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Libera circolazione delle persone e accordi bilaterali. Conferimento dell'obbligatorietà generale dei CCL nel settore del lavoro a tempo determinato

09.4179 · Interpellanza · 2009-12-10

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il settore del lavoro a tempo determinato è problematico in tutta Europa.

Il personale a prestito è uno strumento importante per sottrarsi alle misure di accompagnamento contro il dumping salariale e sociale. Il contratto di lavoro collettivo (CCL) di tale settore stipulato dopo difficili trattative il 24 giugno 2008 assume pertanto un'importanza ancora maggiore.

Siccome però non tutte le imprese di collocamento di personale a prestito rispettano il CCL, i partner sociali hanno inoltrato alla SECO una domanda relativa al conferimento dell'obbligatorietà generale. La SECO non ha ancora preso una decisione. I datori di lavoro non hanno trovato un accordo rispetto all'allegato. Con l'obbligatorietà generale, il CCL lavoratori temporanei diverrebbe il CCL con il più alto numero di interessati in Svizzera (250 000 lavoratori).

1. Il Consiglio federale è disposto a conferire l'obbligatorietà generale al CCL in questione?

2. Quando verrà resa nota la decisione ufficiale della SECO?

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta di conferimento dell'obbligatorietà generale (COG) al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il personale a prestito, avanzata dalle parti contraenti, è stata pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio il 30 luglio 2009, dopo lunghe discussioni tra le parti sociali e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Entro il termine di opposizione, fissato a 30 giorni, sono pervenute numerose opposizioni (265 in tutto). Alla fine di ottobre 2009, i richiedenti hanno inoltrato per iscritto alla SECO le loro prese di posizione in merito.

Gran parte delle opposizioni sono contrarie al previsto inserimento nel CCL per il personale a prestito di determinate disposizioni (concernenti, in particolare, i salari e gli orari di lavoro) contenute in contratti collettivi di lavoro esistenti, non obbligatori, e riportate nell'allegato 1 al CCL. A causa di queste opposizioni, sono emerse delle divergenze tra l'associazione contraente dei datori di lavoro Swissstaffing da un lato e le associazioni dei lavoratori dall'altro sulla questione delle condizioni alle quali un CCL non obbligatorio possa rimanere iscritto nell'allegato 1. Alla fine di dicembre 2009 tali divergenze non erano ancora state appianate.

In merito alle singole domande il Consiglio federale risponde nel modo seguente:

1. Il Consiglio federale è pienamente consapevole dell'importanza del CCL per il personale a prestito e di un (eventuale) conferimento dell'obbligatorietà generale allo stesso. Egli non può tuttavia esprimersi in merito all'opportunità di un tale conferimento prima di aver effettuato un'analisi approfondita della relativa richiesta e delle opposizioni pervenutegli.

2. La SECO è l'autorità amministrativa competente per la preparazione dei decreti del Consiglio federale relativi al conferimento dell'obbligatorietà generale ai CCL. Essa non è tuttavia autorizzata a prendere la decisione formale a tale proposito. Qualora la SECO dovesse giungere alla conclusione che le premesse per il COG sono date, conformemente alla legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (RS 221.215.311), il Dipartimento federale dell'economia sottoporrà una relativa proposta al Consiglio federale. A causa della complessità del CCL per il personale a prestito e delle numerose opposizioni, la procedura in questione richiede parecchio tempo. Quale premessa per il proseguimento della procedura, i partner sociali devono accordarsi sulla necessità di mantenere o meno determinati CCL non obbligatori nell'allegato 1. Fino a quando un tale accordo non è raggiunto, la procedura rimane sospesa.

Risposta del Consiglio federale.

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