09.4252 · Interpellanza · 2009-12-11
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nell'ambito delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, i prestatori indipendenti di servizi sono soggetti a costanti verifiche riguardo al lavoro indipendente fittizio. Nei settori in cui vigono contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, le commissioni paritetiche verificano se per i prestatori indipendenti di servizi sussiste lo stato di lavoro indipendente fittizio. Nel 2008, nel 24 per cento dei controlli esse hanno riscontrato una presunta situazione di lavoro indipendente fittizio. Nel periodo 2006/07 tale quota era solo dell'11 per cento. Riguardo a questo notevole aumento, nell'aprile 2009 la SECO aveva affermato di volere "seguire il fenomeno con più attenzione in futuro". Pongo al Consiglio federale le seguenti domande:
1. Nel 2008, nel 24 per cento dei casi presi in esame si è constatato un presunto lavoro indipendente fittizio; nel 2006/7, i casi erano solo l'11 per cento: come si può spiegare questo drastico aumento nei settori CCL di obbligatorietà generale?
2. I controlli della commissione paritetica sono avvenuti principalmente nei rami accessori dell'edilizia. Perché i casi di lavoro indipendente fittizio sono più frequenti in tale settore? Visto l'elevato numero di casi rilevati, è sufficiente l'intensità dei controlli? I controlli sono ugualmente frequenti in tutti i cantoni?
3. Nell'edilizia, nelle imprese di pulizia e nei servizi di giardinaggio e di sistemazione del paesaggio sono stati svolti molti meno controlli. Quanti presunti casi di lavoro indipendente fittizio sono stati rinvenuti? Non si giustifica un'intensificazione dei controlli anche in tali settori?
4. Vi è molto dumping salariale nei presunti casi di lavoro indipendente fittizio?
5. Di quali dati si dispone sull'attività indipendente fittizia nei settori senza CCL di obbligatorietà generale?
6. Come valuta il Consiglio federale le basi giuridiche? La fattispecie di attività indipendente fittizia è sufficientemente presa in considerazione dalle disposizioni di legge?
7. La differenza tra persone con attività dipendente e quelle con attività indipendente è sancita anche nel diritto delle assicurazioni sociali. Tale diritto definisce però solo i principi di base, sviluppati ulteriormente nella giurisprudenza in materia. Sarà sufficiente anche in futuro?
8. Come è disciplinato negli altri Paesi e nell'Unione europea il problema dell'attività indipendente fittizia? Quali misure di prevenzione e quali sanzioni adeguate per la lotta all'attività illegale e non dichiarata sotto forma di lavoro indipendente fittizio raccomanda la Commissione europea?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'aumento del presunto lavoro indipendente fittizio rilevato dalle commissioni paritetiche (CP) e menzionato nella presente interpellanza può probabilmente essere ricondotto al miglioramento qualitativo dei metodi di resoconto delle CP. Il numero di iscritti per attività indipendente aumenta costantemente. In base ai dati disponibili non è però possibile affermare che anche il lavoro indipendente fittizio sia in aumento. Come già annunciato nel rapporto della SECO concernente l'attuazione delle misure d'accompagnamento del 23 aprile 2009, in futuro, il fenomeno del lavoro indipendente fittizio sarà analizzato più a fondo. Il prossimo rapporto sull'attuazione delle misure d'accompagnamento sarà probabilmente disponibile in aprile 2010.
2. Finora solo le CP che controllano l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale avevano ricevuto l'incarico di comunicare alla SECO la quantità di presunti lavoratori indipendenti fittizi. I rami accessori dell'edilizia dispongono di molti CCL di obbligatorietà generale e inoltre sono il settore che offre più prestazioni transfrontaliere di servizi di tutta la Svizzera. In tale settore, più che in altri, vi sono molte piccole aziende con o senza impiegati. Inoltre, una persona che svolge un'attività indipendente nel Paese d'origine non è per forza indipendente anche in Svizzera: da un lato perché i criteri legali sono in parte diversi nei due Paesi, dall'altro per via della situazione lavorativa di fatto. Il Consiglio federale non ritiene che i controlli siano svolti con troppa poca frequenza visto che la maggioranza dei cantoni ha osservato e complessivamente addirittura superato le disposizioni in materia di verifiche sancite nelle convenzioni sulle prestazione. Siccome dal 1° gennaio 2010 i controlli sono stati intensificati e il loro svolgimento è stato fissato nell'ordinanza sui lavoratori distaccati, tali controlli sono aumentati anche nei rami accessori dell'edilizia.
3./5. La SECO non dispone di dati riguardo al numero di presunti lavoratori indipendenti fittizi avanzato dalle commissioni tripartite cantonali (CT). Tali dati saranno probabilmente rilevati a partire dal 2011. Per quanto riguarda il 2008, va segnalato che il contratto nazionale mantello di obbligatorietà generale per il settore dell'edilizia è rimasto in vigore solo per tre mesi. Pertanto, sono stati effettuati meno controlli relativi all'attività indipendente fittizia da parte delle CP. Nel settore delle pulizie l'obbligatorietà generale vale per le aziende che hanno più di sei impiegati. Perciò, nel 2008, durante il periodo senza contratto, per le cosiddette piccole imprese di pulizia (imprese con meno di sei impiegati) e per il settore dell'edilizia la responsabilità dei controlli è ricaduta sulle commissioni tripartite cantonali. I risultati di tali controlli sulla presenza di lavoro indipendente fittizio non sono confluiti nei rapporti.
4. La SECO non rileva i dati sul dumping salariale in dettaglio perché i casi di dumping rilevati non sono qualificabili.
6. Le definizioni di lavoratore dipendente e per argomento a contrario quella di lavoratore indipendente sono rette dall'articolo 1 capoverso 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e dall'articolo 319 segg. del codice delle obbligazioni (CO). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, ogni singolo caso va valutato in base a tutti gli elementi del rapporto contrattuale a prescindere dal fatto che vi sia un contratto di lavoro o meno. La giurisprudenza del Tribunale federale garantisce la copertura sociale dei lavoratori che, senza essere legati da un contratto di lavoro, si trovano in un rapporto di dipendenza economica. Per tali persone, il Tribunale federale applica per analogia le disposizioni protettive del contratto di lavoro (DTF 118 II 157, consid. 4). La SECO prevede di elaborare una direttiva o una raccomandazione per le verifiche in materia di lavoro indipendente all'attenzione degli organi di esecuzione. Oltre a un'eventuale infrazione delle condizioni salariali e di lavoro, in virtù della LDist attualmente esiste già la possibilità di sanzionare datori di lavoro inadempienti nel caso di un'attività indipendente fittizia comprovata. Il Consiglio federale ritiene che ulteriori disposizioni legali non contribuirebbero a chiarire la situazione lavorativa delle persone.
7. Le disposizioni relative alle nozioni di lavoratore dipendente e lavoratore indipendente (art. 5 e 9 LAVS) ancorate nel diritto delle assicurazioni sociali da parte del legislatore sono formulate i modo chiaro e vigono da quando esiste l'AVS. Tramite la procedura legislativa, le disposizioni legali attuali permettono alle amministrazioni e ai tribunali di prendere in considerazione le nuove forme di attività lucrativa e i loro sviluppi velocemente e senza ritardi. Il Consiglio federale è convinto che la delimitazione tramite provvedimenti legislativi non può essere migliorata poiché un cambiamento in tale senso comporterebbe immancabilmente nuovi problemi di delimitazioni. Rispetto alla situazione attuale, andrebbe persa una certa flessibilità (cfr. anche rapporto del Consiglio federale concernente un trattamento uniforme e coerente delle attività lucrative dipendenti e indipendenti in diritto fiscale e in diritto delle assicurazioni sociali; FF 2002 1020).
8. L'attività lucrativa indipendente fittizia è un tema trattato anche in seno all'Unione europea (UE) ed è oggetto di vari studi. La maggior parte degli Stati membri dell'UE differenziano i lavoratori dipendenti da quelli indipendenti e tale distinzione avviene sia sul piano dei sistemi lavorativi nazionali sia su quello delle assicurazioni sociali. Nel diritto nazionale di molti Stati membri dell'UE viene inoltre definita la nozione di lavoro economicamente dipendente (un sottogruppo della categoria di lavoro autonomo) nonché sono descritte altre categorie di lavoratori. Anche altri Stati membri prevedono di includere disposizioni simili. A livello legislativo la definizione precisa della nozione di indipendenza economica sembra tuttavia presentare dei problemi. Nell'UE viene effettuata una distinzione tra libera circolazione dei lavoratori (art. 45 segg. del trattato sul funzionamento dell'UE, TFUE; ex art. 39 segg. del trattato CE) e distacco dei lavoratori. L'articolo 45 seguenti del TFUE riporta la nozione di "lavoratore" ma non la definisce, il concetto di lavoratore è dunque da dedurre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. In base a tale giurisprudenza, nel diritto comunitario la nozione di lavoratore va interpretata in senso ampio. D'altro canto, all'articolo 2 capoverso 2 della direttiva 96/71 CE del 16 dicembre 1996, si definisce che la nozione di lavoratore è quella applicata in base al diritto dello Stato membro nel cui territorio è distaccato il lavoratore. Al fine di evitare abusi, la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di migliorare l'accesso alle informazioni relative a condizioni salariali e lavorative nonché di rafforzare la cooperazione a livello amministrativo.
Risposta del Consiglio federale.