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09.3163 · Interpellanza · 2009-03-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale ritiene superata la differenziazione del valore della soglia operata finora tra i casinò con concessione A e quelli con concessione B, fermo restando che i casinò con concessione A devono sostenere investimenti decisamente maggiori per la gestione e per i servizi annessi?

2. Il Consiglio federale è disposto a modificare, se necessario, il valore della soglia soltanto una volta scaduta l'attuale concessione, evitando così di violare il principio della certezza del diritto?

3. È disposto a compensare la distorsione causata dalla progressione a freddo, come previsto per legge per altre tasse?

Begründung

Secondo un comunicato stampa del DFGP del 21 gennaio 2009, il Consiglio federale ha incaricato il dipartimento di elaborare le basi legali necessarie per ridurre il valore della soglia in vigore per i casinò con concessione A a partire dal quale è applicata la progressione della tassa sulle case da gioco. Riducendo la soglia dagli attuali 20 a 10 milioni di franchi (pari al valore applicato ai casinò con concessione B), la Confederazione aumenterebbe le sue entrate di circa 22 milioni di franchi, se ci si basa sulle cifre registrate nel 2007. Modificando il valore della soglia adesso, si interviene sui casinò con concessione A nel periodo di concessione e in un ambito delicato come i proventi delle case da gioco. L'ulteriore prelievo grava inoltre anche sui cantoni e i comuni, che vedranno diminuire gli introiti delle loro imposte sull'utile. Il cambiamento delle disposizioni durante il periodo di concessione andrebbe anche a loro svantaggio. Va poi considerato che da quando sono state fissate le tariffe nel 2000, la progressione a freddo ha portato ad un aumento reale dell'imposizione fiscale di oltre 1,2 milioni di franchi l'anno.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 41 capoverso 1 della legge sulle case da gioco (RS 935.52) impone al Consiglio federale di fissare l'aliquota della tassa in modo da permettere alle case da gioco gestite secondo i principi della sana gestione di ricavare un rendimento adeguato dal capitale investito. La tassa sulle case da gioco, sancita nell'articolo 106 della Costituzione, è finalizzata a prelevare i rendimenti in eccesso destinandoli alla collettività (AVS).

Alla fine del 2006 si era constatata l'esistenza di un sufficiente margine di manovra per aumentare la progressione delle aliquote tributarie (prodotto lordo complessivo per il 2004 e il 2005: rispettivamente 769 e 874 milioni di franchi; redditività delle attività - "return on assets", ROA - per i casinò di tipo A: oltre il 13 per cento; a titolo di paragone, la media di tutti i settori economici è del 5 per cento).

Nel 2007 il prodotto lordo delle case da gioco è salito a 1,02 miliardi di franchi, mentre la redditività (ROA) dei casinò di tipo A ha superato il 17 per cento. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato ad aumentare la progressione, anche se la situazione avrebbe giustificato tale misura. Si rendeva conto della situazione congiunturale, e infatti alla fine del 2008 si delineava già un'evoluzione negativa del prodotto lordo complessivo dei giochi (meno di 2,7 per cento; 992 milioni di franchi), che si acuirà nel 2009. Considerati i risultati tuttora elevati, non ha invece potuto rinunciare a livellare la differenza, oggettivamente ingiustificata, delle soglie di progressione applicate alle case da gioco di tipo A e B. Si prevede che la redditività media scenderà, comunque non drasticamente, attestandosi a un livello che resta comunque adeguato. Le case da gioco con una concessione B, sin dall'apertura soggette all'imposizione ormai prevista anche per i casinò di tipo A, hanno dovuto sostenere le stesse spese riconducibili alle norme in materia di vigilanza ed effettuare i medesimi investimenti delle case da gioco di tipo A. Eppure conseguono rendimenti assolutamente adeguati. Inoltre, alcune case da gioco con concessione A dispongono ancora di un margine di miglioramento in termini operativi.

1. Il livellamento della differenza, oggettivamente ingiustificata, delle soglie di progressione applicate alle case da gioco di tipo A e B, reso possibile grazie ai rendimenti conseguiti, è appropriato proprio perché gli investimenti prescritti dalla legge sono praticamente identici per i casinò di tipo A e B. Gli investimenti non finalizzati a raggiungere gli scopi previsti dalla legge rappresentano decisioni puramente imprenditoriali. Rientra in tale categoria anche la gestione di attività connesse (ristorante, bar, ecc.). Soltanto pochi casinò di tipo A hanno deciso di investire somme considerevoli in attività connesse.

2. L'aliquota della tassa sulle case da gioco dipende dalla possibilità di conseguire rendimenti adeguati. La situazione reddituale cambia di continuo. Il Consiglio federale è tenuto a osservare costantemente la situazione e a reagire; non sarebbe opportuno aspettare. Le aliquote fiscali fissate nell'ordinanza sulle case da gioco (RS 935.521) non sono vincolate alla concessione - è anzi espressamente fatta salva la modifica di disposizioni legali; la certezza giuridica è garantita.

3. Il sistema di imposizione fiscale delle case da gioco permette già di ovviare al problema della progressione a freddo, in quanto il Consiglio federale fissa le tariffe fiscali in funzione della redditività sostanziale dei casinò, che deve essere costantemente verificata e dipende a sua volta anche dall'onere fiscale delle imprese. Un'ulteriore compensazione della progressione a freddo non sarebbe opportuna, poiché si tradurrebbe in un miglioramento eccessivo della redditività, che occorrerebbe correggere aumentando il tasso d'imposizione. Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha tuttavia tenuto conto della progressione a freddo, rinunciando quindi a proporre una soluzione più onerosa.

Risposta del Consiglio federale.

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