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09.4159 · Mozione · 2009-12-10

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:

1. migliorare la protezione dei consumatori dalle imitazioni di prodotti alimentari;

2. modificare la prassi in materia di rilascio delle autorizzazioni per i prodotti alimentari in modo da prevenire qualsiasi inganno dei consumatori;

3. riservare i nomi tradizionali ai prodotti alimentari composti da materie prime rispondenti alle aspettative dei consumatori;

4. adottare misure che garantiscano l'informazione dei consumatori in caso di utilizzazione di prodotti d'imitazione nei prodotti trasformati e nella ristorazione;

5. rafforzare l'esecuzione della protezione dagli inganni nei cantoni.

Begründung

Da qualche tempo si assiste a una diffusione di prodotti d'imitazione che sostituiscono i prodotti tradizionali sul mercato, ad esempio il "formaggio sintetico" e la "mozzarella a base di grassi vegetali". Il termine "formaggio", tra l'altro, è spesso usato per designare prodotti alimentari fabbricati senza latte. Sono inoltre denominati "panna" numerosi prodotti che però non contengono grassi del latte.

Utilizzare denominazioni di prodotti come "formaggio", "panna" ecc. equivale a imitare i prodotti autentici e far loro concorrenza, ingannando i consumatori. Inoltre, i prodotti in questione sono talvolta imballati e presentati in modo da dare l'impressione che si tratti di prodotti autentici.

Queste imitazioni sono prodotte con materie prime a buon mercato o addirittura prodotti residui o sottoprodotti. Al momento dell'acquisto, il consumatore finale non può sapere di essere vittima di un inganno. Subisce quindi un danno tanto quanto i produttori di prodotti originali di qualità.

Tra l'altro, questi prodotti d'imitazione sono spesso utilizzati da settori dell'industria e della ristorazione molto dipendenti dai prezzi. Se il loro impiego non è disciplinato chiaramente, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione del prodotto, la libertà di scelta è seriamente minacciata.

Nella sua strategia di qualità, il Consiglio federale sostiene l'agricoltura e l'industria alimentare. Questi sforzi non devono soltanto essere ulteriormente rafforzati, ma anche essere sorretti da condizioni quadro adeguate e dall'applicazione delle misure necessarie, in particolare mediante una protezione efficace dagli inganni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) si prefigge di proteggere i consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute, di assicurare che siano osservati, nei contatti con le derrate alimentari, i principi dell'igiene e di proteggere i consumatori dagli inganni in rapporto con derrate alimentari (art. 1). Uno degli scopi principali della legge è pertanto quello di proteggere i consumatori dagli inganni.

In applicazione dell'articolo sullo scopo, la LDerr prevede un divieto d'inganno il cui campo d'applicazione è molto ampio e si estende anche alle imitazioni e all'offerta di merci che possono dare adito a confusioni (art. 18 e 19). Stabilisce inoltre che la denominazione specifica di surrogati e prodotti d'imitazione deve essere fissata in modo che sia garantita una chiara distinzione dal prodotto naturale (art. 8 cpv. 5). Queste disposizioni sono spiegate dettagliatamente e precisate in diverse ordinanze di applicazione della LDerr (p. es. art. 10 ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, ODerr; RS 817.02). La protezione dei consumatori dagli inganni relativi alle derrate alimentari è quindi garantita.

Considerato questo quadro giuridico, il Consiglio federale si esprime come segue sulle richieste dell'autore della mozione:

1. La protezione dei consumatori dai surrogati e dai prodotti d'imitazione è prevista nell'articolo 8 capoverso 5 LDerr. L'emanazione di ulteriori disposizioni non è necessaria.

2. All'atto del rilascio delle autorizzazioni vanno tassativamente rispettati il divieto d'inganno di cui agli articoli 18 e 19 LDerr e le altre disposizioni della legislazione in materia di derrate alimentari volte a tutelare i consumatori dagli inganni (art. 8 cpv. 4 e 5 LDerr, art. 21 LDerr, art. 10 ODerr ecc.). Anche in questo caso, il Consiglio federale non ritiene necessaria l'emanazione di nuove disposizioni.

3. L'articolo 8 capoverso 5 LDerr vieta di attribuire a surrogati e prodotti d'imitazione una denominazione specifica che possa indurre il consumatore a confonderli con il prodotto originale. Questa disposizione e l'articolo 8 capoverso 4 LDerr, secondo cui la denominazione specifica deve caratterizzare la derrata alimentare e indicare le materie prime utilizzate per la sua fabbricazione, sono complementari. L'articolo 19 LDerr stabilisce inoltre che le derrate alimentari non devono essere imitate a scopo di inganno o fabbricate, trattate, distribuite, contrassegnate o pubblicizzate in modo ingannevole. La protezione dei consumatori dagli inganni è pertanto ampiamente garantita.

4. La messa in commercio di prodotti d'imitazione è consentita solo se essi non possono essere confusi con il prodotto originale (art. 8 cpv. 5 LDerr). Se non sono designati specificatamente come imitazioni, tali prodotti vengono contestati dalle autorità di controllo delle derrate alimentari. Per questa ragione è superfluo informare i consumatori riguardo a queste derrate alimentari.

5. Conformemente alle disposizioni contenute nelle ordinanze di applicazione della legge sulle derrate alimentari, le competenti autorità di controllo verificano anche la caratterizzazione e la presentazione delle derrate alimentari (art. 57 cpv. 1 lett. b n. 6 e 7 dell'ordinanza del DFI concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari; RS 817.025.21). Analogamente al pertinente diritto comunitario, la legislazione svizzera sulle derrate alimentari impone alle autorità di controllo di impiegare i propri mezzi in base a una valutazione del rischio (art. 56 cpv. 3 ODerr). È questo l'unico modo per mantenere la sicurezza delle derrate alimentari all'elevato livello attuale, nonostante la scarsità delle risorse disponibili. Per poter intensificare i controlli come richiesto dall'autore della mozione occorrerebbe aumentare le risorse umane e finanziarie a disposizione delle autorità cantonali di controllo delle derrate alimentari. Si tratta di una decisione che spetta ai cantoni. Va detto, inoltre, che anche la legislazione in materia di concorrenza sleale permette di procedere contro la messa in circolazione di imitazioni.

Riassumendo, il Consiglio federale rileva che la LDerr disciplina già oggi in modo completo e dettagliato la protezione dei consumatori dagli inganni. Le disposizioni vigenti adempiono tutte le richieste dell'autore della mozione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.