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09.3729 · Interpellanza · 2009-08-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni (art. 148 Cost.). Nel contempo, l'articolo 5 Cost. fonda il principio di legalità per l'attività dello Stato. Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, il Consiglio federale può, basandosi direttamente sulla Costituzione, emanare ordinanze e decisioni, che devono essere limitate nel tempo (art. 184 cpv. 3 Cost.). Fondandosi direttamente sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. il Consiglio federale può altresì emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. Anche la validità di tali ordinanze d'urgenza di polizia deve essere limitata nel tempo.

In seguito alle controversie sorte nel caso Tinner si impongono le domande seguenti:

1. A quali condizioni il Consiglio federale è autorizzato ad applicare il diritto d'urgenza? Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le condizioni di urgenza oggettiva e temporale e di proporzionalità di una misura per l'applicazione del diritto d'urgenza sono sempre più rigide se il Consiglio federale si fonda sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. (eventualmente insieme all'art. 184 Cost.) anziché sull'articolo 184 capoverso 3 Cost.?

2. A quali condizioni il Consiglio federale, in qualità di suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione (art. 174 Cost.), è autorizzato, invocando il diritto d'urgenza, a intervenire in questioni giudiziarie e a impedire il perseguimento di reati da parte della giustizia? Rientra nei compiti del Consiglio federale provvedere affinché gli organi di perseguimento penale e della giustizia penale adottino le misure di protezione necessarie per gli incarti penali e in particolare per i mezzi di prova? Le disposizioni costituzionali in materia di diritto d'urgenza permettono al Collegio esecutivo di interferire nei compiti svolti dalla giustizia?

Domande concernenti il diritto d'urgenza nel caso Tinner:

3. Nel suo parere del 17 giugno 2009 sul rapporto della DelCG, il Consiglio federale ha sostenuto che i presupposti per l'applicazione dell'articolo 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. devono essere verificati dettagliatamente in ogni singolo caso. Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale si è fondato sulla sua decisione del 14 novembre 2007 o ha proceduto a una nuova ponderazione degli interessi? Quale peso ha dato il Consiglio federale al fatto che, dopo aver reso nota la decisione di distruzione degli atti, non poteva più essere fatto valere alcun interesse legato al segreto?

4. Il Consiglio federale fonda la sua decisione del 24 giugno 2009 sugli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. (cfr. comunicato stampa del 1° luglio 2009). In che misura erano adempiute le condizioni di urgenza oggettiva e temporale e di proporzionalità di tale misura? Il Consiglio federale ha vagliato alternative meno radicali alla distruzione degli atti? Ha consultato il Tribunale penale federale o l'UGI per valutare le misure di protezione per gli atti?

5. Come giustifica il Consiglio federale le critiche mosse all'alta vigilanza parlamentare nel caso Tinner (discutibile competenza di emanare raccomandazioni)? Contesta che, in virtù dell'articolo 169 capoverso 2 Cost., l'obbligo di mantenere il segreto non è opponibile alla Delegazione delle commissioni della gestione e che quest'ultima, in applicazione dell'articolo 153 capoverso 4 LParl, deve decidere in modo autonomo e definitivo sull'esercizio dei suoi diritti d'informazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto va osservato che gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) prevedono espressamente di limitare nel tempo la validità delle ordinanze, ma non - come si afferma nell'interpellanza - quella delle decisioni che vengono emanate in virtù di queste due basi legali.

1. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui i presupposti per l'ammissibilità delle misure di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. devono essere applicati in modo restrittivo. In tale contesto ritiene che gli spetti un margine di manovra più ampio nell'applicazione dell'articolo 184 capoverso 3 che nel caso dell'articolo 185 capoverso 3 Cost. Dall'altro lato ciò significa che i preupposti - non contestati dal Consiglio federale - dell'urgenza oggettiva e temporale e della proporzionalità devono essere applicati con maggiore rigore per le misure di cui all'articolo 185 capoverso 3 Cost. rispetto a quelle dell'articolo 184 capoverso 3 Cost. (cfr. a tale proposito anche il parere del Consiglio federale del 17 giugno 2009 sul rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali del 19 gennaio 2009, FF 2009 4411, pag. 4414 seg.).

2. Gli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 Cost. non mirano a fornire al Consiglio federale uno strumento che gli permetta di intervenire in questioni giudiziarie o impedire il perseguimento di reati da parte della giustizia. L'obiettivo di queste disposizioni è, secondo quanto sancito dalla Costituzione, quello di tutelare gli interessi del Paese e far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna in situazioni ben determinate. A condizione che siano soddisfatti i presupposti menzionati al punto 1, questo obiettivo può in certi casi rendere necessarie misure che di fatto possono ostacolare l'accertamento della verità in un processo penale e in ultima analisi condurre a un conflitto di competenze tra il potere esecutivo e quello giudiziario. Non è un fatto né straordinario né illecito che l'accertamento della verità in un processo penale si trovi di fronte a certe barriere. A tale proposito va osservato che l'interesse all'accertamento della verità insito nel procedimento penale non è di per sé assoluto; è infatti limitato da diritti individuali, come per esempio la facoltà di non rispondere del testimone, ma anche dalle competenze attribuite dalla legge ad altre autorità o ad altri poteri.

3. Rispetto alla sua decisione del 14 novembre 2007, per la decisone del 24 giugno 2009 il Consiglio federale si è basato su una nuova ponderazione degli interessi. Questo si evince già dal fatto che le conclusioni a cui giungono le due decisioni per quanto riguarda la gestione degli atti nel caso in questione sono diverse. Gli interessi di politica di sicurezza, tutt'ora attuali, della Svizzera e della comunità internazionale alla non esistenza di documenti sulla progettazione di armi nucleari, sono stati contrapposti agli interessi delle autorità di perseguimento penale e agli scrupoli per motivi di politica interna della Delegazione delle Commissioni della gestione. Il fatto che vi sia stata una discussione pubblica sulla distruzione degli atti e sulla ricomparsa di copie dei documenti riguardanti la progettazione di armi nucleari ha fatto prevalere gli interessi di politica di sicurezza alla distruzione degli atti (ricattabilità, ecc.) rispetto alla prima decisione. Sulla base della ponderazione degli interessi effettuata si è deciso di adottare una procedura differenziata a seconda del contenuto degli atti, che tenesse conto in modo ottimale dei vari interessi, prevedendo la rimozione dal fascicolo penale dei documenti riguardanti la progettazione di armi nucleari (58 pagine), la loro sostituzione con indicazioni del relativo contenuto e infine la loro distruzione.

4. L'urgenza oggettiva e temporale è data dal grande pericolo per la sicurezza, tutt'ora esistente, dovuto alla mera esistenza o ricomparsa dei documenti riguardanti la progettazione di armi nucleari. Il Consiglio federale ha vagliato anche altre misure alternative alla selezione e alla distruzione dei documenti riguardati la progettazione di armi nucleari, in particolare la loro trasmissione all'AIEA o a una potenza atomica ufficialmente riconosciuta. Né il Tribunale penale federale né l'Ufficio dei giudici istruttori federali sono stati consultati, poiché non sussiste alcun obbligo in tal senso.

5. Il Consiglio federale non mette in discussione l'alta vigilanza parlamentare nel caso Tinner. Né contesta il diritto di prendere visione degli atti della Delegazione delle Commissioni della gestione (DCG) secondo l'articolo 169 capoverso 2 Cost. e l'articolo 153 capoverso 4 LParl. Ritiene invece che la DCG non abbia alcun diritto a essere consultata preventivamente né a partecipare al processo decisionale nell'ambito dell'esercizio delle facoltà costituzionali da parte del Consiglio federale. Per motivi fondamentali legati allo Stato di diritto occorre evitare che l'esercizio dell'alta vigilanza parlamentare ovvero della DCG sfoci in una commistione delle responsabilità dell'Esecutivo e del potere legislativo.

Risposta del Consiglio federale.