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09.3865 · Interpellanza · 2009-09-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo quanto riferito dai media, la Confederazione intende introdurre, tramite ordinanza, un obbligo d'informazione per le indagini dell'Ufficio federale di statistica UST. Se violano quest'obbligo (rifiutandosi di fornire le informazioni richieste), le persone interpellate devono essere multate.

Stando alle indicazioni dell'UST, l'obbligo d'informazione si applica, tra l'altro, alla rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera, che risulta attendibile solo se è raggiunto un "tasso di risposta elevato". Per la realizzazione di una pubblicazione trimestrale e l'elaborazione statistica degli indicatori, è necessario che le persone intervistate prendano parte complessivamente a quattro indagini nel corso di quindici mesi.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La Costituzione federale garantisce la libertà individuale e la protezione della sfera privata (art. 10 e 13 Cost.). Dati questi presupposti, il Consiglio federale non ritiene inquietante che le persone siano costrette a fornire a determinati istituti di rilevazione privati informazioni riguardanti il proprio reddito, le condizioni di lavoro, lo stato di salute e altri aspetti decisamente privati?

2. Non ritiene che, per questa forte intromissione dello Stato nella sfera privata, le basi legali siano assai carenti?

3. Per realizzare le rilevazioni, molti istituti di indagine privati assumono personale a tempo parziale (p.es. studenti). Come giudica il Consiglio federale il fatto che molti cittadini siano estremamente infastiditi dal dover fornire a queste persone dettagli intimi della propria vita privata?

4. Stando all'UST, l'importo della multa deve corrispondere all'incirca ai costi causati dal rifiuto di rispondere. Come sono calcolati questi costi? Un importo del genere non sembra piuttosto un risarcimento danni che una multa?

5. Il Consiglio federale è disposto a rivedere i numerosi ambiti di attività della rilevazione statistica e a far sì che l'UST si concentri sugli aspetti essenziali e rilevanti per l'economia svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Giusta l'articolo 65 della Costituzione federale, la Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera. L'articolo 5 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1) autorizza gli organi di rilevazione a ricorrere a organizzazioni e a istituti di sondaggio privati. Nel quadro della rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS, la collaborazione tra l'istituto di sondaggio e l'Ufficio federale di statistica UST, a cui compete la realizzazione di tale rilevazione, è definita in un contratto dettagliato. L'UST segue e sorveglia attentamente lo svolgimento del mandato d'indagine. Al termine della rilevazione, l'istituto di sondaggio incaricato restituisce tutti i dati all'UST e in seguito li cancella, conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

2. Il Consiglio federale ritiene che l'articolo 6 della legge sulla statistica federale (LStat; RS 431.01) costituisca una base legale sufficiente in tal merito.

3. L'UST attribuisce grande importanza alla formazione degli intervistatori e alla supervisione regolare del loro lavoro. Oltre alle disposizioni prese dall'istituto all'inizio e alla fine del rapporto di lavoro, gli intervistatori firmano una dichiarazione con la quale s'impegnano a rispettare la protezione dei dati del progetto RIFOS. Il fatto che numerosi collaboratori lavorino a tempo parziale non toglie nulla alla loro competenza. Il Consiglio federale è consapevole che la raccolta di dati personali può dare origine a reticenze e, per tale ragione, attribuisce la massima importanza alla protezione dei dati. L'UST lavora in stretta collaborazione con l'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, organo di controllo in materia di protezione dei dati.

4. Secondo l'articolo 22 LStat "chiunque, in occasione di una rilevazione statistica ordinata in base alla presente legge, fornisce intenzionalmente informazioni false o, nonostante diffida, non soddisfa l'obbligo d'informazione o non lo soddisfa correttamente, è punito con la multa". L'articolo 24 capoversi 2 e 3 LStat stabilisce che le infrazioni devono essere giudicate secondo le norme di procedura previste dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0) e le disposizioni generali del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0). Pertanto non si tratta di un risarcimento di danni, bensì di una vera e propria multa. L'importo della multa dev'essere proporzionale alla gravità della negligenza e dell'infrazione. L'esperienza ha mostrato che dal 1992 l'UST è stato molto oculato nell'emettere multe e si è sempre attenuto al principio di proporzionalità.

5. Di norma l'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e il relativo allegato sono rivisti annualmente e gli ambiti coperti dall'ordinanza riesaminati periodicamente. Tuttavia, queste basi legali non costituiscono uno strumento di pianificazione. Ogni quattro anni il Consiglio federale approva un programma pluriennale per un periodo corrispondente a una legislatura. L'accento del programma pluriennale della statistica federale 2007-2011, approvato dal Consiglio federale nel gennaio 2008 e presentato al Parlamento durante la sessione primaverile 2008, è posto sull'applicazione dell'accordo bilaterale con l'UE nel settore statistico. Il Consiglio federale tiene a sottolineare che lo svolgimento di una rilevazione sulle forze di lavoro conforme alle norme UE è uno degli elementi centrali di tale accordo. Ricorda inoltre che le Camere federali hanno approvato l'accordo nel 2004.

Risposta del Consiglio federale.