09.3779 · Interpellanza · 2009-09-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Con il rapporto "Crisi dei mercati finanziari e vigilanza" del 14 settembre 2009 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) presenta un'esaustiva analisi della crisi dei mercati finanziari e del comportamento della Commissione federale delle banche (CFB). In relazione a questo rapporto pongo le seguenti domande:
14. A pagina 31 del rapporto si legge che la CFB avrebbe posto a UBS e CS esigenze concernenti i mezzi propri più severe di quelle statuite negli Accordi di Basilea I e II, a causa delle numerose eccezioni.
- Come si è giunti a queste ipotesi?
- Di quali eccezioni si tratta?
- Le eccezioni sono tuttora valide?
15. A pagina 31 del rapporto si legge che la CFB avrebbe accordato a UBS l'uso di serie temporali specifiche a prodotti per il calcolo del value-at-risk (VaR).
- Cosa portò la CFB a questa decisione?
- La CFB come la giustifica?
16. A pagina 31 del rapporto si legge inoltre che UBS ha così ottenuto un numero VaR inferiore del 38 per cento, assumendo così rischi proporzionalmente maggiori.
- Perché la CFB non ha reagito?
- La CFB è stata tratta in inganno?
- In questo contesto la CFB si è resa complice di elusione della direttiva?
- Ciò quali conseguenze ha comportato, anche dal punto di vista del personale?
- Cosa ha comportato per le esigenze concernenti i mezzi propri?
- Cosa è il moltiplicatore?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel quadro dei mandati parlamentari derivanti dal postulato 08.4039 del consigliere agli Stati Eugen David e dalla mozione CET-N 09.3010 è in corso una verifica dell'attività della FINMA durante la crisi dei mercati finanziari. Tale verifica comprende in particolare un'analisi indipendente del rapporto della FINMA del 14 settembre 2009, effettuata da due esperti esterni. Sulla base del loro lavoro il Consiglio federale presenterà al Parlamento un rapporto esaustivo in cui analizzerà il ruolo della FINMA ed esprimerà il suo parere in merito. Nella risposta alla presente interpellanza il Consiglio federale si limita per il momento a riportare il punto di vista della FINMA e le risposte che quest'ultima ha fornito alle domande poste.
14. Le eccezioni citate non sono eccezioni che necessitano di un'autorizzazione da parte di un'autorità, ma di constatazioni a posteriori di scostamenti che superano l'importo scoperto massimo stimato nel modello e che servono pertanto quale indicatore per la capacità di previsione del modello stesso (cfr. in questo contesto la nota a piè di pagina 23 del rapporto FINMA del 14 settembre 2009). Queste eccezioni non hanno validità, ma si realizzano e, a partire da un certo numero, accrescono le esigenze concernenti i mezzi propri. Si sono verificate eccezioni backtesting (a posteriori) in particolare a causa di un'attualizzazione non sufficientemente tempestiva dei dati riguardanti i fattori di rischio e di una rilevazione insufficiente di rischi di base nel modello VaR. Il numero di eccezioni sta attualmente diminuendo, visto che per l'aumento del moltiplicatore, che dipende da tali eccezioni, sono rilevanti soltanto le eccezioni degli ultimi 250 giorni di negoziazione.
15. La stima VaR basata su un modello può essere effettuata con maggior precisione, che è proporzionale all'esattezza con la quale sono presentati nel modello VaR i prodotti e i fattori di rischio che ne determinano il prezzo. Secondo la FINMA, l'impiego di serie temporali specifiche al prodotto in relazione allo sviluppo di fattori di rischio è pertanto giustificato oggettivamente.
16. Nel 2004 non c'erano segnali che le mobiliarizzazioni in questione si sarebbero evolute in posizioni problematiche. Pertanto la CFB non aveva motivo di intervenire (cfr. tuttavia il paragrafo 2.3.5. del rapporto FINMA).
Per quel che concerne la modifica del modello VaR e l'implicito aumento della propensione al rischio (risk appetite) la CFB non è né stata tratta in inganno, né si è "resa complice di elusione della direttiva", ragion per cui non ne sono state tratte conseguenze.
Le esigenze concernenti i mezzi propri relative ai rischi di mercato sono diminuite più o meno nella stessa misura del VaR. Esse rappresentavano meno del 10 per cento delle esigenze complessive concernenti i mezzi propri.
Il moltiplicatore è un fattore scalare applicato per il calcolo del VaR. Il concetto viene spiegato a pagina 31 del rapporto FINMA.
Risposta del Consiglio federale.