dalla Svizzera costituiscono un vero problema che non può essere semplicemente ignorato. Tuttavia, se la Cancelleria federale potesse obbligare gli autori di un'iniziativa popolare a indicare in modo ben visibile sulla lista delle firme le contraddizioni tra il loro testo e il diritto internazionale - e questo mentre le autorità non sottostanno a un obbligo analogo - ciò si tradurrebbe in una limitazione del diritto di iniziativa. Molto spesso le opinioni sulla conformità al diritto internazionale sono divergenti persino tra i giuristi più esperti. La Cancelleria federale non svolge il ruolo di censore, ma è al servizio del popolo, il quale deve esercitare i suoi diritti dando prova di responsabilità. Se accettate da popolo e cantoni, anche le iniziative popolari vanno tuttavia interpretate conformemente al diritto internazionale.Da decenni la Cancelleria federale si cura di segnalare agli autori di un'iniziativa popolare federale i problemi che potrebbero sorgere in relazione alla sua validità, e in tali casi propone loro di consultare un professore di diritto costituzionale svizzero. Nella sua decisione in fase di esame preliminare, la Cancelleria federale rileva inoltre sistematicamente ed esplicitamente che la validità dell'iniziativa popolare verrà esaminata soltanto in caso di riuscita formale (per l'iniziativa popolare "contro l'edificazione di minareti", cfr. FF 2007 2967 n. 1, ultimo periodo).Tale agire da parte dell'amministrazione presuppone però l'esistenza di fondamenti costituzionali. La Costituzione federale attribuisce espressamente la competenza di dichiarare nulla un'iniziativa popolare all'unica autorità eletta direttamente e democraticamente dal popolo: il Parlamento (art. 173 cpv. 1 lett. f Cost.). La Costituzione federale definisce anche le cause di nullità (art. 139 nuovo cpv. 2 e 194 cpv. 2 e 3 Cost.): si tratta della violazione del principio dell'unità della forma, dell'unità della materia o di disposizioni cogenti del diritto internazionale. Le norme del diritto internazionale sono considerate imperative soltanto a titolo eccezionale ai sensi di queste disposizioni costituzionali, che ricalcano l'articolo 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111). Secondo l'attuale convinzione giuridica generale (cfr. messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 340), tali norme comprendono il divieto della guerra d'aggressione, del genocidio (Patto ONU II del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici; RS 0.103.2, art. 6 cpv. 1-3), della tortura (Convenzione ONU del 10 dicembre 1984 contro la tortura; RS 0.105, art. 2 cpv. 2 e 3 e art. 3; Convenzione europea del 4 ottobre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CEDU; RS 0.101, art. 3; Patto ONU II, art. 7) e della schiavitù (Patto ONU II, art. 8, 11 e 16; art. 4 cpv. 1 CEDU) nonché i principi fondamentali del diritto umanitario in tempo di guerra, il principio del non-refoulement (Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati; RS 0.142.30, art. 33) e le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo in caso di emergenze (art. 15 CEDU). Le Camere federali hanno ritenuto che nemmeno le controverse iniziative popolari sull'internamento, sull'espulsione degli stranieri criminali e sull'imprescrittibilità dei reati sessuali commessi su fanciulli abbiano violato norme imperative del diritto internazionale. Nel corso dell'ultimo decennio il Consiglio degli Stati ha già ampiamente discusso la proposta dell'autrice del postulato, giudicandola impraticabile. Anche il Consiglio federale ritiene che un esame materiale preliminare delle iniziative popolari da parte di un servizio dell'amministrazione, incaricato di richiamare l'attenzione su possibili conflitti con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, rappresenterebbe una soluzione inadeguata. Per il Consiglio federale è chiaro che qualsiasi introduzione di nuove cause di nullità applicabili alle iniziative popolari presupporrebbe una modifica costituzionale. In esecuzione del postulato Pfisterer 07.3360, il Consiglio federale sottoporrà in tempi brevi al Parlamento un rapporto concernente le possibilità di rafforzamento del controllo costituzionale preventivo, mentre in esecuzione del postulato 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e del postulato 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, il governo presenterà alle Camere federali un rapporto in cui esaminerà i diversi aspetti della correlazione tra diritto internazionale e diritto interno. In tali occasioni potranno essere esaminate anche le richieste presentate con il postulato. Un rapporto supplementare non contribuirebbe invece ad apportare nuovi elementi.