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Buoni di formazione per persone a reddito medio-basso che mirano a un reinserimento professionale

09.3237 · Mozione · 2009-03-19

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre lo strumento dei buoni di formazione per persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l'attività professionale. L'entità dell'incentivo finanziario va calcolata in funzione del reddito: minore il reddito, maggiore l'incentivo.

Begründung

Secondo uno studio sui buoni di formazione svolto dalla "Forschungsstelle für Bildungsökonomie" dell'Università di Berna (Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; editore, Stefan C. Wolter e Dolores Messer, 2009: Weiterbildung und Bildungsgutscheine. Resultate aus einem experimentellen Feldversuch, Berna), su incarico dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), l'impiego mirato dei buoni di formazione può comportare un aumento sensibile della partecipazione alla formazione continua. E lo può fare anche per gruppi di persone che altrimenti sarebbero poco inclini ad aggiornare e perfezionare le loro conoscenze e competenze. È stato pure dimostrato che, per quanto riguarda la quota di partecipazione alla formazione continua, un incentivo finanziario costituisce uno strumento nettamente più efficace di una consulenza in materia di formazione continua.

Questo risultato dimostra che è possibile, mediante i buoni di formazione, aumentare il valore di mercato delle persone meno qualificate e a basso reddito, consentendo loro il reinserimento professionale. Ciò avrebbe degli effetti positivi sul mercato del lavoro e sulle assicurazioni sociali. Inoltre, limitando l'impiego dei buoni a chi mira a un reinserimento professionale si potrebbe minimizzare il tanto criticato effetto "peso morto", massimizzando l'efficienza dei mezzi finanziari impiegati.

Secondo l'articolo 32 capoverso 2 lettera b della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale LFPr), la Confederazione promuove le offerte volte a favorire il reinserimento di persone che hanno ridotto o cessato temporaneamente l'attività professionale. Tuttavia, il finanziamento di tali offerte non è tuttora disciplinato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Finora non esisteva una base costituzionale che consentisse di considerare la formazione continua come parte di uno spazio formativo svizzero omnicomprensivo. Le disposizioni in materia di formazione continua sono contemplate da diverse leggi settoriali. Tuttavia, le proposte relative ad una regolamentazione generale della politica in materia di formazione continua, alla promozione di settori specifici e al finanziamento non hanno mai ottenuto consenso.

In virtù delle nuove disposizioni costituzionali del 21 maggio 2006, concernenti la formazione, la Confederazione ha ricevuto il mandato di stabilire i principi in materia di perfezionamento (art. 64a cpv. 1 Cost.). Inoltre, in quest'ambito alla Confederazione competono la promozione (cpv. 2) e la determinazione dei criteri (cpv. 3).

Nell'ambito dei lavori di preparazione per l'attuazione di queste disposizioni costituzionali viene esaminato approfonditamente per quali gruppi target è necessario migliorare l'accesso alla formazione continua e quali sono le modalità per raggiungere tale obiettivo. Inoltre, si esamina in modo dettagliato la situazione relativa alle possibilità di reinserimento professionale, anche alla luce dei risultati dello studio concernente i buoni di formazione, svolto dall'Università di Berna.

Per i motivi summenzionati il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Nel caso in cui la mozione venisse approvata dalla Camera prioritaria, il Consiglio federale si riserva di chiedere alla Commissione della seconda Camera di trasformare la mozione in un mandato di esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.