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09.3256 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

A causa della competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali, sempre più frequentemente i diritti democratici del nostro Paese vengono scardinati. Spesso né il Parlamento né il popolo possono pronunciarsi a titolo preliminare su simili trattati. E tutto ciò nonostante il fatto che i trattati internazionali riducano notevolmente la capacità d'agire della Svizzera e impediscano l'applicazione del diritto interno. La conclusione di trattati internazionali indenunciabili incide profondamente e pericolosamente sui diritti del popolo svizzero, poiché determina in modo irreversibile il futuro del nostro Paese, il più delle volte senza alcuna legittimazione democratica.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale riconosce che la conclusione di trattati internazionali solleva problemi a livello democratico?

2. Come intende il Consiglio federale rafforzare i diritti del Parlamento e del popolo svizzero in questioni internazionali?

3. Sono già stati conclusi trattati internazionali indenunciabili? Se sì, quali?

4. Questi trattati sono davvero indenunciabili o esistono in ogni caso condizioni che consentono di disdirli?

Stellungnahme des Bundesrates

Per quel che riguarda la conclusione di trattati internazionali, l'ordinamento costituzionale e giuridico svizzero garantisce i diritti democratici di partecipazione del Parlamento e del popolo e non li scardina in alcun modo. Si può addirittura affermare che non vi è un altro Paese al mondo in cui i diritti di partecipazione del popolo in occasione della conclusione di trattati sono altrettanto sviluppati che in Svizzera. Il Consiglio federale ha peraltro già illustrato questo aspetto nella sua risposta all'interpellanza 08.3631, "Basta eludere la democrazia diretta!", presentata dal gruppo dell'Unione democratica di centro. Il Consiglio federale segnala inoltre che gli aspetti riguardanti i trattati internazionali e la legittimazione democratica verranno approfonditi nel suo rapporto in risposta al postulato 07.3764, "Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale", presentato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

1. I rapporti reciproci della Svizzera con gli altri Stati sono disciplinati dal diritto internazionale pubblico. L'intensificarsi di queste relazioni ha comportato una crescita parallela delle norme di diritto internazionale, che si è ripercossa sulla situazione giuridica della popolazione svizzera. Di conseguenza, le aspettative dei cittadini in materia di legittimazione democratica del diritto internazionale sono accresciute. Questi sviluppi sono stati presi in debita considerazione nel quadro della riforma della Costituzione federale, nel 1999, e di quella dei diritti popolari, nel 2002: infatti, i diritti di partecipazione del Parlamento in occasione della conclusione di trattati internazionali sono stati istituzionalizzati, mentre i diritti politici nel settore dei trattati internazionali sono stati adattati a quelli in materia di legislazione nazionale.

2. La Costituzione federale del 1999 ha già rafforzato la posizione del Parlamento in materia di politica estera. Infatti, all'articolo 166 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) le competenze del Parlamento in materia di politica estera risultano ancorate esplicitamente a livello costituzionale. Secondo il capoverso 2 dello stesso articolo, che riprende l'articolo 85 della vecchia Costituzione federale, è principalmente compito dell'Assemblea federale approvare i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale che sottostà a referendum. Il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale dell'insieme dei trattati che non sono sottoposti all'approvazione del Parlamento (art. 48a cpv. 2 legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione; RS 172.010).

La partecipazione diretta del popolo resta tuttavia il mezzo più importante per ancorare la politica estera a quella interna. Con la riforma dei diritti popolari del 2002 il campo di applicazione del referendum facoltativo in materia di trattati internazionali è stato sensibilmente esteso (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.) nell'intento di ottenere uno stretto parallelismo con il referendum sulle leggi e di sottoporre al referendum facoltativo, in analogia con l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione, tutti i trattati internazionali con disposizioni importanti contenenti norme di diritto. Lo stesso vale per i trattati per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali. Il Consiglio federale non vede pertanto alcuna ragione di rafforzare ulteriormente i diritti del Parlamento e del popolo svizzero nelle questioni internazionali.

3. L'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 1 della Costituzione afferma in modo chiaro che i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili sottostanno al referendum facoltativo. I trattati internazionali indenunciabili sono relativamente rari. Infatti, la maggior parte dei trattati conclusi dalla Svizzera contengono una clausola di denuncia esplicita, oppure risulta comunque chiaro dall'oggetto del trattato che esso ha una durata determinata o che prevede la possibilità di denuncia.

Quantitativamente parlando, la categoria più importante di trattati indenunciabili e di durata indeterminata è quella dei trattati di delimitazione delle frontiere, che la Svizzera ha concluso con i suo Stati vicini. Questi trattati sono indenunciabili, in quanto le parti contraenti partono dal principio che le frontiere stabilite di comune accordo sono immutabili.

Indenunciabili sono pure considerati il patto dell'ONU relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS 0.103.1) e quello relativo ai diritti civici e politici (RS 0.103.2), approvati entrambi dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1991 e già sottoposti al referendum facoltativo sui trattati internazionali, già previsto dalla vecchia Costituzione federale per i trattati di durata indeterminata e indenunciabili.

4. I trattati indenunciabili riflettono la volontà delle parti di essere legate da un trattato internazionale per una durata indeterminata. Beninteso, le Parti contraenti possono convenire di comune accordo la revoca di un trattato o, per quanto possibile, l'introduzione successiva di una clausola di denuncia nel quadro di una modifica del trattato. Una denuncia unilaterale è invece possibile, ma solo in via eccezionale, qualora una Parte contraente non rispetti gli obblighi fondamentali derivanti dal trattato o se circostanze essenziali, che costituiscono la base della conclusione del contratto, mutano in modo imprevedibile. In assenza di uno di questi motivi, una denuncia unilaterale costituirebbe una rottura del trattato.

Risposta del Consiglio federale.