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09.3807 · Mozione · 2009-09-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ottica di una protezione sensata e completa dei giovani nell'utilizzo dei media, il Consiglio federale è incaricato di adeguare l'articolo 135 CP (rappresentazioni di atti di cruda violenza) analogamente all'articolo 197 numero 1 CP, introducendo un divieto relativo di vendere, offrire, cedere o rendere accessibili rappresentazioni a contenuto violento e nocive per i giovani (scritti, rappresentazioni sonore o visive, altri oggetti o rappresentazioni)

Begründung

Nel caso dei nuovi media a contenuto violento, per gli esperti si può parlare incontestabilmente di una potenziale pericolosità generale, che può avere ripercussioni negative, sotto il profilo della violenza, sul comportamento dei giovani (relazioni personali disturbate ed elementi personali problematici). Nel contempo, recenti discussioni e resoconti apparsi nei media indicano una chiara necessità di intervento nell'ambito delle rappresentazioni violente, al fine di regolamentarne più efficacemente la disponibilità nell'ottica della protezione dei giovani.

Provvedimenti di autoregolamentazione specifici a un settore (p. es. PEGI) costituiscono strumenti importanti per le raccomandazioni sull'età minima nell'ambito dei media di intrattenimento, ma non sono vincolanti e possono essere elusi facilmente, in particolare in tutto il settore on line.

Nell'ambito delle rappresentazioni violente sussiste un certo disorientamento, poiché l'articolo 135 CP prevede soltanto un divieto assoluto, che si applica unicamente nel caso delle rappresentazioni violente più estreme. Il legislatore ha fissato volutamente parametri restrittivi per questa fattispecie e la prassi dimostra che l'articolo 135 CP è applicato molto raramente. Tuttavia, di per sé le norme dell'articolo 135 CP non sono in grado di offrire ai giovani una protezione moderna nell'ambito dei nuovi media.

L'articolo 135 CP va pertanto completato integrando una protezione sensata e praticabile dei giovani nell'utilizzo dei media, la quale possa essere imposta mediante la legge e tenga conto delle direttive già elaborate, nonché di sistemi consolidati, ampiamente diffusi su scala internazionale, che fissano l'età raccomandata (p. es. PEGI).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione espressa nella mozione, secondo cui i media violenti, in caso di consumo frequente e cumulazione di specifici fattori di rischio personali e sociali, possono influire negativamente su bambini e adolescenti. Occorre temere ripercussioni negative in particolare in caso di mancanza di controllo da parte dei genitori sulle abitudini di gioco dei bambini e dei giovani, di libero e incontrollato accesso ai media nelle camere dei bambini, di età precoce con cui si inizia a fruire di prodotti mediatici violenti, di conflitti familiari, ecc.

Il Consiglio federale è parimenti dell'avviso che l'attuale articolo 135 CP, da solo, non sia in grado di garantire una protezione sufficiente dei giovani, poiché la soglia per il divieto assoluto (valido anche per gli adulti) delle rappresentazioni violente è giustamente alta.

È incontestato che non tutto quello di cui possono fare uso gli adulti senza conseguenze dannose è adatto anche ai giovani. Per poter garantire che determinati media siano utilizzati in misura consona all'età occorre inoltre, soprattutto per le rappresentazioni violente che non sottostanno all'articolo 135 CP, un sistema di classificazione ampiamente accettato, uniforme, vincolante, efficace ed economico.

Gli attuali provvedimenti di autoregolamentazione specifici a un settore, che si fondano ad esempio nell'ambito dei videogiochi sul sistema di classificazione PEGI, riconosciuto in tutta Europa, o nell'ambito dei film video/DVD sul sistema di controllo volontario (FSK), vanno nella direzione giusta. Essendo tuttavia di carattere volontario, appaiono necessarie misure accompagnatorie per consolidare e attuare le misure adottate. Nelle sue risposte alla mozione Allemann 09.3422 e in particolare all'interpellanza Flückiger 09.3394, il Consiglio federale ha lasciato intendere di ritenere necessario un rafforzamento della protezione dei giovani in caso di rappresentazioni violente. In tal senso, riterrebbe in linea di massima plausibili anche divieti che sanzionino la vendita e la diffusione di rappresentazioni violente inadeguate per determinate fasce di età, che non sottostanno all'articolo 135 CP.

Tuttavia, per il momento il Consiglio federale non ritiene opportuno un disciplinamento a livello federale, per due motivi. In primo luogo, il concetto di "violenza" non è altrettanto preciso di quello di "pornografia". Si pone dunque il problema che divieti statali analoghi a quelli chiesti nella mozione devono basarsi su una classificazione vincolante. Infatti, non è possibile definire astrattamente in una disposizione penale quali tipi di rappresentazioni sono vietati per una determinata fascia d'età. Tali norme penali possono prescrivere un determinato comportamento soltanto se riguardano una classificazione esistente, visibile su ogni prodotto. Ciò presuppone una valutazione individuale di ogni singolo prodotto. Un divieto penale di consegna andrebbe pertanto integrato con una normativa di diritto amministrativo che preveda corrispondenti obblighi di contrassegno. Un tale divieto dovrebbe inoltre riferirsi a un sistema di valutazione, la cui classificazione è stata verificata e riconosciuta da un'autorità statale. La soglia di punibilità di divieti statali non può essere definita unicamente da decisioni di organizzazione di rating private, come avverrebbe sanzionando il mancato rispetto della classificazione PEGI. Senza ulteriori regolamentazioni da parte dello Stato non si può pertanto pensare di introdurre una disposizione penale che (analogamente alla pornografia soft secondo l'art. 197 n. 1 CP) stabilisca divieti limitati d'accesso per bambini e adolescenti.

In secondo luogo, secondo l'attuale ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione i provvedimenti di regolamentazione nell'ambito della protezione dell'infanzia e della gioventù spettano di principio ai cantoni. Come il Consiglio federale ha già illustrato nel suo rapporto del 20 maggio 2009, pubblicato di recente, "I giovani e la violenza - per una prevenzione efficace nella famiglia, nella scuola, nello spazio sociale e nei media" (in risposta ai postulati Leuthard 03.3298, Amherd 06.3646 e Galladé 07.3665), i cantoni stanno attualmente lavorando per rendere più vincolanti gli attuali sistemi di classificazione. Il Consiglio federale continuerà a seguire attentamente gli ulteriori sviluppi in tale settore. Un intervento della Confederazione in materia penale che, come illustrato in precedenza, comporterebbe l'istituzione di un servizio nazionale di regolamentazione per la protezione dei giovani nell'ambito dei media sarebbe possibile soltanto modificando la Costituzione. Un tale intervento è pertanto necessario soltanto se i provvedimenti adottati dal settore e dai cantoni dovessero rivelarsi troppo poco efficaci o inattuabili.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.