09.3625 · Mozione · 2009-06-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di concedere deroghe per quanto concerne l'applicazione dell'ordinanza sui contributi d'estivazione (OCEst) per i prodotti svizzeri con una DOP o con altre label.
Begründung
L'articolo 17 OCEst non tiene conto né delle particolari e specifiche condizioni di produzione dei nostri prodotti DOP, né delle prescrizioni di produzione contenute nei contratti concernenti l'acquisto del latte con le quali si dispone che le vacche da latte devono essere foraggiate in modo da coprire al meglio il loro fabbisogno di energia, sostanze nutritive e principi attivi (foraggiamento adeguato alle prestazioni e alla specie).
Per la maggior parte dei pascoli alpestri del nostro Paese, in particolare per quelli con vitelli o con vacche e vitelli, non sussistono problemi correlati alle disposizioni di quest'ordinanza. Vi sono invece problemi per i pascoli alpestri con sole vacche e la produzione stagionale del latte è volta alla trasformazione in prodotti autentici quali Gruyère d'alpage, Vacherin Mont d'Or o L'Etivaz, poiché la limitazione dell'apporto di alimenti complementari ha conseguenze negative sull'alimentazione bilanciata delle vacche in pieno processo produttivo.
L'introduzione, inoltre, del principio del "Cassis de Dijon" genera una distorsione della concorrenza già che, ad esempio, dall'altra parte della frontiera, i nostri vicini francesi possono produrre in tutta normalità il Mont d'Or, sulla base delle vigenti prescrizioni in materia di foraggiamento e di apporto di concimi commerciali o propri dell'azienda. Questi prodotti riconosciuti come autentici possono essere importati e quindi costituire concorrenza per i nostri. Le nuove limitazioni previste all'articolo 17 OCEst non comportano alcun vantaggio per la produzione elvetica rispetto a quella francese, al contrario la pregiudicano.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
All'articolo 17 dell'ordinanza sui contributi d'estivazione (OCEst; RS 910.133) è disciplinato l'apporto di foraggio non proveniente dalla zona alpestre. Oltre a una quantità limitata di foraggio secco, per le vacche munte, le capre lattifere e le pecore lattifere è ammesso l'apporto di 100 chilogrammi di foraggi concentrati per ogni carico normale, CN (1 CN = 1 unità di bestiame grosso estivata per 100 giorni). Ciò significa che a ogni vacca da latte può essere somministrato, ogni giorno, mediamente un chilogrammo di foraggio concentrato (in aggiunta al foraggio secco). Tale regolamentazione permette di fornire un opportuno complemento alla razione di foraggio garantendo pertanto un foraggiamento adeguato al bisogno degli animali munti.
I contributi d'estivazione sono chiaramente un tipo di pagamenti diretti ecologici. Questi ultimi devono rispondere a ulteriori requisiti specifici e devono contribuire, in particolare, al mantenimento e alla promozione della biodiversità e della diversità paesaggistica. Simili requisiti sono importanti soprattutto sui pascoli d'estivazione ecologicamente sensibili. Per tali ragioni, il Consiglio federale ritiene opportuna una limitazione nel senso sopra esposto.
Le DOP si fondano, essenzialmente, sull'identità di un prodotto costituita dall'origine geografica e da componenti specifiche del suolo, climatiche, tecniche e umane che conferiscono allo stesso la propria particolarità. Gli elenchi degli obblighi redatti dai raggruppamenti richiedenti (p. es. Gruyère DOP, l'Etivaz DOP) contengono prescrizioni sul foraggiamento che, in linea con l'articolo 17 OCEst, mirano a una quota maggiore possibile nella razione di foraggio grezzo proprio dell'azienda. Un altro esempio è l'elenco degli obblighi del Vacherin Mont d'Or DOP che presuppone la produzione integrata o l'agricoltura biologica. In questo modo i prodotti DOP promuovono altresì una produzione sostenibile, ecologica e rispettosa degli animali, nonché proteggono il luogo di produzione e l'autenticità dei prodotti alpestri, senza tuttavia ostacolare una gestione razionale.
Dal punto di vista dei consumatori non sarebbe comprensibile un'eccezione per tali prodotti che, di fatto, genererebbe un maggiore apporto di sostanze nutritive nelle aziende d'estivazione rispetto alla restante produzione con latte dell'alpe.
Il Consiglio federale non ritiene che vi sia distorsione della concorrenza a causa del principio del "Cassis de Dijon". È proprio la caratterizzazione DOP che garantisce la provenienza geografica, l'identità e quindi il posizionamento esclusivo del prodotto.
Per concludere, occorre osservare che il Consiglio federale considera la vigente limitazione dell'apporto di foraggio non proveniente dalla zona alpestre come uno strumento a vantaggio di un'agricoltura alpestre sostenibile e dell'autenticità dei prodotti DOP.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.