Lexipedia

09.4269 · Mozione · 2009-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rifiutarsi di estradare Roman Polanski negli Stati Uniti e di consegnare loro dati almeno finché non è dimostrato che ciò non lede alcun diritto sovrano o altri interessi fondamentali della Svizzera. All'occorrenza gli Stati Uniti dovrebbero garantire che non si tratta di un'ulteriore manovra per minare il nostro ordine pubblico o per erodere il "courant normal" essenziale in termini di politica della neutralità - ad esempio nei confronti dell'Iran, com'era stato tentato già nel caso di Marc Rich - o addirittura per prepararsi all'arresto di altri banchieri, avvocati o persone di fiducia svizzeri in viaggio all'estero.

Begründung

I firmatari si distanziano dalla dichiarazione del 7 dicembre 2009 del Consiglio federale (09.5624), secondo cui la Svizzera non può rifiutarsi di estradare persone o consegnare dati protetti agli Stati Uniti.

In base alla prassi consolidata di diritto internazionale e a vari trattati internazionali in vigore (RS 0.142.113.361; RS 0.351.933.6; RS 0.353.933.6; EU/US Agreement on mutual legal assistance del 25 guigno 2003 e le clausole della nazione più favorita in esso contenute), anche nei casi di reato le domande di estradizione di persone o di consegna di dati protetti vanno esaminate, ed eventualmente respinte, tenendo in considerazione la salvaguardia della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e di altri interessi essenziali. Tanto più che si tratta di portare avanti una prassi rispettata da ambo le parti (come dimostra l'impavida reiezione della domanda di estradizione presentata all'epoca dagli Stati Uniti nei confronti di Marc Rich, perseguito legamente per "collusione con il nemico").

Le richieste spontanee e la consegna di dati indirizzate a enti statunitensi prima dell'arresto di Roman Polanski, il 26 settembre 2009, hanno comportato un ulteriore ed evitabile gravame per le nostre relazioni di politica estera e hanno in ultima analisi reso possibile tale arresto. Per evitare altri autogol è imperativo procedere ad accertamenti approfonditi e ai correttivi del caso. Dobbiamo far rispettare maggiormente la nostra dignità, la nostra sovranità e i nostri interessi particolari, così come è accaduto in altre occasioni nelle quali l'estero accampava pretese.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le estradizioni con gli Stati Uniti sono rette dal rispettivo trattato d'estradizione del 14 novembre 1990 (TEstrSU; RS 0.353.933.6), che prescrive l'ambito in cui sussiste l'obbligo di estradizione ed elenca in modo esaustivo i possibili motivi di rifiuto. Tale strumento è frutto di lunghi negoziati che hanno permesso di tenere conto in misura equilibrata degli interessi reciproci. Come in tutti gli altri trattati di estradizione, il rispettivo ordine pubblico nazionale non figura quale motivo di rifiuto, poiché ciò contraddirebbe il principio fondamentale dell'obbligo reciproco di estradizione e della relativa cooperazione. Per contro, secondo la prassi esistente la violazione dell'ordine pubblico internazionale o dei principi generali del diritto internazionale cogente (p. es. divieto della tortura) può giustificare il rifiuto di concedere l'estradizione, anche se sono soddisfatte le condizioni per l'estradizione previste dal pertinente trattato. Finora nell'ambito delle estradizioni con gli Stati Uniti non si è mai verificato un caso del genere.

Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale federale, la Svizzera non può rifiutare un'estradizione in un Paese con cui sussistono vincoli contrattuali, invocando motivi di ordine pubblico nazionale, tranne nel caso in cui ciò sia indicato esplicitamente quale riserva nel trattato applicabile (cfr. DTF 1A.215/2000 del 16 ottobre 2000, consid.7; DTF 1A.233/2006 del 7 dicembre 2006, consid. 4.2). Nella sua decisione del 23 giugno 2004 (GAAC 68.124) anche il Consiglio federale ha aderito a tale prassi, applicata da diversi anni e condivisa anche dalla dottrina predominante (cfr. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. ed., Berna 2009, pag. 226). Il Dipartimento federale di giustizia e polizia o il Consiglio federale può quindi far valere una presunta violazione dell'ordine pubblico nazionale conformemente all'articolo 1a in combinazione con gli articoli 17 capoverso 1 e 26 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) soltanto se ciò è stato concordato esplicitamente nel corrispondente trattato.

Nel caso di Roman Polanski, a novembre 2005 le autorità statunitensi avevano spiccato e diffuso a livello internazionale un ordine di ricerca e arresto in vista d'estradizione. Dopo che era stato reso pubblico che Roman Polanski avrebbe partecipato al Festival del film di Zurigo, l'UFG ha chiesto al Dipartimento di giustizia statunitense la conferma esplicita che l'ordine di ricerca risalente al 2005 fosse ancora valido. Successivamente, il 23 settembre 2009 il Dipartimento di giustizia statunitense ha chiesto espressamente, in base all'articolo 13 TEstrSU, l'arresto in vista di estradizione di Roman Polanski.

Riguardo a un eventuale arresto di cittadini svizzeri durante viaggi all'estero occorre osservare - come già rilevato dal Consiglio federale in numerosi interventi parlamentari (per un quadro di sintesi si veda il postulato Fetz 06.3352 del 22 giugno 2006) - che i tentativi di ricerca a livello internazionale vanno trattati in maniera confidenziale e sottostanno al segreto d'ufficio, se non sussiste una violazione dell'ordine pubblico internazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.