09.3940 · Interpellanza · 2009-09-25
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La perquisizione nei locali dell'Ufficio federale di polizia (Fedpol) in relazione agli atti Tinner, ordinata da un giudice istruttore federale, solleva alcuni interrogativi:
1. Come sono disciplinate le competenze, visto che un giudice istruttore federale può indagare su un ufficio federale direttamente subordinato al DFGP e ordinare una perquisizione?
2. Oltre alla polizia cantonale bernese, anche la Polizia giudiziaria federale ha partecipato, direttamente o indirettamente, alla perquisizione?
3. L'Ufficio dei giudici istruttori federali è subordinato alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Quest'ultima era informata o ha addirittura autorizzato tale perquisizione?
4. Il Ministero pubblico o il procuratore generale della Confederazione era in qualche modo coinvolto nella decisione di perquisire l'Ufficio federale di polizia?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza, secondo cui la perquisizione dei locali di Fedpol ordinata da un giudice istruttore federale solleva interrogativi. Il giudice istruttore era informato del fatto che il Consiglio federale aveva preso una decisione definitiva in merito all'accesso ai dossier in questione. Come noto, tale decisione si fondava sul suo diritto di emanare ordinanze e decisioni di cui agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale. Il giudice istruttore federale ha intenzionalmente ignorato una decisione esecutiva del governo, con il sostegno di poliziotti cantonali armati. Tale modo di procedere è contrario al principio della separazione dei poteri, che costituisce uno dei fondamenti di ogni ordinamento democratico fondato sullo Stato di diritto.
In merito alle singole domande, il Consiglio federale si esprime come segue:
1. Indipendentemente dal caso in questione, la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0), in particolare gli articoli 65 e 67, conferisce all'Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI) un ampio margine di manovra per procedere al sequestro di mezzi di prova. In particolare l'UGI può, senza dover ordinare una misura coercitiva, obbligare il loro detentore a consegnarli, se lo scopo dell'istruzione non è messo in pericolo. Contrariamente all'articolo 265 del Codice di procedura penale (CPP) del 5 ottobre 2007, non ancora entrato in vigore, nella PP non è esplicitamente disciplinata l'esortazione a consegnare dei mezzi di prova da parte del detentore prima di procedere al sequestro. Tale obbligo di consegna risulta tuttavia dal principio di proporzionalità. Se il detentore rifiuta di consegnare mezzi di prova all'autorità, di norma quest'ultima ordina misure coercitive (p.es. una perquisizione domiciliare) per metterli al sicuro.
Nell'esercizio della loro attività giudiziaria, i giudici istruttori federali sono indipendenti e sottostanno soltanto alla legge. Sul piano giuridico sono sottoposti alla vigilanza della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, conformemente all'articolo 28 capoverso 2 della legge sul Tribunale federale (RS 173.71; cfr. art. 14 cpv. 2 del regolamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale, RS 173.710). Sul piano amministrativo, la vigilanza incombe alla direzione del TPF (art. 5 del regolamento sui giudici istruttori federali).
2. No, la Polizia giudiziaria federale non ha partecipato alla perquisizione.
3. Il Consiglio federale ignora se e in che misura la Corte dei reclami penale del TPF è stata precedentemente informata della perquisizione. Nella sua decisione BB.2009.66 dell'8 luglio 2009, numero 2.6, la prima Corte dei reclami aveva tuttavia osservato che in seguito al rifiuto del Consiglio federale di consegnare i documenti in questione occorreva ricorrere a misure coercitive ordinarie. Non si trattava tuttavia di un'autorizzazione preliminare a procedere alla perquisizione effettuata. Dopo l'operazione il TPF ha infatti osservato che le autorità di perseguimento penale, ricorrendo alle misure (coercitive) a loro disposizione, oltrepasserebbero nel caso concreto i limiti della loro competenza, sia di fatto sia riguardo ai principi dello Stato di diritto, e che dovevano accettare la decisione del Consiglio federale (decisione della prima Corte dei reclami penale BE.2009.16 del 24 agosto 2009, n. 4.2). Tale decisione non è ancora passata in giudicato.
4. No, né il Ministero pubblico della Confederazione né il procuratore generale della Confederazione hanno partecipato alla decisione di perquisire Fedpol.
Risposta del Consiglio federale.