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Abrogazione dell'OLR 2. Autorizzazione per le imprese di taxi

09.3206 · Mozione · 2009-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2; RS 822.222) e quindi di introdurre un'autorizzazione per il trasporto passeggeri a scopo commerciale con questi veicoli. L'obiettivo è garantire le stesse condizioni a tutte le persone e le imprese che offrono servizi taxi.

Begründung

In linea di principio, oggi chiunque può offrire un servizio taxi utilizzando la propria vettura privata e disponendo di un equipaggiamento tecnico minimo (insegna luminosa "Taxi", tassametro, odocronografo). Tale presupposto ha generato in questa professione un vero e proprio moltiplicarsi selvaggio di attività, e non è tutto: sono in aumento anche i servizi taxi e i tassisti abusivi che, senza autorizzazione o equipaggiamento conforme, offrono servizi di trasporto passeggeri. I vari regolamenti cantonali e regionali sul servizio taxi distorcono la concorrenza, ottenendo pertanto il contrario dei loro scopi.

Questa situazione insostenibile può essere risolta soltanto con l'introduzione di un'autorizzazione professionale obbligatoria analogamente all'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada (cfr. LTV; 744.10). Tanto più elevati sono i requisiti delle imprese di taxi, quanto più il settore sarà valutato.

Se venisse introdotta una simile autorizzazione, l'OLR 2 potrebbe essere abrogata; di conseguenza sarebbe considerevolmente ridotto l'onere amministrativo a carico della Confederazione, dei cantoni e delle imprese di taxi. Inoltre, vi sarebbe un risparmio generale sui costi, senza contare i benefici, a livello di mercato, in termini di liberalizzazione, apertura e regolazione conformemente alla legge sul mercato interno (LMI; RS 943.02).

Abrogando l'OLR 2, il lavoro degli organi di controllo verrebbe alleggerito. Nell'esecuzione della normativa è infatti emerso che detti organi si concentrano principalmente sul controllo delle attività che utilizzano veicoli a motore pesanti. Il Consiglio federale, avendo preso atto di tale situazione, non ha integrato i controlli previsti dall'OLR 2 nella nuova ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). L'OLR 2 perde pertanto molto del suo valore e, se venisse abrogata, la sicurezza stradale non ne risentirebbe.

La competenza dei cantoni e dei comuni di emanare i regolamenti sulle imprese di taxi va mantenuta, ma deve conformarsi alle linee guida standard del diritto federale. Anche nel caso in cui venisse stralciata l'OLR 2, detti regolamenti resterebbero utili strumenti di orientamento e di sorveglianza nei confronti delle imprese di taxi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente le imprese di taxi non sono tenute all'obbligo d'autorizzazione prescritto dall'articolo 7 e seguenti della legge sul trasporto viaggiatori (LTV; RS 744.10), in quanto detta normativa regola solo i trasporti con veicoli a più di nove posti a sedere. Per applicare al trasporto professionale di persone con taxi un'autorizzazione obbligatoria simile a quella adottata per le prefessioni di trasportatore su strada, occorrerebbe ampliare il campo d'applicazione della LTV oppure elaborare una normativa analoga.

Un'estensione di questa regolamentazione ai taxi obbligherebbe questi ultimi a richiedere un'autorizzazione d'ammissione all'Ufficio federale dei trasporti (UFT). Tale autorizzazione è rilasciata a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e di competenza professionale. L'UFT dovrebbe esaminare le richieste di autorizzazione, concederle, tenere un registro dei titolari e controllare almeno ogni cinque anni se le imprese di taxi soddisfano ancora le condizioni di autorizzazione. A livello federale ne risulterebbe un notevole lavoro supplementare.

In vista di un'autorizzazione di questo tipo, che sarebbe rilasciata in base a criteri simili a quelli previsti dalla LTV, bisognerebbe tener conto di requisiti simili e di altrettanto lavoro supplementare.

Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di abrogare l'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (ORL 2; RS 822.222), occorre tener conto di quanto segue: l'OLR 2 è stata emanata dal Consiglio federale sulla base del mandato prescritto all'articolo 56 della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) che obbliga il collegio a disciplinare la durata del lavoro e della presenza dei conducenti professionali di veicoli a motore e a garantire loro un sufficiente riposo giornaliero. L'ORL 2 intende da un lato tutelare i conducenti professionali di veicoli a motore e dall'altro migliorare la sicurezza della circolazione stradale. Per tale ragione, la legge sul lavoro (art. 71 lett. a LL; RS 822.11) riserva espressamente la legislazione federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore. Invece, per quanto attiene agli aspetti non contemplati da questa legislazione speciale, i conducenti professionali di veicoli a motore sottostanno alle disposizioni della LL. Abrogando l'ORL 2, come richiesto dall'autore della mozione, non si terrebbe conto del mandato, formulato dal'articolo LCStr 56, di promuovere la sicurezza stradale. Se da un lato la legge sul trasporto di viaggiatori, a cui l'autore della mozione si richiama per chiedere l'introduzione di un'analoga autorizzazione obbligatoria per le imprese di taxi, regola sì i presupposti in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale in base ai quali si può rilasciare un'autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada, dall'altro l'obiettivo primario di questa legislazione non è promuovere la sicurezza stradale.

Indipendentemente da tutto questo, la sorveglianza, a livello cantonale, passerebbe semplicemente dall'organo esecutivo dell'OLR a quello preposto alla legge sul lavoro; pertanto neppure su scala cantonale si produrrebbe un ridimensionamento degli oneri e in ogni caso i tassisti indipendenti non sarebbero tenuti ad osservare la LL. A causa di limitazioni insufficienti del periodo di guida, attualmente disciplinato nella OLR 2, costoro potrebbero guidare praticamente 24 ore al giorno con un conseguente drastico peggioramento della sicurezza stradale.

Abrogando l'OLR 2, inoltre, verrebbe cancellato anche l'obbligo di montare l'odocronografo sui taxi. Tale strumento non solo è fondamentale per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo, ma anche estremamente utile per dirimere le controversie in materia di diritto del lavoro o di chiarimenti in caso di incidenti. Cancellare quest'obbligo non alleggerirebbe il lavoro né dell'organo di controllo tanto meno del datore di lavoro e del collaboratore.

Dal punto di vista del Consiglio federale, la mozione non risolve i problemi illustrati, ma modifica il sistema senza che il cambiamento apporti un valore aggiunto. Inoltre, se non fosse rivista la competenza dei cantoni e dei comuni di emanare i regolamenti concernenti le imprese di taxi, sorgerebbero spinose questioni legate alla delimitazione tra il diritto cantonale e quello comunale concernente la sorveglianza del lavoro.

Se comunque la mozione dovesse essere trasmessa, il Consiglio federale si riserva di presentare alla seconda Camera alcune proposte di modifica. In primo luogo si tratta di applicare ai tassisti indipendenti una limitazione del periodo di guida e di mantenere l'obbligo di montare l'odocronografo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.