09.3860 · Postulato · 2009-09-24
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare
a. come rendere penalmente punibile (con la comminazione di pene adeguate) l'inosservanza del divieto d'accesso al campo da gioco in occasione di manifestazioni sportive;
b. se tale fattispecie penale debba valere soltanto per determinate categorie di manifestazioni sportive (tipo di sport, dimensioni della manifestazione);
e di presentare alle Camere federali un rapporto in merito al risultato della sua verifica ed eventualmente alle misure da adottare.
Begründung
Gli eventi successivi a diverse partite hanno mostrato quello che può accadere quando gli spettatori di una partita di calcio invadono il campo. Le conseguenze potrebbero essere ancora più devastanti se tra il pubblico si scatena il panico. In caso di escalation dei disordini si può ad esempio immaginare il ricorso a gas lacrimogeni da parte della polizia e il tentativo di fuga da parte del pubblico in preda al panico.
È relativamente difficile infliggere una punizione adeguata alle persone che invadono il campo. Attualmente l'invasione può essere punita al massimo con pene molto lievi. È immaginabile, ad esempio, una pena per contravvenzione a un eventuale divieto emanato da un giudice. Per infliggere sanzioni più severe è necessario dimostrare la commissione di altri reati (p. es. vie di fatto, lesioni personali, danneggiamento), prove che di norma è difficile apportare.
L'invasione di campo in occasione di un grande evento sportivo è paragonabile - sotto il profilo della costruzione giuridica e non della gravità della colpa - alla sommossa. Il comportamento colposo risiede nella costituzione di un assembramento di persone che potrebbero commettere reati e nel fatto di ostacolare le forze dell'ordine. Contrariamente alla sommossa, l'invasione di campo avviene in un luogo a cui è sin dall'inizio vietato accedere, mentre nel caso della sommossa il raduno nel luogo problematico è legale fintantoché non si registrano episodi violenti e la polizia non ha esortato i partecipanti ad andarsene. Nel caso dell'invasione di campo è pertanto possibile rinunciare a tale esortazione da parte della polizia.
La fattispecie penale va strutturata in modo che l'invasione di campo sia punibile di per sé e non siano più necessari altri reati o intenzioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il presente postulato si chiede al Consiglio federale di esaminare come rendere penalmente punibile l'inosservanza del divieto d'accesso al campo da gioco in occasione di manifestazioni sportive e per quali manifestazioni sportive debba valere tale divieto. Tale richiesta è motivata adducendo che secondo il diritto vigente l'invasione di campo può essere punita, quale contravvenzione a un divieto emanato da un giudice, soltanto con una pena lieve, mentre per sanzioni più severe è necessario dimostrare la commissione di altri reati.
Il presente intervento coincide ampiamente con il postulato Hochreutener 06.3335, "Considerare l'invasione di campo una fattispecie penale", del 22 giugno 2006 che il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad accogliere nell'agosto 2006, e poi stralciato dalla lista degli affari del Consiglio nazionale a marzo 2009. Il Consiglio federale ritiene che dal 2006 il quadro giuridico relativo alla lotta alla violenza in occasione di manifestazioni sportive sia migliorato sensibilmente. Dal 1° gennaio 2007 è possibile infliggere diverse misure preventive per tenere lontano dagli stadi i tifosi violenti e potenziali facinorosi (cfr. art. 24a-24h della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna LMSI; RS 120). Di conseguenza, nei confronti di persone che si sono comportate in modo violento in occasione di una manifestazione sportiva è possibile prevedere un divieto di accesso a stadi e a determinate aree, l'obbligo di presentarsi alla polizia, il fermo preventivo di polizia e il divieto di recarsi in un determinato Paese. Le persone a cui è inflitto uno dei provvedimenti citati possono essere registrate in un sistema d'informazione elettronico (art. 24a LMSI).
Inoltre, un'ampia gamma di strumenti repressivi è disponibile nelle pertinenti disposizioni del Codice penale, come ad esempio il danneggiamento (art. 144 CP), la coazione (art. 181 CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), la pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), la sommossa (art. 260 CP), nonché la violenza e minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Diversamente da quanto sostenuto dall'autore del postulato, il diritto vigente consente di punire le persone che commettono un'invasione di campo non meno severamente di quanto sarebbe possibile con una disposizione penale specifica. L'inosservanza del divieto d'accesso al campo può bastare per una condanna per violazione di domicilio, mentre la semplice partecipazione alla devastazione è sufficiente per una sanzione per sommossa; altri reati quali danneggiamenti o reati violenti non devono essere dimostrati.
Non è ipotizzabile che l'istituzione di una fattispecie penale per l'invasione di campo produca un effetto preventivo più efficace rispetto alle misure e alle disposizioni penali citate. Una disposizione penale di tal genere non comporterebbe un vantaggio determinante ed è pertanto superflua, come dimostra in particolare il fatto che nel 2008 la Svizzera è stata in grado di ospitare con successo il campionato europeo di calcio senza prevedere una sanzione penale specifica per l'invasione di campo. Peraltro i cantoni, le federazioni sportive e i gestori di impianti sportivi possono avvalersi di altre possibilità per contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive. Il diritto cantonale in materia di polizia può, ad esempio, prevedere il divieto di vendere alcolici nei dintorni degli stadi. Nei loro regolamenti interni e nei regolamenti per gli utenti i gestori di impianti sportivi possono vietare esplicitamente l'introduzione di determinati oggetti e l'invasione di campo, come pure organizzare servizi di sicurezza incaricati di allontanare o prevenire i tifosi che invadono il campo in violazione del divieto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.