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09.3843 · Mozione · 2009-09-24

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Codice penale svizzero (CP) e il Codice penale militare (CPM) vanno modificati come segue: gli articoli 261bis CP e 171c CPM sono abrogati.

Begründung

Nel settembre del 1994, dopo un'accesa campagna di votazione, è stato adottato il contestato articolo 261bis CP. L'introduzione di tale disposizione ha comportato l'adesione della Svizzera alla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e l'istituzione della Commissione federale contro il razzismo. A 15 anni di distanza dalla votazione popolare si può constatare il fallimento di tale norma legale. Formulata in maniera poco felice, la disposizione ha sollevato più domande di quante ne abbia risolte - generando tra l'altro grosse incertezze negli ambienti giudiziari svizzeri.

Alla stregua dell'istituzione della Commissione federale contro il razzismo, anche l'introduzione dell'articolo 261bis CP è risultata inutile e quasi incompatibile con vari principi fondamentali dell'ordinamento svizzero. I reati commessi per motivi razzisti sono da sempre contemplati nel Codice penale. Gli atti punibili secondo l'articolo 261bis CP ledono segnatamente la libertà di espressione - un fatto irritante, che non giova certo alla lotta contro la discriminazione razziale.

Particolarmente irritante è la lesione della sfera privata. Prima della votazione, il Consiglio federale aveva assicurato che il diritto alla libera espressione avrebbe continuato ad essere garantito e che non sarebbe assolutamente stato vietato difendere la propria opinione o esprimersi in privato. Tanto più grave appare pertanto la decisione di fondo del 27 maggio 2007 del Tribunale federale, che amplia fortemente il campo d'applicazione dell'articolo 261bis CP, considerando pubblica e quindi punibile qualsiasi esternazione diffamatoria che non sia stata fatta in ambito strettamente privato. Appare quindi evidente, come illustra la "Neue Zürcher Zeitung" del 16 agosto 2004, che può rendersi punibile chi racconta una barzelletta razzista agli amici al bar. Nell'estate del 1994 si era invece insistito sul carattere privato di quanto detto tra amici in luoghi pubblici.

Come si è visto anche in occasione delle più recenti campagne di votazione, l'articolo viene ormai utilizzato sistematicamente per screditare opinioni politiche malviste. Si tratta di manovre indegne di una democrazia diretta, ragione per cui gli articoli 261bis CP e 171c CPM vanno abrogati.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta di abrogare l'articolo 261bis del Codice penale (CP) e dell'analogo articolo 171c del Codice penale militare (CPM) sulla discriminazione razziale non è nuova. È stata già avanzata nel 1999 con la mozione Scherrer Jürg 99.3169, "Abrograzione della legge sul razzismo", nel 2004 con la mozione Hess Bernhard 04.3607, "Abrogazione della norma penale antirazzismo", e nel 2005 con la mozione del gruppo dell'Unione democratica di centro 05.3013, "Stralcio dell'articolo sul razzismo". Ogni volta il Consiglio federale si è pronunciato contro tali mozioni e il 23 febbraio 2005 ha proposto di respingere la mozione Germann 04.3812, "Completamento dell'articolo sul razzismo", che con una motivazione praticamente identica chiedeva non l'abrogazione, bensì la semplice modifica dell'articolo menzionato. Il Consiglio degli Stati si è allineato con il Consiglio federale e il 17 marzo 2005 ha respinto la mozione Germann con una chiara maggioranza (cfr. Boll. Uff. 2005 CS 386).

In merito alla presente mozione, che riprende praticamente alla lettera la mozione 05.3013 del gruppo dell'Unione democratica di centro, il Consiglio federale ribadisce quanto segue:

Il Consiglio federale considera importante la lotta contro la discriminazione razziale e intende garantire che il diritto penale preveda sanzioni in caso di abusi. Concludendo accordi internazionali la Svizzera si è impegnata ad adottare norme di diritto penale contro la discriminazione razziale. Anche per questo motivo il Consiglio federale esclude uno stralcio degli articoli 261bis CP e 171c CPM. Come in altre disposizioni legali, le diverse nozioni giuridiche indeterminate rendono necessario un processo interpretativo. Tuttavia, come dimostra la prassi giuridica maturata con gli articoli 261bisCP e 171c CPM, in vigore dal 1995, i giudici ponderano scrupolosamente, in ogni singolo caso, i beni giuridici della libertà d'espressione e del divieto della discriminazione. La decisione del Tribunale federale (DTF 130 IV 111, come pure DTF 133 IV 312) che precisa la nozione di carattere pubblico non muta la situazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.