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Lotta contro le malattie trasmissibili. Comunicazione dei dati dei passeggeri

09.3664 · Interpellanza · 2009-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Benché l'UFSP elabori attualmente miglioramenti a livello legislativo, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione secondo cui la legge sulle epidemie debba essere sottoposta al Parlamento il più presto possibile, e non soltanto nel 2010, per colmare rapidamente questa lacuna legislativa?

2. Su quali basi legali si fonda la prevista modifica d'ordinanza?

3. Anche la modifica d'ordinanza non permetterà di obbligare le compagnie aeree a comunicare i dati dei passeggeri. Il Consiglio federale ritiene sufficiente il disciplinamento a livello d'ordinanza?

4. L'Austria obbliga già oggi le compagnie aeree a comunicare i dati dei passeggeri e la Germania si prepara a fare altrettanto. concretamente Qual è la giurisprudenza in materia in Austria? Il Consiglio federale vede la possibilità di un coordinamento o di una cooperazione con altri Paesi?

5. L'obbligo di collaborazione previsto dalla revisione della legge sulle epidemie sarà esteso anche alle imprese di trasporto straniere? Se sì, questo obbligo sarà giuridicamente vincolante o per garantirlo dovranno essere stipulate convenzioni internazionali?

Begründung

Lo scopo perseguito con la revisione della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) è quello di adeguare alle esigenze attuali il disciplinamento e la lotta in materia di malattie trasmissibili. In particolare si vuole gettare in prospettiva una solida base per la lotta contro le malattie, specificatamente quelle che si manifestano in forma acuta, e le possibili pandemie in Svizzera. Il progetto di revisione dovrebbe essere sottoposto al Parlamento nel 2010. A breve termine si prevede di imporre a livello d'ordinanza ai gestori degli aeroporti di prepararsi a situazioni epidemiologiche.

In seguito alla comparsa dei virus H1N1 e alla minaccia di pandemia, bisogna interrogarsi in particolare sul ruolo delle compagnie aeree per quanto concerne la comunicazione dei dati dei passeggeri. La normativa vigente non le obbliga a fornire questi dati. Ciò significa che persone potenzialmente contagiate sono individuate soltanto tardivamente o non lo sono affatto, il che facilita la diffusione dei virus.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La modifica dell'ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti (RS 818.125.12), in vigore dal 1° luglio 2009, consente all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di esigere dalle compagnie aeree la consegna degli elenchi dei passeggeri. Non è pertanto necessario né modificare la legge sulle epidemie, visto che non presenta lacune in questo senso, né rivedere l'attuale pianificazione, che prevede di sottoporre al Parlamento la revisione della legge sulle epidemie nel 2010.

2. L'ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti si fonda sull'articolo 7 della legge sulle epidemie (RS 818.101).

3. Con la modifica dell'ordinanza del DFI per impedire l'introduzione di malattie infettive emergenti le compagnie aeree possono essere obbligate a consegnare gli elenchi dei passeggeri. Il disciplinamento a livello d'ordinanza è sufficiente.

4. Nel quadro del Regolamento sanitario internazionale (RSI), l'UFSP opera in stretto contatto con le autorità sanitarie degli altri Paesi anche per quanto concerne la consegna degli elenchi dei passeggeri. I punti focali nazionali RSI, predisposti nell'ambito dell'attuazione del RSI, fungono da punti di contatto. Il Ministero austriaco della sanità (Bundesministerium für Gesundheit) è contattato all'occorrenza. Sul piano europeo si sta cercando di coordinare le misure negli aeroporti e nel traffico aereo. Tra queste figurano l'armonizzazione delle schede di contatto e l'integrazione delle informazioni di contatto negli elenchi dei passeggeri. Attualmente sono in corso negoziati tra la Svizzera e l'Unione europea in vista di un accordo sulla sanità. Per ora la collaborazione avviene su un piano informale: la Svizzera è regolarmente invitata alle teleconferenze dell'UE in veste di uditrice senza diritto di essere consultata e può partecipare alle conferenze del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

5. L'obbligo di collaborare previsto dalla revisione della legge sulle epidemie per le imprese aeree, ferroviarie, di navigazione e di autobus che effettuano trasporti transfrontalieri di persone si applicherà anche alle imprese estere. Sul piano giuridico non sarà necessario stipulare convenzioni internazionali per garantire questo obbligo, a condizione che le imprese estere siano attive in Svizzera, per esempio servendo aeroporti svizzeri.

Risposta del Consiglio federale.