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09.3856 · Interpellanza · 2009-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

L'11 giugno 2009 a Zurigo un ciclista ha perso la vita in un incidente. Secondo i mass media l'uomo è caduto in avanti sotto le ruote di un tram Cobra che l'ha poi investito. La legislazione in vigore (art. 50 cpv. 2 dell'ordinanza sulle ferrovie, Oferr) prevede che i convogli siano equipaggiati di cacciapietre e, a proposito dei tram, precisa che: "Sui convogli tramviari si deve collocare in testa, al posto di questo elemento, un dispositivo di protezione che impedisca alle persone di finire sotto le ruote." Evidentemente il modello di tram coinvolto nell'incidente non presentava alcun dispositivo di questo tipo.

In tale contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. È vero che il ciclista deceduto nell'incidente è caduto in avanti finendo sotto le ruote del tram che lo ha travolto?

2. È vero che il modello di tram coinvolto nell'incidente non aveva alcun dispositivo di protezione ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 Oferr?

3. Le autorità federali preposte all'omologazione hanno controllato questo tipo di veicolo e ne hanno autorizzato l'esercizio? Come mai, in questo caso, è stata concessa l'omologazione del tipo sebbene mancasse il dispositivo di protezione prescritto dall'articolo 50 capoverso 2 Oferr?

4. Vi sono altri tipi di veicoli che hanno ottenuto l'autorizzazione federale ma non soddisfano le prescrizioni dell'articolo 50 capoverso 2 Oferr?

5. Quali misure intende adottare il Consiglio federale affinché l'articolo 50 capoverso 2 Oferr non resti lettera morta, ma venga concretamente applicato in modo da evitare in futuro incidenti di questo tipo?

Stellungnahme des Bundesrates

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT), competente in materia, decide a norma dell'articolo 18w della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), se è necessario rilasciare un'autorizzazione per un determinato veicolo. L'UFT si occupa quindi delle autorizzazioni di tutti i nuovi tipi di tram messi in esercizio; in tale contesto ha omologato anche i tram del tipo Cobra delle aziende di trasporto di Zurigo (VBZ).

1. Le inchieste sugli incidenti sono svolte dalle competenti autorità inquirenti ed eventualmente dal Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII). Quest'ultimo non ha avviato un'inchiesta, poiché l'incidente è avvenuto nell'ambito della circolazione stradale. Una procedura, tuttora in corso, è stata invece aperta dal Ministero pubblico del cantone di Zurigo, che non rilascerà informazioni in merito finché non sarà conclusa. Per ora non è quindi possibile rispondere alla domanda concernente la dinamica dell'incidente.

2. No. L'articolo 50 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1983 sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Oferr; RS 742.141.1) prescrive che i convogli tranviari siano dotati di un dispositivo di protezione che impedisca alle persone di finire sotto le ruote. Su molti tipi di tram in servizio, a pianale del tutto o parzialmente rialzato, tali dispositivi di protezione sono costituiti solitamente da cacciapietre. Sui veicoli moderni a pianale ribassato questa protezione è assicurata da coperture frontali e rivestimenti bassi accanto ai meccanismi di aggancio. In caso di collisione con persone, questi elementi arrotondati, realizzati in materia plastica, dovrebbero spostare lateralmente le persone coinvolte, assicurandone, per quanto possibile, l'incolumità. La parte frontale dei veicoli Cobra impiegati dalle VBZ soddisfa tali esigenze; questi tram, essendo a pianale ribassato, presentano rivestimenti frontali molto bassi. Il profilo di spazio libero definisce lo spazio luce necessario, tra veicolo e binario, per lo svolgimento dell'esercizio in condizioni di sicurezza.

3. Prima dell'entrata in servizio dei tram Cobra, l'UFT ha verificato il rispetto delle prescrizioni ufficiali e autorizzato l'esercizio con questi veicoli, valutando nel corso dell'esame se erano state adottate tutte le misure tecniche atte a soddisfare le disposizioni dell'articolo 50 capoverso 2 Oferr. Nel caso dei tram Cobra, per motivi di spazio non è risultato opportuno montare cacciapietre. Infatti, sui veicoli a pianale ribassato lo spazio disponibile al di sotto della cabina di guida prima del primo carrello non è sufficiente perché una persona, eventualmente investita, finisca sotto il veicolo. Inoltre, dalle esperienze di esercizio raccolte con i prototipi dei veicoli Cobra risulta che, per motivi di geometria del veicolo, l'impiego di un cacciapietre supplementare, dotato di un dispositivo di azionamento, non offre una protezione migliore per le persone investite. Non è infatti possibile portarlo tempestivamente in posizione in modo che sposti lateralmente la persona investita lasciandola illesa.

4. Oltre ai tram Cobra delle VBZ, anche i veicoli Combino delle aziende di trasporto di Basilea Città, i tram Tango in servizio nel cantone di Basilea Campagna e i Cityrunner dei trasporti pubblici ginevrini presentano un tipo di costruzione simile, la cui parte frontale adempie le esigenze relative a un'adeguata protezione delle persone di cui all'articolo 50 capoverso 2 Oferr.

5. Purtroppo, l'incidente verificatosi a Zurigo si è concluso tragicamente. Tuttavia, non esiste un dispositivo tecnico in grado di garantire al cento per cento l'incolumità di una persona che viene investita da un tram. Anche in futuro l'UFT verificherà, in caso di omologazioni di veicoli tranviari, che nella costruzione dei veicoli siano state sfruttate tutte le possibilità tecniche atte ad assicurare la protezione di persone coinvolte in collisioni.

Risposta del Consiglio federale.