Trasferimento in Germania dell'ufficio di sdoganamento. Statuto giuridico delle ditte con sede in Svizzera
09.3181 · Interpellanza · 2009-03-19
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La Svizzera e la Repubblica federale tedesca hanno convenuto di allestire un impianto di sdoganamento comune sul perimetro della Lonza a Waldshut (Germania). Per il disbrigo delle formalità doganali le case di spedizione e di sdoganamento svizzere dovranno dunque aprire uffici su detto perimetro a Waldshut. Con la realizzazione dell'impianto di sdoganamento comune in territorio germanico, queste ditte temono ora di dover subire svantaggi in ambito di diritto fiscale, del lavoro e sociale. Inoltre, attualmente non è ancora noto quale diritto sarà applicabile e in quale misura.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
- Anche il Consiglio federale ritiene che nonostante il trasferimento degli uffici a Waldshut le ditte con sede in Svizzera rimangano assoggettate senza cambiamenti alla legislazione svizzera (diritto del lavoro, tassazione, diritto sociale) per tutte le relative attività?
- Nel caso in cui le relative regolamentazioni non siano ancora state adottate, è disposto a provvedervi rapidamente, per porre fine all'attuale incertezza giuridica?
Stellungnahme des Bundesrates
L'autore dell'interpellanza chiede informazioni in merito allo statuto giuridico delle ditte svizzere e dei lavoratori in ambito di diritto fiscale, delle assicurazioni sociali e del lavoro dopo l'allestimento di un impianto di sdoganamento comune, sul perimetro della Lonza a Waldshut in territorio tedesco, nel quale saranno attivi.
Occorre rammentare che finora simili impianti di sdoganamento comuni con i nostri Stati limitrofi allestiti per accelerare la fluidità del traffico hanno dato buoni risultati e a livello pratico non hanno dato adito a problemi giuridici di alcun tipo. Il previsto impianto di sdoganamento comune a Waldshut riveste grande importanza, in quanto migliorerà considerevolmente la situazione del traffico al valico di confine di Coblenza. Il trasferimento dello sdoganamento degli autocarri si prefigge di accelerare la fluidità del traffico su entrambi i versanti del ponte Coblenza-Waldshut.
La costruzione dell'impianto di sdoganamento comune si basa sulla Convenzione del 1° giugno 1961 tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (RS 0.631.252.913.690). Per quanto riguarda le imposte, l'articolo 22 capoverso 3 di detta convenzione, al titolo "Dichiaranti in dogana", stabilisce che le ditte di spedizione interessate con sede in Svizzera e i loro lavoratori dovranno pagare anche in futuro le imposte in Svizzera. In virtù della formulazione di questa disposizione, le operazioni del dichiarante in dogana dello Stato limitrofo (della Svizzera) sono considerate come esclusivamente effettuate nello Stato limitrofo.
La citata convenzione non disciplina per contro espressamente la questione dell'applicabilità del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e del lavoro. Tuttavia, a questo riguardo in nessuno degli impianti di sdoganamento comuni con i nostri Stati limitrofi sono emersi finora problemi pratici irrisolvibili per le ditte svizzere e per i lavoratori interessati.
Per contro, esiste in effetti un'incertezza giuridica in ordine all'ulteriore applicabilità del diritto svizzero delle assicurazioni sociali e del lavoro, che potrebbe venire eliminata con una precisazione attraverso una revisione della convenzione in questione. Tuttavia, un adeguamento puntuale della suddetta convenzione solo sulla base di tali domande non sarebbe opportuna.
Risposta del Consiglio federale.