Lexipedia

09.3562 · Interpellanza · 2009-06-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Tra il 1993 e il 2007 sono state accolte solo quattro domande l'asilo su 90 presentate da omosessuali (cfr. Asilo 4/07) e da allora la situazione dei queer refugees non è migliorata visibilmente, sebbene nella loro patria gli omosessuali, le lesbiche, i bisessuali, i transessuali ecc. siano vittime di gravi stigmatizzazioni, esclusione dalla società, attacchi privati e statali. In circa 85 Stati gli atti sessuali tra adulti dello stesso sesso consenzienti sono soggetti a sanzione e in alcuni Paesi è prevista addirittura la pena di morte.

Pertanto pongo al Consiglio federale le seguenti domande:

1. Il Consiglio federale è consapevole che la persecuzione dovuta all'orientamento sessuale è quasi sempre respinta come motivo di asilo, sebbene gli interessati, a seconda del Paese di origine, debbano fare i conti addirittura con la pena di morte? Cosa pensa di fare per ovviare a tale situazione?

2. Quali misure ha adottato finora l'Ufficio federale della migrazione (UFM) per sensibilizzare il personale preposto alle audizioni in merito al particolare rischio di persecuzione cui sono soggetti omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali ecc.?

3. Quali istruzioni speciali sono state impartite ai collaboratori dell'UFM per quanto riguarda la gestione delle domande d'asilo delle vittime di persecuzioni di natura sessuale?

4. L'UFM come gestisce le situazioni in cui le vittime di persecuzioni di natura sessuale fanno valere i loro veri motivi solo nel corso della procedura?

5. Perché spesso non vengono presi in considerazione la stigmatizzazione sociale, il disprezzo, l'esclusione dalla società delle persone con motivi di fuga di natura sessuale, nonché la situazione giuridica nel Paese d'origine, adducendo l'argomentazione che tali persone possono vivere la loro identità sessuale in privato in modo da evitare di correre rischi?

Stellungnahme des Bundesrates

1. A titolo preliminare, occorre precisare che le cifre pubblicate nella rivista Asilo a cui si riferisce l'interpellanza si fondano sui dati basati su un sondaggio riguardante il periodo dal 1993 al 2005, trasmessi dall'Ufficio federale della migrazione (UFM) all'autore dell'articolo. Tuttavia, questi dati non permettono di stilare una statistica esaustiva, dato che si tratta di stime, per di più relativamente poco aggiornate. Inoltre, le statistiche dell'UFM contengono unicamente dati generali dei richiedenti quali il sesso, l'età e la cittadinanza e non i motivi d'asilo invocati.

Basandosi sulla Convenzione sullo statuto dei rifugiati e l'articolo 3 della legge sull'asilo (LAsi), l'Ufficio federale della migrazione (UFM) verifica in ogni singolo caso se sussiste una persecuzione rilevante per l'asilo. Se sono soddisfatti i criteri per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, viene di norma concesso l'asilo. In assenza di motivi d'asilo, la domanda è respinta e si esamina, in ogni caso, se l'allontanamento è ammissibile, ragionevole e tecnicamente possibile. Se non può essere eseguito, alla persona in questione è concessa l'ammissione provvisoria in Svizzera. Questa dettagliata verifica del singolo caso è applicata anche al gruppo di persone citato dall'autrice della mozione. La relativa prassi dell'UFM è stata confermata a più riprese dal Tribunale amministrativo federale.

2./3. L'UFM informa e sensibilizza regolarmente i suoi collaboratori sui numerosi aspetti delle diverse persecuzioni legate al sesso, affinché tale categoria di domande d'asilo sia trattata conformemente alle disposizioni legali e con la sensibilità necessaria. A tal fine, sono organizzate formazioni che vertono su temi precisi, per esempio l'orientamento sessuale, dispensate da specialisti dell'ambito in questione.

L'UFM non ha emanato alcuna direttiva specifica riguardante in particolare il trattamento di queste domande d'asilo. Con i suoi collaboratori insiste, tuttavia, sulla necessità di instaurare un clima di fiducia durante le audizioni concernenti tali motivi e di tenere conto del contesto degli eventi, sulle difficoltà che possono provare le persone, a causa della loro origine socioculturale, a esprimersi su questioni attinenti alla sfera intima e, infine, sull'esistenza di eventuali traumi che potrebbero intaccare le facoltà di percezione, memorizzazione e verbalizzazione degli eventi addotti.

4. La menzione tardiva nel corso della procedura di situazioni particolarmente penose è un fenomeno noto alle autorità competenti in materia d'asilo. L'UFM tiene pertanto conto delle situazioni in cui, all'inizio della procedura, i richiedenti l'asilo hanno taciuto in particolare persecuzioni traumatiche. In altre parole, se allegazioni relative a persecuzioni legate al sesso sono avanzate tardivamente nel corso della procedura, l'autorità procede a un esame che tenga conto di tutte le circostanze e le sfumature del caso.

5. L'esistenza di una persecuzione a causa dell'orientamento sessuale è esaminata, analogamente agli altri motivi d'asilo, sotto diversi aspetti, in particolare quello dell'accanimento e del carattere mirato della persecuzione. Secondo la prassi in materia d'asilo, semplici discriminazioni non sono considerate sufficienti per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Tuttavia, ogni domanda d'asilo è esaminata scrupolosamente. In caso di decisione negativa, si verifica in ogni caso se l'allontanamento nel Paese d'origine è ammissibile, ragionevole e possibile. Quanto alla formulazione delle argomentazioni contenute nelle decisioni, l'UFM sensibilizza i suoi collaboratori sulla necessità di adottare un linguaggio appropriato.

Risposta del Consiglio federale.