09.403 · Iniziativa parlamentare · 2009-03-11
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
La legislazione deve essere integrata con disposizioni che favoriscano l'utilizzo di cogeneratori a gas regolati dalla domanda di calore, decentralizzati, di potenza inferiore a 10 megawatt elettrici e in grado di soddisfare almeno in parte la domanda di calore ed elettricità durante la stagione fredda, riducendo così le emissioni globali di gas a effetto serra.
Begründung
Contributo all'approvvigionamento: l'utilizzo di cogeneratori risponderebbe, in maniera decentralizzata e senza sovraccaricare le reti, ai picchi invernali nel consumo di elettricità e calore. Si tratterebbe quindi di un contributo prezioso nell'attesa che il potenziale delle energie rinnovabili sia sviluppato a pieno.
Benefici ambientali e sistemici: i cogeneratori consentirebbero di ridurre le emissioni globali di CO2:
- sostituendo gli impianti di riscaldamento a nafta, che emettono più CO2 per chilowattora del gas, e alimentando le pompe di calore collocate nelle vicinanze;
- producendo elettricità al posto delle centrali a carbone progettate dagli elettricisti svizzeri e le cui emissioni di CO2 sarebbero di 500 grammi per chilowattora superiori a quelle del gas. Né le centrali nucleari, incapaci di rispondere ai picchi di consumo invernali perché progettate per funzionare undici mesi all'anno, né quelle idroelettriche, già sfruttate al massimo, possono soddisfare le attuali esigenze.
L'ubicazione decentralizzata di questi impianti ridurrebbe inoltre le perdite sulle linee nonché il numero di trasformatori, le congestioni e gli investimenti per il trasporto dell'elettricità.
Provvedimenti da adottare: per favorire la costruzione e diffusione di cogeneratori, è necessario prevedere per legge almeno:
a. l'obbligo di acquistare l'elettricità prodotta da cogeneratori che soddisfino criteri d'efficacia, definiti eventualmente sulla base delle diverse esigenze della micro cogenerazione (uguale o inferiore a 50 kW), della piccola cogenerazione (uguale o inferiore a 1 MWel) e degli impianti con potenza inferiore a 10 megawatt lettrici; e
b1. una modalità di remunerazione, per esempio secondo le direttive GAAP RPC, che garantisca l'ammortamento dei cogeneratori nell'arco di dodici anni, eventualmente a tariffe differenziate in funzione della produzione e della tecnologia (motori a gas, microturbine, pile a combustibile, ecc.); oppure
b2. una partecipazione all'investimento differenziata da parte della Confederazione; oppure
b3. altri provvedimenti che consentano di raggiungere in modo efficace gli obiettivi menzionati.