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09.3882 · Postulato · 2009-09-24

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare le possibilità di adattare l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) alle nuove forme di mobilità.

Begründung

L'attuale evoluzione della mobilità porta a nuove forme di spostamento in particolare con veicoli di piccole dimensioni dotati di ausili elettrici (triciclo con motore elettrico, Segway, tandem aventi un ausilio elettrico, ecc.). Questa tendenza è positiva e in linea con gli obiettivi della Confederazione in materia di riduzione dei gas a effetto serra.

Al momento lo sviluppo di simili veicoli per un uso commerciale (trasporto di persone o di merci oppure a fini turistici) è spesso bloccato da una legislazione (OETV) la cui classificazione è soprattutto calibrata sui veicoli classici. Di fronte alla novità, la classificazione sfavorisce questi nuovi apparecchi penalizzando conseguentemente lo sviluppo di attività economiche.

Una lieve modifica dell'OETV permetterebbe di fare chiarezza in merito alle omologazioni e di accordare una maggiore considerazione alle novità in materia di veicoli di trasporto leggeri.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

In Svizzera la classificazione e le esigenze tecniche per i veicoli stradali corrispondono in linea di massima a quelle previste dal diritto comunitario armonizzato. Può tuttavia accadere che l'attuale normativa tenga inizialmente troppo poco in considerazione determinati veicoli innovativi o particolarmente originali. Tuttavia, in virtù dell'articolo 220 capoverso 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), l'Ufficio federale delle strade (USTRA) può autorizzare delle eccezioni per questo tipo di veicoli, ciò che ha già effettivamente fatto. Le condizioni per beneficiare di questa deroga sono le seguenti: deve trattarsi di un caso particolare, l'eccezione non deve comportare una distorsione della concorrenza e lo scopo delle prescrizioni, segnatamente la sicurezza stradale e la protezione dell'ambiente, deve essere salvaguardato.

La classificazione si basa sulle caratteristiche tecniche di un veicolo. Le esigenze in materia di equipaggiamento, di formazione dei conducenti (categorie delle licenze di condurre) come anche la definizione delle aree di traffico e delle norme della circolazione previste per la classe di veicolo interessato sono coordinate tra loro. Tutti questi requisiti tengono conto delle particolarità dei veicoli, come ad esempio il peso ammesso e la velocità massima. Solo una coesione equilibrata di queste prescrizioni può fornire un contributo ottimale alla sicurezza stradale. Ad esempio le esigenze tecniche dei ciclomotori e delle motoleggere sono differenti come del resto lo è la formazione dei rispettivi conducenti (regolamentazione in materia di licenze di condurre). Per ottenere la licenza di condurre per i ciclomotori, è sufficiente superare un esame teorico semplificato. Essi sono pertanto considerati veicoli a un posto con cui, in linea di massima, non è consentito portare passeggeri. Chi intende trasportare un'altra persona con un veicolo a motore deve assolvere una formazione superiore e il veicolo in questione deve soddisfare esigenze più elevate.

La possibilità di concedere deroghe alle disposizioni dell'OETV garantisce la flessibilità sufficiente per ammettere alla circolazione veicoli nuovi e particolari. Il Consiglio federale è pertanto dell'avviso che non sia necessario modificare tale ordinanza.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.