09.4201 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La libera circolazione delle persone con l'UE risulta insostenibile per la Svizzera già nella prima recessione dopo la sua introduzione. Prima della votazione, al popolo era stato a più riprese promesso che i lavoratori provenienti dall'UE giunti in Svizzera in virtù dell'accordo avrebbero lasciato il nostro Paese in caso di perdita del posto di lavoro. È inoltre stato ripetuto che l'immigrazione sarebbe stata contenuta. Proprio il contrario di quanto si è avverato. Comprensibilmente, sono pochi gli stranieri disoccupati che ritornano nel loro Paese, in cui li attendono opportunità lavorative e soprattutto prestazioni sociali peggiori. In tempi di crisi, il sistema della libera circolazione illimitata delle persone si è rivelato essere un grosso problema per il mercato del lavoro e le assicurazioni sociali. Nel frattempo anche taluni consiglieri federali ammettono pubblicamente che sono stati commessi errori nell'ambito della libera circolazione con l'UE. Alla luce di tale situazione chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Quali misure prevede il Consiglio federale per risolvere i problemi sorti in seguito alla libera circolazione delle persone?
2. Di quali possibilità dispone la Svizzera per modificare l'accordo e quali scenari ha già sviluppato il Consiglio federale a tale proposito?
3. Il Consiglio federale ha già preso in considerazione un riesame da parte del comitato misto conformemente all'articolo 18 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone? In caso negativo, perché no? In caso affermativo, sono previsti colloqui nell'ambito del comitato misto?
4. Dopo aver perso l'occasione di ricorrere alla clausola di salvaguardia, il Consiglio federale non ritiene che occorra prendere in considerazione anche una denuncia dell'accordo, con conseguenti nuove trattative tese a implementare meccanismi di controllo per l'immigrazione?
5. Perché ritiene che l'UE non approverebbe una regola speciale per la Svizzera, allorquando anche il Liechtenstein, membro dello SEE, può mantenere il controllo sull'immigrazione grazie a contingenti e il rilascio autonomo di permessi di dimora?
6. Quali Paesi dell'UE hanno potuto negoziare regole speciali per l'immigrazione dall'Unione? Nei confronti di quali Stati membri?
7. Il Consiglio federale ha mai tentato di illustrare all'UE i nostri attuali problemi con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone e di valutare le possibili varianti di soluzione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dopo aver ponderato tutte le ripercussioni della libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ritiene che l'Accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE e i suoi Stati membri (ALC) comporti, nel complesso, decisamente più vantaggi che svantaggi per il nostro Paese, i cittadini e l'economia. Il Consiglio federale reputa tuttavia che occorra intervenire per colmare determinate lacune nell'attuazione dell'accordo. In tale contesto soppesa anche i vantaggi e gli svantaggi dei diversi strumenti previsti dall'ALC per regolare l'immigrazione e nella primavera del 2010 discuterà e, se del caso, deciderà eventuali misure in tale ambito. Inoltre saranno esaminate in dettaglio le violazioni della legislazione in materia di lavoratori distaccati nella fornitura transfrontaliera di servizi e si verificherà dove è possibile sfruttare in modo ancora più coerente i margini di manovra esistenti per l'esecuzione e l'attuazione dell'accordo.
2./3. Per modificare il testo dell'accordo, l'articolo 18 ALC prevede la possibilità di un riesame. A tal fine una parte contraente deve sottoporre al comitato misto una proposta di riesame dell'accordo, che di principio richiede l'approvazione di tutti i partecipanti (27 Stati membri dell'UE, Svizzera e Unione europea). Eventuali modifiche dell'accordo soggiacciono alle rispettive procedure nazionali per concludere e modificare trattati internazionali. Ne sono eccettuati gli adeguamenti in seguito ad allargamenti dell'UE. Per estenderne il campo d'applicazione agli Stati diventati membri dell'UE a partire dal 2004 e dal 2007, l'accordo è stato sottoposto due volte a una revisione di fondo. Inoltre gli allegati II (sicurezza sociale) e III (riconoscimento dei diplomi) sono stati finora modificati a quattro riprese. Vista l'esigua portata delle modifiche, l'approvazione era di competenza rispettivamente del consiglio dei ministri dell'UE e del Consiglio federale. Due ulteriori adeguamenti dei due allegati menzionati sono attualmente in fase di elaborazione. I corrispondenti colloqui con la Commissione europea sono a buon punto.
Tuttavia il Consiglio federale esclude la possibilità di un riesame complessivo dell'accordo per i motivi menzionati al punto 1 e illustrati in particolare nella risposta alla mozione 09.4052.
4. Dopo aver ponderato tutti i vantaggi e gli svantaggi e vista la considerevole importanza economica e politica degli accordi bilaterali, il Consiglio federale esclude la possibilità di denunciare l'ALC (cfr. la risposta alla mozione 09.4024). È comunque deciso a sostenere con vigore le esigenze svizzere nei confronti dell'UE.
5. Con l'ALC la Svizzera ha potuto negoziare, nel quadro degli accordi settoriali bilaterali, un regime speciale che soddisfa le esigenze del nostro Paese (termine transitorio di 12 anni per l'accesso al mercato del lavoro) e prevede anche singole deroghe al diritto comunitario. Ciò costituisce un successo negoziale. Non è opportuno fare un confronto con il Principato del Liechtenstein, poiché quest'ultimo, contrariamente alla Svizzera, è membro dello SEE e ha sempre potuto ottenere una deroga permanente al diritto comunitario nell'ambito dell'immigrazione grazie alle sue esigue (anche rispetto alla Svizzera) dimensioni e alla struttura esclusivamente rurale del Paese.
6. Di principio all'interno dell'UE non vi sono normative nazionali speciali per l'immigrazione nell'ambito della libera circolazione delle persone. Anche il Lussemburgo, che registra la più alta percentuale di stranieri e il numero più elevato di frontalieri a livello europeo, applica integralmente l'acquis UE. In tale contesto l'unica eccezione è costituita dalle regolamentazioni transitorie, limitate nel tempo, nei confronti degli Stati che hanno aderito successivamente all'UE. Ad esempio la Germania e l'Austria ricorrono ancora a determinate restrizioni, in particolare nell'ambito dello scambio transfrontaliero di servizi, applicabili al massimo fino al 30 aprile 2011. Nel caso della Romania e della Bulgaria, dieci Stati mantengono per il momento le restrizioni di ammissione (applicabili al massimo fino al 31 dicembre 2013), anche se con allentamenti più (Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Malta) o meno (Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Germania, Austria) rilevanti.
7. Nel quadro dei loro contatti permanenti con l'UE e i suoi Stati membri, il Consiglio federale e l'amministrazione illustrano regolarmente le sfide che la Svizzera deve affrontare nell'ambito della libera circolazione delle persone. Particolarmente importanti sono gli incontri del comitato misto ALC, nell'ambito del quale sono discussi i problemi di applicazione, le possibili misure per ovviare alla situazione e questioni di principio, tra cui figura ad esempio anche un eventuale ricorso alle clausole di salvaguardia. Se le analisi attualmente in corso sugli effetti della libera circolazione delle persone dovessero rendere auspicabile l'adozione di misure conformi all'ALC nel contesto della difficile situazione economica, il Consiglio federale ne informerà l'UE.
Risposta del Consiglio federale.