09.4092 · Mozione · 2009-12-09
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere provvedimenti, in virtù degli articoli 69 e 2 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) e degli articoli 1, 18 e 19 della legge sulla promozione della cultura (LPCu), affinché la Svizzera possa partecipare da subito al programma europeo cultura.
Begründung
La partecipazione della Svizzera al programma europeo cultura offrirebbe in particolare i seguenti vantaggi:
a. l'intensificazione degli scambi culturali tra la Svizzera e l'estero;
b. l'accesso delle organizzazioni e degli operatori culturali svizzeri ai programmi culturali europei;
c. la possibilità per il nostro Paese di beneficiare dei sussidi culturali dell'UE.
La promozione federale della cultura ha il suo fondamento nelle disposizioni costituzionali sulla cultura (art. 69 e art. 2 cpv. 2 Cost.). Il disposto costituzionale è concretizzato nella nuova legge sulla promozione della cultura (LPCu) e, in particolare, nei suoi articoli 1 lettera e, 6 capoverso 2 lettera g, 18 capoverso 2 e 19.
La partecipazione al programma europeo cultura (2007-2013), che promuove il dialogo e gli scambi interculturali in Europa, è aperta alle istituzioni e organizzazioni dei Paesi che contribuiscono a finanziare il budget culturale dell'UE (attualmente 27 Stati membri dell'UE, 3 Stati dello SEE/AELS e 4 Stati associati). Le organizzazioni dei Paesi che non partecipano al programma non possono né prendere parte a cooperazioni in qualità di partner né beneficiare dei sussidi dell'UE, né tantomeno presentare progetti. Il programma promuove la diversità culturale in Europa, la mobilità transnazionale degli operatori culturali e la diffusione delle loro opere, incentivando in questo modo la collaborazione internazionale tra le istituzioni del settore.
Il nostro Paese non partecipa (ancora) al programma, il che si ripercuote negativamente sulla cultura svizzera. Gli operatori culturali svizzeri non possono per esempio accedere ai programmi culturali europei e nemmeno ricevere sussidi comunitari (ca. 400 milioni di euro all'anno per progetti e iniziative). Gli autori svizzeri sono addirittura esclusi dal concorso per il Premio letterario europeo. Questa situazione è particolarmente insoddisfacente per la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, che si ritrova spesso isolata e viene costantemente esclusa dalle reti e dai progetti culturali europei.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale sostiene un'intensificazione della collaborazione internazionale in ambito culturale. Le esperienze positive avute con il programma europeo di promozione cinematografica MEDIA mostrano come la cooperazione con gli Stati limitrofi europei sia importante per lo sviluppo culturale della Svizzera. In questo modo è più facile finanziare e realizzare progetti multilaterali. Inoltre esiste l'esigenza di informazioni sugli sviluppi culturali e politico-culturali a livello europeo.
Il programma europeo cultura 2007 pone le basi per le attività culturali dell'Unione europea. Il programma, della durata di sette anni (2007-2013), è dotato di un budget di 400 milioni di euro. La sua importanza va ben oltre la promozione di progetti. Esso comprende, infatti, non solo il sostegno di progetti di cooperazione e di istituzioni culturali attive a livello europeo (festival, cori, orchestre, reti di rappresentanza degli interessi ecc.), ma anche l'alto patronato di programmi quali la capitale culturale europea, il marchio "Patrimonio culturale europeo" o l'assegnazione di premi negli ambiti patrimonio culturale, architettura, letteratura e musica. Anche per questo motivo il Consiglio federale ritiene giustificato, per principio, esaminare una partecipazione della Svizzera.
In base alle decisioni del Consiglio federale del 27 febbraio 2008 sulla politica europea, il programma europeo cultura non faceva parte finora dei dossier da essere trattati prioritariamente con l'UE. Inoltre, la base giuridica vigente non permette la partecipazione della Svizzera al programma in corso (v. art. 5 della decisione 1855/2006/CE del 27 dicembre 2006). Oltre ai 27 Stati membri dell'UE possono partecipare al programma completo solo gli Stati SEE e i Paesi che hanno presentato la candidatura per l'adesione all'Unione europea (attualmente Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Turchia). Per questo motivo una partecipazione immediata della Svizzera al programma europeo cultura, come richiesto dall'autrice della mozione, non è possibile.
Nel 2011 l'Unione europea deciderà riguardo al proseguimento del programma. Nel frattempo il Consiglio federale esaminerà una partecipazione della Svizzera al prossimo periodo programmatico. Ad essere considerati non saranno solo interessi di politica culturale ed europea. Vista la situazione delle finanze federali si dovrà valutare anche la questione del finanziamento e delle priorità nei confronti dei settori di promozione già esistenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.