09.3390 · Interpellanza · 2009-04-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 360a CO è stato introdotto dal numero 2 dell'allegato alla legge federale dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera. L'articolo in questione prevede, per i settori in cui non sussiste un contratto collettivo di lavoro (CCL), la possibilità di stabilire contratti normali di lavoro comprendenti disposizioni in materia di salari minimi. Secondo le spiegazioni del Consiglio federale concernenti il testo in votazione il 21 maggio 2000, l'articolo 360a costituisce un'ulteriore, e ultima, misura d'accompagnamento, affinché la manodopera e le aziende estere non possano operare a condizioni salariali e sociali inferiori a quelle esistenti in Svizzera.
Secondo un comunicato stampa della Segreteria di Stato dell'economia, del 21 novembre 2008, la Commissione tripartita della Confederazione ha deciso di preparare - sulla base di uno studio svolto dal prof. Yves Flückiger, dell'Università di Ginevra - una proposta da sottoporre al Consiglio federale, volta a stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi obbligatori per il personale domestico. Lo studio del prof. Flückiger utilizza dati raccolti nell'ambito di un'indagine Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) in cui le famiglie sono state contattate telefonicamente, ed è basato sul rilevamento di 46 casi - a livello nazionale - in cui i salari sono risultati inferiori ai valori soglia. Lo studio non affronta la questione relativa all'esistenza di un legame tra questi 46 casi e gli accordi bilaterali. In particolare, nella sua indagine il prof. Flückiger non si esprime in merito all'andamento del livello salariale del personale familiare dopo l'eliminazione dei controlli previsti dalla normativa in materia di mercato del lavoro per la procedura di autorizzazione.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Un contratto normale di lavoro ai sensi dell'articolo 360a CO può essere stabilito senza accertare l'esistenza di una relazione tra i possibili casi abusivi di dumping salariale e l'apertura a livello internazionale dell'accesso al mercato?
2. L'assenza di un'organizzazione delle parti sociali in un settore è un motivo sufficiente per stabilire un contratto normale di lavoro comprendente disposizioni in materia di salari minimi?
3. Il Consiglio federale ritiene che un contratto normale di lavoro comprendente disposizioni in materia di salari minimi sia uno strumento adeguato per alleviare il problema dei sans-papiers?
Stellungnahme des Bundesrates
In concomitanza con l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, nel 1999 il Parlamento ha deciso una serie di misure atte a impedire una pressione salariale in Svizzera. Una di queste misure è rappresentata dall'emanazione di un contratto normale di lavoro (CNL) di durata limitata che preveda salari minimi obbligatori se in un ramo vengono offerti abusivamente salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo. Si tratta di una misura sussidiaria a cui si ricorre solo in caso non esistesse alcun contratto di lavoro con disposizioni sui salari minimi che possa essere dichiarato di obbligatorietà generale. Inoltre, i salari minimi non possono pregiudicare gli interessi generali, né gli interessi legittimi di altre cerchie della popolazione o di altri rami (art. 360a cpv. 2 CO).
In occasione della riunione del 22 novembre 2008 la Commissione tripartita della Confederazione ha deciso di sottoporre al Consiglio federale l'emanazione di un CNL nel settore dell'economia domestica. Sulla base dello studio del prof. Flückiger e di altri documenti quali ad esempio quelli relativi a esperienze nel cantone di Ginevra, la Commissione tripartita ha dedotto che i salari sono spesso di molto inferiori a quelli usuali per il luogo e il ramo. Il Consiglio federale verificherà la proposta dopo la sua presentazione, prevedibilmente all'inizio del 2010. Attualmente un gruppo di esperti si sta occupando dello sviluppo di un progetto.
1. Le misure di accompagnamento e l'articolo 360a CO sono stati emanati in relazione all'introduzione della libera circolazione delle persone e della graduale apertura del mercato del lavoro nei confronti dell'UE. Nelle basi legali non si fa tuttavia nessun riferimento agli accordi bilaterali con l'UE. Quindi l'emanazione di un CNL con disposizioni sui salari minimi non presuppone l'esistenza di una relazione con l'apertura del mercato del lavoro. A tale proposito nella consultazione parlamentare si è spiegato che il sistema non è mirato a perseguire solo i casi di dumping salariale, che sono evidentemente causati dalla libera circolazione delle persone. Piuttosto, si tratta di tutti i casi di dumping salariale indipendentemente da una relazione con gli accordi bilaterali (Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, Consiglio degli Stati, 31 agosto 1999, pagina 670). La misura vincola dunque nella stessa misura tutti i datori di lavoro, svizzeri e stranieri.
L'emanazione di salari obbligatori minimi è legata alla condizione che i salari siano abusivamente inferiori a quelli usuali. Nel caso specifico l'abuso può essere in relazione con il mercato del lavoro aperto quando i dipendenti vengono sistematicamente sostituiti da lavoratori stranieri più economici. Secondo la volontà del Consiglio federale e della maggioranza del Parlamento, la definizione legale dell'abuso è stata, tuttavia, volutamente lasciata aperta, poiché soltanto nel caso concreto e in considerazione di fattori economici, legali, politici e sociali si può giudicare se un dumping salariale è abusivo. È compito della Commissione tripartita esaminare tali fattori.
2. A causa del suo carattere sussidiario, ovvero soltanto se i salari minimi generalmente vincolanti non possono essere introdotti da uno dei partner sociali, un CNL viene considerato soprattutto in rami che non dispongono di un partenariato sociale organizzato. La mancanza di una simile organizzazione sociale non rappresenta tuttavia una condizione legale e di conseguenza non è possibile emanare un CNL esclusivamente sulla base di quest'ultima.
3. L'emanazione di un CNL con disposizioni sui salari obbligatori minimi non è stata introdotta come strumento per la lotta al lavoro nero rappresentato dall'occupazione di sans-papier. Il CNL ha lo scopo di impedire l'offerta ripetuta di salari inferiori a quelli usuali e la conseguente pressione salariale in un determinato ramo. Non è da escludere comunque la possibilità che ne risultino anche effetti positivi per la lotta al lavoro nero.
Risposta del Consiglio federale.