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Rapporto su agevolazioni in relazione a organizzazioni non governative

09.3895 · Postulato · 2009-09-24

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Il 21 agosto 2009 la Commissione della gestione (CdG) del Consiglio degli Stati ha presentato un rapporto sulla collaborazione tra l'amministrazione federale e le organizzazioni non governative (ONG). Nel rapporto è stata espressa anche l'ipotesi che alcuni parlamentari si siano lasciati influenzare da agevolazioni come viaggi o incarichi ben retribuiti nelle ONG. Il Parlamento e i parlamentari non sottostanno alla vigilanza della CdG; chiedo pertanto al Consiglio federale di redigere un rapporto che esamini la concessione di agevolazioni a parlamentari da parte di organizzazioni non governative e completi l'esame della CdG. In particolare:

1. Quali parlamentari occupano nelle ONG incarichi finanziati almeno in parte dalla Confederazione?

2. Il Consiglio federale non vede in queste relazioni un conflitto di interessi?

3. Negli ultimi quattro anni quali parlamentari sono stati invitati a viaggi da ONG?

4. Il Consiglio federale che cosa intende intraprendere contro tali agevolazioni?

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

1. I membri del Parlamento devono rendere note le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale rinvia all'occorrenza al registro pubblico delle indicazioni fornite dai parlamentari. In virtù dell'articolo 11 capoverso 1 lettera b della legge sul Parlamento, i membri dell'Assemblea federale sono tenuti a indicare per scritto all'Ufficio le funzioni che essi occupano in seno a organi di direzione, di vigilanza, di consulenza e simili all'interno di enti, istituti o fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto privato o di diritto pubblico. Tale registro può essere consultato sul sito Internet dell'Assemblea federale.

2. In primo piano è posta la trasparenza dell'attività parlamentare e non la valutazione da parte del Consiglio federale di conflitti d'interesse di membri del Parlamento. La legge sul Parlamento disciplina che i deputati non possono essere membri degli organi direttivi di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato esterne all'amministrazione federale alle quali sono affidati compiti amministrativi e all'interno delle quali la Confederazione ha una posizione dominante. Il Consiglio federale ritiene che il disciplinamento vigente sia sufficiente.

3. Il Consiglio federale non esercita un controllo sulle organizzazioni private in Svizzera e non dispone pertanto di informazioni sulle attività o sui viaggi dei deputati nell'esercizio di mandati svolti per conto di organizzazioni private. I diritti e gli obblighi dei membri dell'Assemblea federale nonché le incompatibilità sono disciplinati in maniera dettagliata nella legge sul Parlamento. Un controllo statale delle organizzazioni private o un obbligo d'informazione sono incompatibili con i principi dello Stato di diritto.

4. Dal rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) del 21 agosto 2009 non è emerso alcun favoritismo né irregolarità nella collaborazione tra deputati e ONG. La valutazione è stata svolta su incarico della commissione a scopo preventivo e non in conseguenza di abusi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.