09.3445 · Mozione · 2009-04-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento alcune proposte relative al diritto penale (criminalità violenta), che permettano di tener maggiormente conto della sicurezza di potenziali vittime, oltre che del reinserimento sociale.
Begründung
Il diritto penale svizzero è di principio basato sulla colpa e pertanto la pena pronunciata deve essere commisurata a quest'ultima. Tale principio non va cambiato. Tuttavia, il concetto del reinserimento sociale, legittimato nell'ambito dell'esecuzione delle pene, viene sempre più applicato al diritto penale. In seguito a tale situazione e all'affermazione, non comprovata, secondo la quale la pena detentiva pregiudica sempre il reinserimento sociale, la nostra giustizia penale non è più presa sul serio, in particolare da criminali che nei loro Paesi d'origine sono abituati a un diritto penale più severo. Queste circostanze, soprattutto per quanto riguarda la criminalità violenta, potrebbero comportare casi di recidiva con conseguenze deleterie per le vittime.
In tale contesto sono da considerare e da esaminare le seguenti misure:
1. Oggigiorno, se la pena irrogata lo permette, è de facto quasi impossibile negare la sospensione condizionale della pena alle persone che per la prima volta commettono un reato. La sospensione condizionale deve tornare a essere un beneficio di legge, vale a dire il giudice deve avere di nuovo la possibilità (non l'obbligo) di pronunciare una pena detentiva con condizionale, se può prevedere con sufficiente certezza una futura evoluzione positiva del comportamento del condannato.
2. Nel caso degli autori condannati per reati violenti, la liberazione condizionale deve essere connessa a una previsione positiva e la revoca della pena con condizionale va facilitata al fine di agevolare l'attuazione delle norme di condotta.
3. La suddivisione del diritto penale minorile in diritto per la protezione dei minori e diritto penale minorile in senso stretto, che preveda pene più severe; tale modello si presenta ad esempio in Germania.
4. Un esame delle norme penali nel settore della criminalità violenta poiché, paragonate alle sanzioni penali previste per i reati contro il patrimonio, sono molto meno severe. In questo ambito vanno soprattutto esaminate le pene minime. Va inoltre considerata l'introduzione di nuove forme qualificate di reati (ad esempio nell'ambito delle lesioni personali, se lo stato di salute è compromesso per un lungo periodo) e delle rispettive pene minime.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2007 sono entrati in vigore la revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP) e il diritto penale minorile (DPMin). Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione. Sono stati parimenti modificati determinati presupposti per la sospensione condizionale della pena e per la liberazione condizionale. Le norme penali previste nel DPMin sono state in parte inasprite. In risposta ai postulati Sommaruga 08.3381 e Amherd 08.3377, nell'autunno 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di valutare le ripercussioni del nuovo sistema penale nell'ambito delle pene di breve durata. Tale valutazione includerà anche l'internamento e il DPMin.
Anche se la revisione è stata sostenuta da una chiara maggioranza in sede di consultazione e in Parlamento, le critiche mosse già durante l'iter legislativo, soprattutto nei confronti del nuovo sistema penale, non si sono mai stemperate, anzi si sono persino inasprite negli ultimi mesi. Nel marzo 2009 il DFGP ha pertanto sottoposto ai membri della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) un catalogo di domande sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale, invitandoli ad avanzare concrete proposte di modifica entro la fine di maggio 2009.
L'autore della la presente mozione parte dall'assunto che il nuovo diritto non tenga sufficientemente conto della sicurezza di potenziali vittime di criminalità violenta. Per ovviare a tale situazione suggerisce in particolare di ritornare al vecchio diritto per quanto concerne i presupposti per la sospensione condizionale della pena e la liberazione condizionale, nonché di inasprire ulteriormente le sanzioni del DPMin. Chiede inoltre di riesaminare le norme penali previste nella parte speciale del CP per i reati violenti, al fine di aumentare le pene minime. Tale richiesta è già soddisfatta. Il Consiglio federale ha infatti annunciato tale riesame nel messaggio del 23 gennaio 2008 sul programma di legislatura 2007-2011 (FF 2008 665) e porrà in consultazione un pertinente avamprogetto nella seconda metà di quest'anno. Il Consiglio federale ha illustrato i criteri per tale riesame nella risposta all'interpellanza del gruppo liberale-radicale del 30 aprile 2009 (09.3425, Diritto penale: in quali ambiti il Consiglio federale reputa necessario intervenire?).
Le nuove pene costituiscono un sistema chiuso. Ogni modifica può produrre effetti di diverso tipo e mettere in discussione tutto il sistema. In base ai fatti attualmente disponibili, non è ancora possibile giudicare con cognizione di causa quali modifiche sarebbero sensate e quali effetti produrrebbero sul resto del sistema penale. Occorre pertanto evitare modifiche puntuali, che non prendono in considerazione tutto il sistema penale. Inoltre, per quanto concerne la richiesta di prevedere pene più severe nel DPMin, si rinvia anche alla risposta del Consiglio federale relativa alla mozione Schlüer del 20 marzo 2009 (09.3314 Diritto penale minorile. Abbassare l'età minima).
Il DFGP sta sottoponendo a verifica il nuovo sistema penale. Una volta stabiliti dettagliatamente i fatti, si esaminerà, e se necessario si modificherà, ogni pena, il suo campo d'applicazione, il tipo d'esecuzione e i suoi legami con le altre sanzioni. Questo vale in particolare per le pene detentive di breve durata, le pene pecuniarie e il lavoro di pubblica utilità e riguarda quindi soprattutto il settore delle pene inferiori a sei mesi, a cui sono state mosse pesanti critiche.
In tale contesto si potrà tenere conto delle richieste dell'autore della presente mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.