09.4204 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Apprendiamo dalla stampa che la Francia ha intenzione di utilizzare i dati trafugati da un impiegato di una banca straniera che opera in Svizzera per avviare procedimenti nei confronti di contribuenti francesi titolari di depositi nel nostro Paese. È un modo di agire del tutto illegale e contrario allo Stato di diritto.
Rivolgo quindi al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Che cosa pensa il governo delle dichiarazioni del ministro francese del bilancio che afferma che le informazioni carpite in una banca non presentano per lui alcun problema?
2. In quale modo il governo intende intervenire per evitare che tali pratiche illegali si generalizzino?
3. Il governo non teme che pratiche di questo tipo mettano a repentaglio la ratifica di convenzioni sulla doppia imposizione di recente conclusione, in particolare quella con la Francia?
4. Che cosa pensa il Consiglio federale delle recenti dichiarazioni del rappresentante dell'OCSE, Jeffrey Owens, pubblicate dal quotidiano "Le Temps" il 10 dicembre scorso: "Tous les pays ont des informateurs rémunérés ou récompensés" (Tutti i Paesi hanno informatori remunerati o ricompensati)? Affermazioni di questo genere non intaccano la fiducia riposta in questa istituzione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera non può impedire l'impiego dei dati giunti nelle mani delle autorità fiscali francesi a seguito di un furto di documenti. Il Consiglio federale ritiene nondimeno che l'acquisizione e l'impiego di questi dati viola lo spirito di una buona cooperazione in materia fiscale come quella rafforzata e decisa tra i due Paesi nel quadro della loro convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione.
2. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha elaborato un disegno di ordinanza sull'assistenza amministrativa che disciplina l'esecuzione in Svizzera dell'assistenza amministrativa internazionale. Il DFF propone d'inserirvi una disposizione secondo cui l'assistenza amministrativa non può essere concessa se la domanda non rispetta il principio della buona fede o se la sua esecuzione è contraria al mantenimento dell'ordine pubblico. Del resto lo stesso articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE prevede che gli Stati contraenti non possono essere obbligati a fornire informazioni la cui comunicazione risulterebbe contraria all'ordine pubblico. La provenienza delle informazioni alla base di una domanda di assistenza amministrativa e il modo in cui esse sono state ottenute rivestono un ruolo nella valutazione della relativa domanda di assistenza. Qualora una domanda di assistenza si basasse su informazioni ottenute in violazione del diritto svizzero e lo Stato richiedente avesse sostenuto o addirittura incoraggiato questa violazione, la domanda di assistenza deve essere respinta. L'ordinanza si trova attualmente in consultazione. L'indagine conoscitiva si concluderà il 30 aprile 2010. Secondo il Consiglio federale l'ordinanza dovrebbe entrare in vigore il 1° ottobre 2010.
In base alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), il Consiglio federale prende misure preventive anche nel caso in cui autorità estere oppure organizzazioni private e persone dovessero cercare di ottenere dati di clienti di banche svizzere mediante un servizio di spionaggio vietato (art. 271 CP: atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero e art. 273 CP: spionaggio economico).
3. Il Consiglio federale auspica una rapida attuazione della convenzione firmata con la Francia. Tuttavia, il caso dei dati rubati da un impiegato della banca HSBC a Ginevra ha sollevato interrogativi riguardo alla cooperazione più stretta in materia fiscale decisa dai nostri due Paesi. Questi interrogativi hanno richiesto una spiegazione. Per questo motivo, il Consiglio federale ha chiesto alla competente commissione parlamentare di sospendere la procedura di ratifica, qualora la rogatoria presentata il 9 gennaio 2009 dal MPC non fosse eseguita e se la Francia non fornisse le precisazioni sulle intenzioni delle autorità francesi per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati rubati alla banca HSBC. Da allora, i dati sottratti a HSBC Ginevra sono stati consegnati alla Svizzera e la Francia ha recentemente fornito spiegazioni ritenute accettabili, se si tiene conto in modo globale dei molteplici aspetti giuridici. La Francia utilizzerà a scopo fiscale per i suoi contribuenti i dati in questione conformemente al suo ordinamento giuridico interno. Per contro, si è impegnata a non presentare alla Svizzera ulteriori domande di assistenza amministrativa fondate su questi dati rubati. In caso di domande provenienti da Stati terzi, le autorità francesi informeranno le autorità svizzere e trasmetteranno ai Paesi terzi le informazioni richieste. Di conseguenza nulla osta più alla trattazione parlamentare dell'accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009 alla Convenzione franco-svizzera del 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione.
4. Nell'articolo del 10 dicembre 2009 del quotidiano "Le Temps" il signor Jeffrey Owens sostiene che tutti i Paesi hanno informatori rimunerati o ricompensati. Nello stesso articolo egli afferma però che si tratta di una realtà non sempre bella da vedere, né da accettare, ma che, in materia di evasione fiscale, è possibile attendersi molti altri casi del genere. I propositi del signor Owens non sono dunque da interpretare nel senso di un incoraggiamento a ricorrere a queste pratiche, ma espongono un fatto. L'OCSE, benché sostenga gli sforzi dei Paesi nella lotta contro la criminalità fiscale, non ha mai incoraggiato i Paesi a utilizzare mezzi illegali per procurarsi informazioni.
Risposta del Consiglio federale.