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Vietare l'importazione di prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati

09.428 · Iniziativa parlamentare · 2009-04-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

L'importazione di prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati durante l'allevamento o la cattura, oppure al momento dell'uccisione, deve essere vietata.

Begründung

In pratica è quasi impossibile gestire un allevamento di animali finalizzato alla produzione di pelli su scala industriale senza infliggere agli animali dolori intollerabili e senza infrangere i principi fondamentali della protezione degli animali. Questa costatazione si va vieppiù affermando anche a livello internazionale ed è comprovata da perizie scientifiche ampiamente riconosciute. In Svizzera, a causa delle disposizioni relative alla protezione degli animali, sono ormai trent'anni che tale allevamento non è più praticato su scala commerciale.

Le usuali modalità di cattura degli animali (tagliole e trappole dotate di lacci oppure di dispositivi che uccidono gli animali, nel caso dei visoni e delle volpi) e le condizioni in cui essi vivono negli allevamenti di tipo commerciale infrangono la legislazione svizzera sulla protezione degli animali, adempiono la fattispecie del maltrattamento di animali prevista dall'articolo 26 LPAn e sono in aperta contraddizione con i valori fondamentali riconosciuti dalla popolazione svizzera. Agli animali in questione vengono inflitte atroci sofferenze. Inoltre i metodi adottati ne violano la dignità e non consentono loro di soddisfare i bisogni più elementari. A volte poi gli animali vengono uccisi senza fare (sufficiente) uso di sostanze anestetiche e vengono scuoiati vivi. L'articolo 14 capoverso 1 LPAn consente di vietare l'importazione di animali e di prodotti animali per motivi inerenti alla protezione degli animali e delle specie. Il divieto d'importazione di prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati dovrebbe poggiare su tale disposizione. Una perizia giuridica precisa entro quali limiti tale divieto è da considerare compatibile con gli impegni assunti dal nostro Paese sul piano internazionale e in particolare nell'ambito dell'OMC.

Già oggi vige in Svizzera un divieto d'importazione di pelli di cane e di gatto (art. 14 cpv. 2 LPAn). Questo divieto dovrebbe quindi essere esteso a tutte le pellicce e i prodotti realizzati con la pelle di animali maltrattati durante l'allevamento o la cattura, oppure al momento dell'uccisione. Solo così si può evitare che la domanda di tali prodotti esercitata dai consumatori svizzeri possa favorire aziende estere che, oltre a violare le disposizioni previste dalla nostra legislazione, adottano anche pratiche chiaramente rifiutate dalla maggioranza della nostra popolazione per motivi etici.

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