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09.3661 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare urgentemente tutte le modifiche legislative necessarie per vietare i licenziamenti economici effettuati quando un'impresa o una sua filiale ha realizzato utili, costituito riserve o distribuito dividendi nel corso degli ultimi due esercizi; quando ha trasferito attività, la produzione o servizi in un Paese estero per svolgere lavori che potrebbero essere eseguiti dai dipendenti licenziati, o ha ricevuto aiuti pubblici di qualsiasi genere.

Begründung

Considerati semplici variabili d'aggiustamento del "capitalismo da casinò", sacrificati in nome della ridistribuzione della ricchezza, che privilegia il versamento di dividendi a scapito degli stipendi e degli investimenti, i salariati sono oggi le prime vittime del fallimento di questo sistema. Scacciati dal mondo del lavoro, privati di risorse e prospettive per il futuro, migliaia di persone di questo Paese subiscono la crisi.

Negli ultimi anni le scelte fiscali ed economiche ultraliberali del Consiglio federale hanno trasformato la nostra società, rendendola meno equa. Mentre la maggior parte della popolazione ha una vita sempre più difficile e le direzioni delle imprese adeguano al ribasso la loro politica salariale, cospicui dividendi continuano a essere distribuiti agli azionisti. Ci troviamo in una situazione inammissibile, in cui imprese che hanno realizzato utili considerevoli esercitano pressione sugli stipendi e licenziano senza sosta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La presente mozione chiede di vietare i licenziamenti se determinate circostanze sembrano dimostrare che l'impresa non si trova in difficoltà finanziarie, se procede al trasferimento all'estero di attività che potrebbero essere svolte in Svizzera o se riceve aiuti pubblici. La misura proposta e le condizioni poste sono inadeguate e sproporzionate. La costituzione di riserve, la realizzazione di utili o la distribuzione di dividendi non significano che non sia necessario procedere a un licenziamento economico. L'impresa può dover modificare la sua organizzazione e la sua struttura o abbandonare un settore d'attività deficitario, nonostante i risultati generali siano positivi. Tali misure servono a mantenere l'attività dell'impresa e quindi gli impieghi. Inoltre, il divieto di trasferire all'estero le attività precedentemente eseguite in Svizzera equivarrebbe a ignorare il carattere marcatamente internazionalizzato dell'attività economica e ostacolerebbe i relativi sforzi di adattamento profusi dalle imprese svizzere. Infine, un'impresa in difficoltà che riceve aiuti pubblici deve poter adottare le misure di riorganizzazione necessarie. Il diritto in vigore, che privilegia una soluzione negoziata, permette di tener meglio conto degli interessi dei lavoratori in funzione dei motivi particolari che hanno indotto l'impresa a procedere, in un determinato momento, a licenziamenti economici.

I licenziamenti economici non potranno mai essere evitati del tutto. Di conseguenza, non si può che prevenire e attenuare le ripercussioni umane e sociali di tali licenziamenti nella misura del possibile. Il diritto svizzero del lavoro prevede, quindi, prima di decidere un licenziamento collettivo, una procedura di consultazione tra il datore di lavoro e la rappresentanza dei lavoratori o, in mancanza, i lavoratori (art. 335f del Codice delle obbligazioni; CO; RS 220). Questi possono proporre mezzi per evitare o limitare il numero dei licenziamenti (art. 335f cpv. 2 CO). In questo ambito sarà possibile interrogarsi sulla necessità economica dei licenziamenti. Il progetto di licenziamento collettivo deve, inoltre, essere notificato all'ufficio cantonale del lavoro, che deve cercare di trovare una soluzione ai problemi posti (art. 335g cpv. 1 e 3 CO). La legge federale sull'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (RS 822.14) conferisce ai lavoratori altri diritti particolari di partecipazione, segnatamente in caso di trasferimento dell'azienda (art. 10 lett. b), e consente loro di essere informati sull'andamento degli affari dell'impresa e sulle sue conseguenze per l'impiego e per il personale (art. 9). I partner sociali possono completare tale dispositivo legale, negoziando le condizioni di licenziamento e integrando clausole pertinenti nei contratti collettivi di lavoro.

Nelle sue risposte alle mozioni 08.3734 (Gruppo socialista. Piani sociali obbligatori per le persone colpite dalla crisi economica) e 08.4003 (Rennwald Jean-Claude. Obbligo di negoziare un piano sociale in caso di licenziamenti collettivi), il Consiglio federale ha già avuto modo di analizzare il diritto in vigore alla luce dell'attuale crisi economica. Ha ritenuto sufficiente il dispositivo legale attuale e non ha reputato necessario adottare nuove misure. Inoltre il Consiglio nazionale ha respinto ad ampia maggioranza tali mozioni rispettivamente l'8 dicembre 2008 e il 9 marzo 2009.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.