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Nessuna carta d'identità con dati biometrici, nessuno smantellamento del servizio pubblico nei comuni

09.3678 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In seguito alla situazione di parità registrata nella votazione del 17 maggio 2009 si impone una modifica della legge e dell'ordinanza sui documenti d'identità (ODI).

Il Consiglio federale è incaricato di sancire nelle basi legali che le richieste di carte d'identità possano continuare a essere presentate presso l'amministrazione del comune di domicilio.

Begründung

Il 18 giugno 2008, dopo la votazione finale nel Parlamento nazionale, il DFGP ha posto in consultazione l'avamprogetto di ODI, contenente la disposizione seguente:

Art. 61ter Procedura per il rilascio delle carte d'identità presso il comune di domicilio: richiesta

1. I cantoni possono prevedere che le carte d'identità senza microchip possano anche in futuro essere richieste al comune di domicilio.

2. La persona richiedente si presenta personalmente al comune di domicilio e certifica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotografia sono stabiliti dal Dipartimento.

3. Il comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell'atto d'origine o di Infostar.

4. La persona richiedente conferma con la propria firma l'esattezza dei dati e versa l'emolumento per il documento d'identità.

5. Il comune di domicilio inoltra il modulo di richiesta debitamente compilato all'autorità di rilascio competente.

L'autrice della mozione approva questa procedura di richiesta. Il fatto di lasciare questo valido e apprezzato servizio presso i comuni, dove può essere fornito a un prezzo conveniente e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, rispetta il principio di sussidiarietà.

Una carta d'identità svizzera normale, senza microchip, sarà valida in Svizzera, nei cinque Paesi limitrofi e in altri 24 Stati europei ancora per svariati anni. In una tale situazione sarebbe scandaloso costringere i nostri concittadini a recarsi personalmente nei pochi servizi cantonali competenti per il rilascio per ottenere una carta d'identità. Non si potrebbe imporre questo onere supplementare ad anziani, famiglie e persone disabili.

Un testo che prevedeva tale procedura è stato rimosso dal sito del DFGP (FAQ) in seguito al lancio del referendum. Ora, l'eventuale imposizione di questo modo di procedere, dopo aver vinto la votazione sul filo del rasoio, sarebbe come ingannare gli elettori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 17 maggio 2009 il Popolo svizzero ha accolto il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici. Fatta salva l'omologazione e la pubblicazione del risultato della votazione ai sensi dell'articolo 15 della legge federale sui diritti politici (RS 161.1), la modifica della legge sui documenti d'identità (LDI, RS 143.1) entrerà in vigore il 1° marzo 2010. La disposizione transitoria della legge sancisce che durante un periodo di transizione di due anni al massimo i cantoni possono autorizzare i comuni a rilasciare carte d'identità. Tale disposizione è stata anch'essa oggetto della votazione del 17 maggio 2009 e pertanto il Consiglio federale ritiene che non sia necessario modificare nuovamente la LDI.

Il 18 giugno 2009 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha peraltro approvato un'iniziativa parlamentare sui documenti d'identità biometrici (09.471) che chiede la stessa modifica di legge oggetto della presente mozione. Anche per questo motivo il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire direttamente.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.