09.3496 · Interpellanza · 2009-06-04
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
I tunnel ferroviari del Monte Olimpino sono interessati da importanti lavori che consentono di migliorarne la sicurezza. La stazione di Chiasso rappresenta l'ultimo scalo prima di entrambe le gallerie. Giungono notizie di una decisione delle FFS che l'ha privata di un treno di spegnimento incendi. A tal proposito chiedo quanto segue:
1. Come giudica il Consiglio federale lo stato di sicurezza dei tunnel del Monte Olimpino?
2. A chi spetta la responsabilità di un intervento in caso di incidente oppure incendio?
3. Vi sono accordi specifici in vigore tra la Svizzera e l'Italia?
4. Per quale motivo è stato soppresso il treno spegnimento incendi dalla stazione di Chiasso?
5. In caso di incidente, incendio o catastrofe, chi si assume la responsabilità di un eventuale ritardo nell'intervento?
6. È fondato il sospetto che tale decisione rappresenti un passo nella direzione di un ulteriore declassamento della stazione di Chiasso?
7. È pronto il Consiglio federale ad intervenire, affinché sia ristabilita la situazione precedente, ossia il mantenimento del treno spegnimento incendi alla stazione di Chiasso?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le gallerie I e II del Monte Olimpino si trovano completamente in territorio italiano e sono sottoposte alla vigilanza delle autorità italiane: il Consiglio federale non può quindi rispondere alle domande concernenti la sicurezza di queste opere. RFI, il gestore della rete italiana, dispone di grande esperienza nella gestione delle numerose gallerie presenti sulla propria rete, fra le quali figura anche la galleria Monte Olimpino II di cui è in corso il risanamento. Il Consiglio federale non ha alcun motivo per ritenere che la normativa in vigore o addirittura le condizioni di sicurezza siano insufficienti.
2./5. I servizi incaricati del primo intervento sono i vigili del fuoco, il servizio sanitario e la polizia locali; in secondo luogo, a titolo di sostegno, può essere coinvolto il servizio di prevenzione e protezione antincendio delle FFS. La responsabilità degli interventi di soccorso è disciplinata su base territoriale: nel caso delle gallerie Monte Olimpino I e II gli organi responsabili sono i servizi d'intervento di RFI e la prefettura di Como. Le ferrovie italiane applicano piani d'intervento fondamentalmente diversi da quelli delle FFS e non dispongono di treni di spegnimento e di salvataggio (TSS). In caso di sinistro, i servizi di protezione delle FFS intervengono in territorio italiano con tutti i mezzi a loro disposizione, come previsto dagli accordi internazionali, impiegando i mezzi di primo intervento di Chiasso e i TSS di Bellinzona e Airolo (cfr. punto 3).
3. La collaborazione tra le ferrovie italiane e quelle svizzere a Chiasso e a Pino è disciplinata dal trattato del 23 dicembre 1873; finora non sono stati conclusi accordi in merito tra i gestori dell'infrastruttura interessati, FFS e RFI. Nell'ambito della convenzione internazionale sulla cooperazione nel campo dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovute all'attività dell'uomo, i servizi di prevenzione e protezione antincendio delle FFS prestano soccorso su richiesta e con il consenso di RFI e della prefettura di Como.
I processi relativi all'omologazione dei veicoli, all'abilitazione del personale e all'accesso alla rete sono disciplinati a livello nazionale. Dopo l'istituzione in Italia della nuova autorità di sorveglianza Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nel 2008 l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha preso contatto con quest'organo per chiarire alcune questioni concernenti la regione di frontiera italo-svizzera; in tale ambito viene regolato anche l'impiego dei veicoli dei servizi di prevenzione e protezione antincendio.
4. Fino a giugno del 2008 a Chiasso era stazionato un TSS. Nel corso della rielaborazione del piano di intervento dei servizi di prevenzione e protezione antincendio si è stabilito di mantenere a Chiasso solo un punto di appoggio di dimensioni ridotte, dotato di mezzi di primo intervento. I luoghi di stazionamento dei TSS sono stabiliti in considerazione di aspetti nazionali. Nel cantone Ticino è stazionato un TSS sia ad Airolo che a Bellinzona. Le FFS e l'UFT ritengono che in tal modo la rete FFS in Ticino disponga di un'adeguata protezione. La situazione sarà nuovamente riesaminata all'entrata in servizio delle gallerie di base del San Gottardo e del Ceneri.
6. Lo stazionamento dei TSS risponde esclusivamente a criteri di sicurezza. La stazione ferroviaria di Chiasso è servita in funzione delle esigenze di trasporto; di conseguenza, alcuni treni internazionali non effettuano più fermate a Chiasso, ma in cambio sono stati notevolmente migliorati i collegamenti del traffico locale.
7. Il Consiglio federale ritiene che i piani di sicurezza così ottimizzati garantiscano sufficienti condizioni di sicurezza. Non vede pertanto alcun motivo di intervenire presso il gestore dell'infrastruttura (FFS).
Risposta del Consiglio federale.