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Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti

09.3723 · Mozione · 2009-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Mediante una revisione dell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) e, se necessario, dell'ordinanza sulla caccia come pure tramite un aumento del relativo credito il Consiglio federale è incaricato di verificare che:

- la Confederazione e i cantoni risarciscano i danni agli attrezzi da pesca dei pescatori professionisti causati da cormorani provenienti da colonie nelle zone ORUAM, che siano definiti i relativi perimetri dei danni causati dalla selvaggina nell'allegato 2 ORUAM e che siano pianificati i mezzi finanziari necessari;

- il periodo di protezione del cormorano possa essere ridotto dal 1° marzo al 31 agosto;

- siano regolati gli effettivi della popolazione di cormorani limitato alle zone protette, in particolare in quella di Fanel sulle rive del lago di Neuchâtel;

- i costi causati da tali misure siano compensati all'interno del bilancio del DATEC.

La seguente minoranza chiede di respingere la mozione: Girod, Daguet, Heim, Stump, van Singer

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La regolazione del periodo di protezione di una specie si basa principalmente su una protezione durante il periodo della cova e dell'allevamento (art. 7 cpv. 5 LCP; RS 922.0). L'inizio del periodo di protezione al 1° marzo sarebbe compatibile con la biologia riproduttiva del cormorano in Svizzera. Il Consiglio federale ha comprensione per la richiesta e la verificherà nell'ambito della revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) attualmente in corso.

L'esecuzione delle misure di regolazione per le colonie di cormorani nidificanti nelle zone protette ORUAM è di competenza dei cantoni, come del resto anche quella per la legislazione sulla caccia. La Confederazione non ha la competenza per ordinare misure di questo genere.

I danni agli attrezzi da pesca dei pescatori professionisti riconducibili ai cormorani che nidificano nelle zone ORUAM non sono irrilevanti. Si stima che l'anno prossimo potrebbero essere versate indennità pari a circa 400 000 franchi (danni alle reti più sottrazione di pesci). In seguito al forte aumento delle colonie di cormorani nidificanti, le richieste di indennità potrebbero però crescere sul medio periodo a 1,4 milioni di franchi. Con il 50 per cento dei costi a carico della Confederazione risulterebbero attualmente uscite supplementari pari a 200 000 franchi e, a medio termine, a 700 000 franchi l'anno. Tenuto conto dello stato attuale delle finanze della Confederazione, il Consiglio federale in linea di principio non è disposto ad assumere compiti e impegni finanziari supplementari. Questi nuovi costi a lungo termine non possono essere compensati nemmeno all'interno del bilancio del DATEC.

Nel caso la mozione venisse accolta, il collegio proporrebbe alla seconda Camera di trasformare l'intervento in un mandato di esame.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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