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09.3539 · Mozione · 2009-06-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento, con procedura di urgenza, un disegno di legge e/o le relative modifiche di ordinanza finalizzati a:

- modificare il gruppo dei Paesi di riferimento per la formazione del prezzo dei medicamenti in modo tale da prendere in considerazione, oltre a Germania, anche Francia, Italia e Austria;

- conferire un ritmo triennale al controllo periodico del prezzo dei medicamenti che figurano nell'elenco delle specialità;

- fissare per l'industria farmaceutica condizioni vincolanti circa la grandezza delle confezioni;

- limitare le possibilità di ricorso dell'industria farmaceutica in materia di formazione del prezzo e, quale misura minima, abolire l'effetto sospensivo.

Begründung

Dopo un'intensa attività di lobbying, il 1° ottobre 2008 il Consiglio nazionale ha bocciato con 97 voti contro 83 una proposta che avrebbe contribuito a ridurre il prezzo dei medicamenti. Oltre a un adeguamento più frequente dei prezzi e all'estensione del gruppo dei Paesi di riferimento, si sarebbero pure dovute inasprire le disposizioni sull'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità dei preparati.

Di fronte all'incombente aumento dei premi e alle aperte minacce dell'industria farmaceutica di ritardare i provvedimenti di riduzione dei prezzi mediante annose procedure legali, occorre riprendere i necessari adeguamenti di legge, deliberare rapidamente e procedere senza indugio all'attuazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dopo che, il 1° ottobre 2008, il Consiglio nazionale ha respinto il disegno di legge sulla formazione del prezzo dei medicamenti, il Consiglio federale si è detto più volte disposto a sfruttare il margine di manovra di cui dispone a livello di ordinanza per adottare misure volte a ridurre i prezzi dei medicamenti. Pertanto, con decisione del 1° luglio 2009, il Consiglio federale e il Dipartimento federale dell'interno hanno adottato le seguenti misure: modifica nella formazione del prezzo dei generici, controllo periodico triennale delle condizioni di ammissione, nuovo riesame straordinario dei prezzi, riduzione del supplemento attinente al prezzo della parte propria alla distribuzione, riesame periodico delle condizioni di ammissione per ogni estensione dell'indicazione, nonché allargamento del gruppo dei Paesi di riferimento per un confronto dei prezzi praticati all'estero a Francia e Austria, che vanno ad aggiungersi a Germania, Danimarca, Gran Bretagna e Paesi Bassi. L'Italia non è presa in considerazione, poiché non dispone di un sistema nazionale unitario di rimborso dei medicamenti. L'entrata in vigore delle suddette misure è prevista il 1° ottobre 2009, mentre la loro messa in atto sarà scaglionata nel tempo. L'obiettivo è di ottenere delle ripercussioni sui costi nel corso del 2010. Alla luce della situazione odierna, non è necessario intervenire ulteriormente.

Per quanto concerne le dimensioni delle confezioni, il Consiglio federale si è già espresso esaustivamente in merito nel suo parere in risposta alla mozione Humbel Näf (09.3255). Già oggi, al momento dell'ammissione di un medicamento nell'elenco delle specialità (ES), è richiesto ai fabbricanti di fornire confezioni adeguate affinché il medicamento soddisfi il criterio dell'appropriatezza. Le dimensioni delle confezioni devono essere adeguate alle indicazioni del medicamento. Per l'ammissione nell'ES, devono essere omologate, oltre a quelle grandi, anche confezioni di piccole dimensioni. In tal modo è possibile iniziare un'eventuale terapia a lungo termine dispensando i medicamenti in confezioni piccole, così da poterne valutare l'effetto. In questo modo si è già tenuto conto delle richieste formulate nella mozione.

Le possibilità di ricorso potrebbero essere limitate trasformando l'ES in ordinanza. Tuttavia, dato che con il sistema vigente di formazione del prezzo nell'ES una tale decisione implicherebbe la costituzione di diritti e obblighi per una ditta che distribuisce un medicamento il cui nome figura nell'ES, sarebbe comunque necessario contemplare una procedura di ricorso. Questa esigenza è adempiuta con l'attuale procedura. Inoltre, l'articolo 55 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) prevede già oggi la possibilità di togliere l'effetto sospensivo se la decisione impugnata non ha per oggetto una prestazione pecuniaria. L'approvazione dei prezzi dei medicamenti per l'ammissione nell'ES non è una decisione che ha per oggetto una prestazione pecuniaria e quindi l'effetto sospensivo di un ricorso può essere tolto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.