09.4292 · Interpellanza · 2009-12-11
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
1. Nel 2003 il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella sua risoluzione ResCMN (2003)13, ha invitato la Svizzera a tenere maggiormente conto delle esigenze delle minoranze linguistiche nel settore dell'educazione. Queste persone, in particolare i parlanti italiani e romanci, devono poter beneficiare di un insegnamento impartito in una lingua minoritaria anche al di fuori della sua area di diffusione tradizionale.
Chiedo al Consiglio federale se l'articolo 16 della legge federale sulle lingue (LLing) non potrebbe costituire la base legale adeguata per garantire ai parlanti italiani e romanci la possibilità di un insegnamento nella loro prima lingua anche al di fuori della sua area di diffusione tradizionale. Se così non fosse, come intende soddisfare la richiesta del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa?
2. Conformemente alla legge federale del 19 giugno 1981 concernente il sussidio alla scuola cantonale di lingua francese in Berna, la Confederazione sostiene questo istituto con 900 000 franchi all'anno, al fine di garantire ai figli degli impiegati e dei diplomatici francofoni di stanza a Berna l'insegnamento nella loro prima lingua. Una possibilità simile manca invece per la comunità linguistica italiana e romancia in Svizzera. Chiedo al Consiglio federale come spiega la disparità di trattamento delle diverse lingue nazionali nel nostro Paese, non da ultimo in considerazione dell'articolo 2 lettera d LLing. Non ritiene opportuno rispondere all'esigenza degli italofoni di poter seguire un insegnamento nella prima lingua almeno negli agglomerati e creare un'offerta in tal senso, in modo da soddisfare anche le richieste dell'amministrazione federale e dell'economia? Il Consiglio federale intende migliorare la situazione con l'entrata in vigore della LLing?
3. Conformemente all'articolo 16 lettera c LLing, la Confederazione finanzierà corsi di lingua per migranti (cfr. commento all'art. 3 cpv. 1 delle disposizioni esecutive). In mancanza di un sostegno finanziario analogo per le lingue nazionali della Svizzera, chiedo al Consiglio federale se i cittadini svizzeri di lingua italiana e romancia non risultino in questo modo discriminati. Il Consiglio federale non ritiene paradossale il fatto di finanziare corsi per immigrati nella loro lingua d'origine e delegare ai cantoni la decisione di offrire o no ai cittadini svizzeri una formazione impartita in una delle lingue nazionali minoritarie?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° gennaio 2010 il Consiglio federale ha posto in vigore la legge sulle lingue e incaricato il Dipartimento federale dell'interno di preparare l'ordinanza sulle lingue entro la fine di giugno 2010. Il Consiglio federale metterà in vigore le disposizioni esecutive riguardanti la legge sulle lingue il 1° luglio 2010. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio federale risponde come segue alle domande che gli sono state rivolte:
1. La messa a disposizione di forme adeguate e lo stanziamento di fondi per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue regionali e minoritarie sono in primo luogo di competenza dei cantoni. Con l'entrata in vigore della legge federale sulle lingue, la Confederazione può concedere ai cantoni aiuti finanziari per creare i presupposti per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale (art. 16 lett. a LLing), intensificando in questo modo il sostegno degli sforzi compiuti a favore dell'insegnamento dell'italiano e del romancio anche al di fuori delle regioni linguistiche tradizionali. Insieme ai cantoni, la Confederazione potrà sostenere un centro scientifico di competenza (art. 17 LLing), che fungerà da centro di prestazioni per i temi più disparati, rilevanti per la politica delle lingue e della comprensione della Svizzera plurilingue.
2. Il sostegno della scuola cantonale di lingua francese in Berna è disciplinato in una legge separata (RS 411.3) e non è in relazione con la LLing. Gli aiuti finanziari della Confederazione, di cui all'articolo 16 LLing, sono impiegati in modo mirato per ottimizzare i presupposti fondamentali per l'insegnamento delle lingue. Questo comprende il sostegno di progetti volti all'elaborazione di nuovi programmi per l'insegnamento delle lingue e allo sviluppo di mezzi didattici innovativi. Mediante le misure di cui alla lettera a s'intende promuovere, in particolare, l'insegnamento dell'italiano quale terza lingua nazionale. Con l'entrata in vigore del concordato Harmos, i cantoni sono tenuti a proporre un'offerta di base nel quadro dell'insegnamento di una terza lingua nazionale.
3. Con l'articolo 16 lettera c LLing il legislatore ha previsto misure per promuovere la conoscenza da parte degli alloglotti della loro prima lingua. Nel rapporto del 15 settembre 2006 della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (FF 2006 8229) è espressamente stabilito che questa disposizione comprende due ambiti sostanzialmente diversi: da un lato si tratta di promuovere il romancio e l'italiano al di fuori delle regioni linguistiche tradizionali, dall'altro occorre favorire la conoscenza da parte degli alloglotti (quindi delle persone migranti) della loro prima lingua. Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni esecutive, la Confederazione potrà sostenere in tutti gli ambiti di promozione relativi all'articolo 16 LLing solo le misure richieste dai cantoni. La Confederazione non finanzierà corsi di lingua.
Risposta del Consiglio federale.