Lexipedia

09.3965 · Mozione · 2009-09-25

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Begründung

Il testo della LSA deve essere modificato a favore delle assicurazioni d'associazioni, poiché il dispendio amministrativo derivante dalla revisione della legge del 17 dicembre 2004 è diventato sproporzionato per queste "organizzazioni di autoaiuto" e l'Ufficio federale delle assicurazioni private non è in grado di ammettere deroghe alle condizioni applicate alle grandi compagnie assicurative a favore di tali assicurazioni d'associazioni.

In particolare:

- le disposizioni concernenti il capitale minimo (art. 8 LSA);

- le disposizioni concernenti il patrimonio vincolato (art. 17 e seguenti LSA);

- l'attuario (art. 23 e 24 LSA);

- la società di audit esterna (art. 28 LSA);

- le disposizioni secondo l'ordinanza sulla sorveglianza (solvibilità I, art. 21 e seguenti OS);

- il test svizzero di solvibilità (art. 41 e seguenti OS).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) ha lo scopo di proteggere gli assicurati dai rischi d'insolvenza delle imprese di assicurazione e dagli abusi. A tale scopo la legge stabilisce le condizioni che le imprese di assicurazione devono soddisfare per accedere al mercato ed esercitare la loro attività. In tal senso, rivestono particolare importanza le disposizioni sulla dotazione in capitale delle imprese e l'impegno a costituire accantonamenti sufficienti affinché agli assicurati siano garantite le prestazioni.

In linea di principio, la necessità di protezione degli assicurati non dipende dalla dimensione o dalla struttura dell'impresa di assicurazione. La LSA non fa naturalmente distinzioni fra piccole e grandi imprese, né nel campo di applicazione né nelle disposizioni per l'esercizio dell'attività. Nemmeno la struttura organizzativa e la forma giuridica sono rilevanti in relazione alla necessità di protezione degli assicurati.

Per contro, l'articolo 2 capoverso 3 LSA prevede già oggi la possibilità di esonerare dalla sorveglianza le imprese di assicurazione la cui attività assicurativa è di esigua importanza economica o concerne solo una cerchia ristretta di assicurati. La sorveglianza, basata sul controllo del rischio, tiene inoltre conto della diversa complessità delle imprese applicando il principio della proporzionalità.

Secondo il diritto vigente le cooperative di assicurazione e le assicurazioni a favore di associazioni hanno quindi già la possibilità di chiedere l'esenzione dalla sorveglianza se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LSA.

Il Consiglio federale ritiene pertanto le disposizioni legali in vigore appropriate ed è del parere che esentare le cooperative di assicurazione dalla sorveglianza degli assicuratori, anche se strettamente legate ad una federazione, non terrebbe sufficientemente conto della necessità di protezione degli assicurati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.