09.3325 · Interpellanza · 2009-03-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nella sua seduta di clausura del 26 novembre 2008, il Consiglio federale ha deciso di estendere la fiscalità del risparmio agli Stati non membri dell'UE. Alla conferenza ONU sul finanziamento dello sviluppo, tenutasi a Doha, il 30 novembre 2008 l'allora presidente della Confederazione ha proposto di tassare gli interessi da capitali depositati in Svizzera, nel quadro di una procedura concertata con un numero di Stati terzi per quanto possibile elevato. Dopo aver trasmesso i dati agli USA il 18 febbraio 2009, diversi membri del Consiglio federale hanno sostenuto che la fiscalità del risparmio debba essere estesa agli Stati non membri dell'UE. Chiedo al Consiglio federale:
1. Cosa ha fatto il Consiglio federale per promuovere la parità di trattamento e per estendere la fiscalità del risparmio agli Stati non membri dell'UE? Che concetto di procedura concertata sceglie? Che strategia persegue il Consiglio federale per estendere in futuro la fiscalità del risparmio agli Stati non membri dell'UE?
2. Su quali benefici si può contare, se la Svizzera introduce la fiscalità del risparmio nei confronti degli Stati non membri dell'UE e cioè dei Paesi in sviluppo?
3. La coesistenza dell'imposta preventiva come imposta garante con possibilità di rimborso in caso di dichiarazione si è affermata. Anche l'accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE demanda al beneficiario effettivo straniero degli interessi la scelta fra ritenuta d'imposta o comunicazione alle proprie autorità fiscali. Il Consiglio federale si attiene al concetto affermato di considerare il conteggio dell'imposta da parte dell'agente pagatore quale complemento per lo scambio d'informazioni in materia fiscale?
4. Anche i contribuenti stranieri possono richiedere il rimborso dell'imposta preventiva. In che misura la Svizzera rimborsa il prodotto dell'imposta preventiva ai contribuenti
a. degli Stati membri dell'UE,
b. dei rimanenti Stati dell'OCSE e
c. dei Paesi in sviluppo?
5. Quante richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale sono arrivate dai Paesi in sviluppo negli ultimi anni? Ci sono richieste di Stati con i quali la Svizzera non ha concluso convenzioni di doppia imposizione? La Svizzera offre ai Paesi in sviluppo un aiuto tecnico per presentare le relative richieste?
6. Il 13 novembre 2008 la Commissione europea ha accettato una proposta per modificare la direttiva sulla fiscalità del risparmio, al fine di bloccare scappatoie fiscali e di meglio impedire l'evasione fiscale. Qual è la posizione del Consiglio federale su queste proposte? Che sistema per l'imposizione degli interessi offre il Consiglio federale agli Stati non membri dell'UE?
Stellungnahme des Bundesrates
È opportuno distinguere fra il sistema d'imposta alla fonte prelevata dal debitore degli interessi, che corrisponde a quello dell'imposta preventiva svizzera, e quello del regime in cui l'agente pagatore effettua una ritenuta d'imposta sugli interessi che versa senza essere all'origine degli stessi.
Nel primo sistema, il debitore svizzero degli interessi, ad esempio un'impresa che versa interessi su un'obbligazione di prestiti preleva l'imposta preventiva e la versa all'Amministrazione delle contribuzioni. Successivamente il beneficiario degli interessi può ottenere il rimborso di questa imposta preventiva sempre che dichiari gli interessi come reddito. Se risiede in uno Stato con cui la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione, il beneficiario effettivo degli interessi può ottenere il rimborso totale o parziale dell'imposta preventiva in conformità con le disposizioni di questa convenzione.
Nel secondo sistema, è l'agente pagatore (normalmente una banca) che effettua una ritenuta d'imposta sugli interessi che versa, senza essere lui stesso all'origine degli interessi. Questo è il regime previsto dall'accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea (UE) che prevede misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del 26 ottobre 2004 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. In questo ambito, la banca svizzera effettua una ritenuta sugli interessi di fonte straniera che versa a residenti di uno Stato membro dell'UE. Questa ritenuta è versata all'autorità fiscale svizzera che gira l'importo (deducendone il 25 per cento) all'amministrazione fiscale dello Stato di residenza dell'UE del beneficiario effettivo.
1. L'accordo sulla fiscalità del risparmio fra la Svizzera e la Comunità europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi, entrato in vigore il 1° luglio 2005, è stato concluso su richiesta dell'UE. La Svizzera ha accettato di contribuire allo sforzo intrapreso dagli Stati membri dell'UE affinché gli interessi da risparmio di fonte straniera versati da agenti pagatori svizzeri a persone residenti di questi Stati siano tassati in maniera adeguata. Sebbene l'idea di estendere questo sistema a Paesi in sviluppo sia stata sollevata in Svizzera, il Consiglio federale, dopo aver analizzato la questione durante il primo trimestre 2009 alla luce dei recenti sviluppi internazionali, è del parere che non spetti alla Svizzera elaborare una strategia per concludere accordi analoghi con Stati non membri dell'UE. Il governo è tuttavia disposto a esaminare domande presentate da Stati non membri dell'UE, in particolare da Paesi in sviluppo, ai fini della conclusione di accordi sulla fiscalità del risparmio. È importante che un'estensione in tal senso di questi accordi sia coordinata a livello internazionale.
2. Non è possibile stimare le entrate che potrebbero essere generate nel quadro della fiscalità del risparmio, se accordi simili fossero negoziati con Paesi in sviluppo.
3. I redditi da risparmio versati da debitori residenti in Svizzera sono soggetti all'imposta preventiva. L'accordo sulla fiscalità del risparmio ha introdotto una ritenuta sui redditi da risparmio versati da agenti pagatori svizzeri a residenti di uno Stato membro dell'UE. Questi residenti possono scegliere fra la ritenuta e una notifica alle autorità fiscali competenti. L'UE ha riconosciuto che la ritenuta effettuata in virtù dell'accordo sulla fiscalità del risparmio equivale allo scambio d'informazioni. Da parte sua, il Consiglio federale mantiene la propria posizione sul cosiddetto principio di coesistenza, che ha dato buoni risultati.
4. Cifre inerenti all'imposta preventiva rimborsata dalla Svizzera in applicazione delle convenzioni contro la doppia imposizione per il 2008:
a. 1,7 miliardi di franchi sono stati rimborsati a residenti dell'UE;
b. 1,5 miliardi di franchi sono stati rimborsati a residenti di un Paese
dell'OCSE;
c. 48 milioni di franchi sono stati rimborsati a residenti di altri Paesi con i quali la Svizzera ha concluso una convenzione per evitare la doppia imposizione.
5. In questi ultimi anni la Svizzera non ha ricevuto pressoché alcuna richiesta di assistenza amministrativa o giudiziaria in materia fiscale da parte di Paesi in sviluppo.
6. Trattandosi delle proposte fatte dalla Commissione europea il 13 novembre 2008, va sottolineato che queste mirano a modificare la direttiva europea 2003/48/CE del 3 giugno 2003 in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi. Si tratta, pertanto, di un processo interno all'UE. Si potrà discutere con gli Stati non membri solo dopo che gli Stati membri avranno concordato il contenuto di queste modifiche. Il Consiglio federale si è già dichiarato disposto a discutere una modifica dell'accordo bilaterale concluso tra Svizzera e UE. Ad oggi la Svizzera non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale in tal senso.
Risposta del Consiglio federale.