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09.3663 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare i seguenti provvedimenti:

1. I servizi federali competenti sono invitati a non effettuare più acquisti in ambito informatico per somme oltre i 250 000 franchi senza che siano pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

2. All'Ufficio federale di giustizia viene richiesta una perizia giuridica sull'applicabilità di fattispecie derogatorie nel settore degli appalti.

3. Con un'istruzione vincolante ai servizi dell'Amministrazione si garantisce che acquisti effettuati tramite trattativa privata vengano permessi soltanto in casi assolutamente eccezionali.

4. In particolare anche per prolungamenti pluriennali di licenze e di contratti di manutenzione per prodotti software già in uso è previsto un bando pubblico obbligatorio.

Begründung

Come comunicato dal Consiglio federale in risposta alla domanda 09.5220, negli ultimi anni ben 90 mandati in ambito informatico sono stati aggiudicati tramite trattativa privata (senza procedura di appalto pubblico), per un valore ogni volta superiore ai 250 000 franchi. Il Consiglio federale si richiama a disposizioni derogatorie che si prestano a diverse interpretazioni. Quando importanti progetti nel settore informatico vengono aggiudicati senza la raccolta di offerte della concorrenza direttamente a imprese IT viene minata la concorrenza, cosa contraria ai trattati e nociva per l'economia svizzera.

Gli investimenti in progetti informatici devono essere allestiti in modo più sostenibile e si deve permettere una concorrenza più leale tra le imprese IT. Con i provvedimenti proposti si mantiene e si rafforza la piazza IT svizzera e si evita il pericoloso accumularsi di rischi.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dal punto di vista dell'oggetto della commessa, la legislazione sugli appalti pubblici non distingue tra beni e prestazioni di servizi informatici o altri beni e prestazioni di servizi (cfr. art. 6 della legge federale del 16 dicembre sugli acquisti pubblici, LAPub, RS 172.056.1). Secondo il tipo di acquisto (forniture, prestazioni di servizi, opere edili) valgono valori soglia diversi (cfr. ordinanza del DFE del 27 novembre 2008 sull'adeguamento dei valori soglia degli acquisti pubblici per il 2009, RS 172.056.12). Se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare raggiunge il valore soglia stabilito, il progetto deve essere oggetto di un bando di pubblico concorso (art. 6 cpv. 1, LAPub). Si può derogare all'obbligo generale di pubblico concorso unicamente nelle poche situazioni in cui non è possibile indire un bando di pubblico concorso (cfr. art. 13 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici, OAPub, RS 172.056.11). Per gli acquisti nel settore dell'informatica, le eccezioni sono perlopiù fondate sull'articolo 13 capoverso 1 lettera c ("peculiarità tecniche"), lettera d ("eventi imprevedibili") o lettera f ("prestazioni per sostituire, completare o ampliare prestazioni già offerte"). Se le condizioni che permettono un'eccezione sono date, l'aggiudicazione può avvenire tramite trattativa privata. Questo non dispensa tuttavia, in caso di procedure senza bando che superino il valore soglia OMC, dalla pubblicazione del risultato dell'aggiudicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC), così come avviene per le aggiudicazioni mediante procedura pubblica o selettiva. Inoltre, anche nelle aggiudicazioni senza bando va garantita la possibilità di impugnazione. I concorrenti non selezionati possono così ricorrere contro la forma di procedura scelta (aggiudicazione mediante trattativa privata invece del bando di pubblico concorso) o l'errata applicazione della normativa sugli acquisti pubblici.

1. In base al diritto vigente, l'acquisto di beni o servizi sopra il valore soglia OMC (attualmente pari a 248 950 franchi per mezzi e servizi informatici) viene pubblicato sia in caso di bando pubblico OMC (procedura aperta o selettiva) come pure di procedura mediante trattativa privata (cfr. art. 24 cpv. 2 LAPub). La richiesta dell'autrice della mozione corrisponde alle condizioni legali ed è già adempiuta. L'Amministrazione federale continuerà anche in futuro a pubblicare bandi pubblici e relative eccezioni nel FUSC (art. 13 OAPub).

2. I concorrenti non considerati possono adire le vie legali contro un'aggiudicazione presentando ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Quest'ultimo esamina le decisioni dell'amministrazione (come bandi, aggiudicazioni o eccezioni secondo l'articolo 13 OAPub) per verificare se le disposizioni di aggiudicazione sono state applicate conformemente alla normativa sugli acquisti pubblici. Potendo adire le vie legali, i concorrenti fanno sì che l'attività amministrativa venga controllata dalla giustizia. Con questo sistema di tutela legale si tiene conto direttamente ed efficacemente degli interessi dei concorrenti. Le decisioni del Tribunale forniscono le precisazioni e i chiarimenti necessari per l'interpretazione e l'applicazione della legislazione federale in materia di aggiudicazioni. Per l'applicazione del diritto non sono necessarie ulteriori spiegazioni mediante perizie legali. Inoltre, nella loro valutazione di acquisti concreti i Tribunali non sono vincolati a interpretazioni e perizie legali dell'Ufficio federale di giustizia. Non è pertanto necessario acquisire una perizia legale.

3. L'acquisto mediante trattativa privata è l'eccezione che conferma la regola. Si possono invocare le eccezioni solo a condizione che vengano soddisfatti i presupposti vigenti, già restrittivi. Non spetta all'amministrazione valutare se sussistono i presupposti per aggiudicazioni mediante trattativa privata; ciò può però essere accertato dal Tribunale amministrativo federale nell'ambito di un ricorso. La normativa in vigore e la prassi relativa all'articolo 13 OAPub - con la possibilità di una verifica giudiziale della procedura di aggiudicazione - offrono quindi garanzie sufficienti di una corretta applicazione della legislazione vigente in materia di acquisti pubblici. Le poche possibilità di motivare aggiudicazioni mediante trattativa privata sono stabilite dall'Accordo GATT del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422). La normativa nazionale in materia di acquisti pubblici non prevede ulteriori eccezioni.

4. I fornitori di licenze software solitamente offrono anche la relativa assistenza. L'acquisto di licenze e di servizi di assistenza avvengono quindi perlopiù congiuntamente. Motivi di protezione della proprietà intellettuale spesso si contrappongono a una separazione tra licenze e assistenza o manutenzione, oppure sussistono considerevoli legami con acquisti già effettuati, cosicché non esistono alternative adeguate che permettano di cambiare offerente o prodotti. Anche da un punto di vista economico-aziendale o ecologico in determinate situazioni può essere più ragionevole ampliare ulteriormente i sistemi esistenti anziché sviluppare ogni volta un sistema completamente nuovo. Questa tutela dell'investimento non serve, quindi, solamente a proteggere l'entità di commesse originariamente aggiudicate per determinati beni o servizi, ma comprende anche tutte le misure tecniche, gestionali o organizzative (ad esempio la formazione dei collaboratori in merito a un determinato sistema) che la Confederazione ha adottato in seguito a un acquisto. L'autrice della mozione chiede che non si possa più applicare l'articolo 13 dell'OAPub per tutti gli acquisti in ambito informatico che superino il valore soglia OMC. Questa limitazione non tiene conto in modo adeguato né della situazione di fatto vigente nel settore dell'informatica, né dell'aspetto economico. Ciò non è ragionevole per i motivi sopra esposti ed è legato a notevoli costi e spese aggiuntive (costi successivi, riorganizzazioni, ecc.); mette inoltre a repentaglio l'adempimento del mandato pubblico dell'Amministrazione federale. Il Consiglio federale non è disposto ad accettare tali conseguenze non giustificabili, che subentrerebbero qualora si volesse realizzare la richiesta dell'autrice della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.