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09.3850 · Mozione · 2009-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una base legale affinché la riserva secondo l'articolo 3 lettera e della legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata sia rimunerata e gli interessi così generati siano accreditati al finanziamento speciale per il traffico stradale.

Begründung

La legge sul fondo infrastrutturale ha permesso di costituire un fondo proprio con un versamento iniziale di 2,6 miliardi di franchi proveniente dal finanziamento speciale del traffico stradale. Alla fine del 2008 i mezzi del finanziamento speciale per il traffico stradale erano di nuovo cresciuti a 2,719 miliardi di franchi. Secondo l'articolo 62 della legge sulle finanze della Confederazione l'Amministrazione federale delle finanze investe i capitali che superano i bisogni di tesoreria in modo tale che ne sia garantita la sicurezza e un ricavo conforme al mercato. Tali capitali devono essere inclusi nei beni patrimoniali.

La Confederazione ha a disposizione due possibilità:

1. investire i considerevoli mezzi liquidi in questo fondo in modo da tale da ottenere un ricavo conforme al mercato oppure

2. impiegare questi mezzi per ridurre il capitale gravato da interessi che deve raccogliere.

In entrambi i casi si procura un vantaggio valutabile in denaro corrispondente agli interessi di mercato sul saldo attivo del fondo infrastrutturale.

Ogni franco che la Confederazione può trattenere in questo modo aumenta il suo ricavo a titolo di interessi attivi o diminuisce le sue spese a titolo di interessi passivi. Questi vantaggi valutabili in denaro per la Cassa federale generale costituiscono uno svantaggio sotto il profilo dell'utilizzazione a destinazione vincolata.

Tanto più a lungo la Confederazione sottrae alla loro utilizzazione i mezzi incassati destinati a uno scopo vincolato conformemente al fondo infrastrutturale, tanto maggiore sarà la perdita inflazionistica a causa della svalutazione del denaro.

L'utilizzo di questi soldi da parte della Confederazione (conseguimento di un vantaggio valutabile in denaro, ossia perdita del valore reale) contraddice inoltre la norma costituzionale relativa all'utilizzazione di cui all'articolo 86 della Costituzione.

Anche nel fondo FTP la questione della rimunerazione del patrimonio netto è stata disciplinata, per cui risulta coerente applicare questa regolamentazione anche al finanziamento speciale per il traffico stradale. Questa rimunerazione si contrappone inoltre a una tesaurizzazione dei mezzi finanziari nella riserva speciale per il traffico stradale e aumenta gli incentivi a eliminare in modo efficiente i problemi nel settore dal traffico.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per coprire le uscite destinate al finanziamento delle strade la Confederazione ha a disposizione entrate vincolate, segnatamente la metà del prodotto dell'imposta sugli oli minerali, l'intero supplemento fiscale sugli oli minerali e le entrate della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali. L'utilizzazione delle entrate vincolate è disciplinata nella legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin, RS 725.116.2). Se le entrate a destinazione vincolata superano le uscite da finanziare, l'eccedenza è accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale. Viceversa, le eccedenze di uscite vengono addebitate a questo finanziamento speciale. In tal modo si vuole garantire un finanziamento duraturo degli oneri stradali.

La legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata accorda esplicitamente alla Confederazione un margine di manovra per la data di utilizzazione. Il saldo del fondo a destinazione vincolata quale è il finanziamento speciale per il traffico stradale è iscritto a bilancio sotto il capitale proprio della Confederazione (ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione OFC, RS 611.01, art. 62). Secondo i principi generali di presentazione dei conti, il capitale proprio costituisce capitale di rischio e non viene pertanto rimunerato regolarmente. Poiché il capitale proprio statale è costituito da imposte e tributi, per una sua rimunerazione occorrerebbero altri introiti fiscali, cosa poco ragionevole.

Qualora il saldo del finanziamento speciale dovesse essere rimunerato, bisognerebbero finanziare ulteriori uscite a titolo di interessi nell'ordine di decine di milioni di franchi. Tenuto conto della difficile situazione in cui si trovano le finanze federali, queste ulteriori spese a titolo di interessi dovrebbero essere interamente compensate da tagli in altri settori.

D'altro canto, la legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata definisce il finanziamento speciale per il traffico stradale come "riserva". Per cui anche in questo caso non c'è giustificazione per una rimunerazione dei relativi fondi: le riserve non fruttano interessi.

Nella consultazione del 19 dicembre 2008 relativa al "decreto federale concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e la liberazione del credito necessario" il Consiglio federale ha inoltre mostrato le prospettive finanziarie del finanziamento speciale del traffico stradale. Secondo le ultime previsioni, anche se venissero effettuate soltanto le spese ordinarie attuali, il finanziamento speciale presenterà un saldo negativo già nel 2015.

Del resto, nel messaggio del 30 settembre 2009 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi (FF 2009 6281) il Consiglio federale propone di sopprimere l'obbligo, citato dall'autore della mozione, di rimunerazione di un eventuale patrimonio netto del fondo FTP, poiché privo d'oggetto. Secondo l'articolo 9 del regolamento del fondo esso cessa di esistere "quando i lavori di costruzione dei diversi progetti sono stati terminati e tutti gli anticipi sono stati completamente rimunerati e rimborsati". Il fondo FTP non sarà quindi mai in grado di allestire un patrimonio netto rimunerabile. Pertanto, anche l'analogia al fondo FTP preclude una rimunerazione del finanziamento speciale per il traffico stradale. La questione della remunerazione deve essere disciplinata nel quadro dell'ulteriore finanziamento delle infrastrutture di trasporto.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.