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09.3802 · Interpellanza · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti:

1. Il Consiglio federale è disposto a presentare un rapporto su quali adeguamenti e integrazioni della legge sul diritto d'autore consentirebbero di tutelare meglio la proprietà intellettuale in Internet?

2. È disposto in particolare a verificare e presentare in questo rapporto misure che permettano di far valere e di imporre meglio e più semplicemente in Internet il diritto svizzero vigente a tutela degli autori di opere, per esempio introducendo un obbligo generale d'identificazione per i gestori di siti web?

3. È disposto a introdurre nella legge sul diritto d'autore nuove norme, da affiancare alla protezione del diritto d'autore, volte a tutelare le prestazioni dei produttori di servizi d'informazione on line (in particolare i portali d'informazione degli editori)?

Begründung

Nell'epoca del digitale i contenuti in rete, in particolare i contenuti editoriali dei portali d'informazione, sono facilmente reperibili e con un "copia e incolla" possono essere duplicati immediatamente su siti terzi. Tuttavia, allo stato attuale, nella pratica le violazioni del diritto d'autore in Internet possono essere perseguite solo con difficoltà. È pertanto necessario verificare quali misure, efficaci e semplici, possano essere adottate per far valere il diritto d'autore anche in Internet.

I produttori di servizi mediatici in Internet, per esempio i portali d'informazione, offrono prestazioni autonome e degne di tutela. La produzione e la diffusione di contenuti di tipo giornalistico presuppongono investimenti notevoli e molto vari, che vanno ben oltre l'effettiva realizzazione e rimunerazione di contributi protetti dal diritto d'autore. Gli aggregatori di notizie e altri attori in Internet utilizzano e gestiscono gratuitamente questi servizi. Le prestazioni commerciali ed editoriali dei produttori vanno rimunerate. È quindi necessario verificare e illustrare come possano essere implementate e attuate nella legge sul diritto d'autore norme tese a proteggere le prestazioni di editori e altri, analoghe, per esempio, a quelle già previste dal diritto vigente per i produttori di supporti audio o gli artisti interpreti.

Nel rapporto va tenuto conto degli sforzi profusi in questa direzione in ambito germanofono e a livello dell'Unione europea.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la revisione parziale della legge sul diritto d'autore (RS 231.1), entrata in vigore il 1° luglio 2008, il legislatore ha garantito la protezione delle opere letterarie e artistiche anche nel settore digitale. La soluzione adottata tiene conto non soltanto delle disposizioni dei due trattati Internet dell'OMPI, bensì anche della direttiva CE tesa ad armonizzare determinati aspetti del diritto d'autore e dei diritti affini nella società dell'informazione.

Simultaneamente alla revisione parziale della legge sul diritto d'autore, nell'ambito della modifica della legge sui brevetti è entrata in vigore una serie di misure tese a combattere le contraffazioni e la pirateria, che hanno comportato un rispettivo adeguamento di tutti i settori della proprietà intellettuale. Tali misure hanno permesso di raggiungere un livello di protezione corrispondente a quello europeo anche nell'applicazione del diritto.

Il diritto svizzero facilita già oggi l'identificazione dei gestori dei siti Internet. In virtù dell'articolo 14a capoverso 2 lettera d dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104), Switch gestisce un registro centrale pubblico che garantisce a tutti gli interessati un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di domini .ch e .li. In molti casi gli stessi dati relativi ad altri nomi di domini sono parimenti accessibili mediante i corrispondenti gestori esteri di registri. Inoltre, in futuro le autorità svizzere dovranno poter obbligare un titolare di un nome di dominio .ch a indicare un indirizzo postale valido in Svizzera. Se non rispetta tale obbligo, sarà possibile revocare il suo nome di dominio. La rispettiva modifica dell'ordinanza citata è in fase di allestimento e dovrebbe entrare in vigore all'inizio del 2010.

L'istituzione di norme tese a proteggere la prestazione degli editori è stata esaminata in occasione della revisione totale della legislazione in materia di diritto d'autore. Vi si è rinunciato poiché le prestazioni degli editori sono già tutelate, sotto il profilo del diritto in materia di concorrenza, dall'articolo 5 lettera c della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (RS 241) e poiché si volevano evitare indennizzi plurimi. Da allora la situazione non è mutata. Inoltre, nella prassi gli editori si fanno cedere regolarmente i diritti d'autore. Norme volte a tutelare le loro prestazioni creerebbero dunque soltanto diritti supplementari, senza che ne sia dimostrata la necessità.

Per il momento il Consiglio federale non ritiene necessario presentare un rapporto. Dà tuttavia per scontato che lo sviluppo di Internet renderà necessari ulteriori adeguamenti in materia di diritto d'autore. Continuerà pertanto a seguire con attenzione gli sviluppi legislativi sul piano regionale e internazionale.

Risposta del Consiglio federale.