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09.4297 · Mozione · 2009-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di semplificare la sorveglianza dei revisori e in particolare di modificare la legge sui revisori (LSR) e l'ordinanza sui revisori (OSRev) in modo da limitare al mandato o all'attività di revisione la sorveglianza o l'obbligo di attenersi alle istruzioni e da ammettere, in casi di rigore, come esperti revisori:

a. i richiedenti con una formazione conclusa ai sensi dell'articolo 4 LSR e i fiduciari con esperienza pratica che, essendo liberi professionisti o per altri motivi, non sono in grado di attestare la sorveglianza;

b. i revisori specificamente abilitati che, dall'iscrizione secondo il diritto previgente (OSRev vecchia), attestano di aver lavorato senza interruzione nel settore della contabilità e della revisione.

Begründung

La sorveglianza dei revisori cagiona alle aziende più oneri amministrativi di quanto previsto. Occorre ridurre tali oneri adottando semplificazioni mirate analogamente a quanto fatto riformando l'imposta sul valore aggiunto.

A volte può risultare difficile attestare che la sorveglianza sia stata svolta. Di conseguenza, le esigenze in questo ambito non dovrebbero essere troppo severe. In determinati casi dovrebbe essere sufficiente rendere verosimile l'avvenuta sorveglianza.

Secondo l'articolo 43 capoverso 6 LSR, nei casi di rigore l'autorità di sorveglianza può riconoscere anche un'esperienza professionale non conforme alle condizioni legali, se è provato che la revisione è svolta in maniera ineccepibile sulla scorta di un'esperienza pratica pluriennale. Nella prassi, tale soluzione prevista dal legislatore per i casi di rigore solleva problemi. Non è giusto che un ottimo revisore con una pluriennale esperienza pratica non sia abilitato come perito revisore. La modifica proposta delle pertinenti disposizioni permette di correggere la prassi di abilitazione in modo da imporre il trattamento dei casi di rigore conformemente al messaggio sulla sorveglianza dei revisori e a quanto discusso nelle commissioni e in Parlamento.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, del nuovo diritto in materia di revisione vi sono in Svizzera due tipi di revisione, la revisione limitata ("revisione light") per le PMI e quella ordinaria per le imprese più grandi. Le persone o imprese che effettuano revisioni ordinarie o revisioni previste da una legge specifica (per banche, commercianti di valori, investimenti collettivi di capitale, assicurazioni, istituti di previdenza, casse malati e case da gioco) devono soddisfare condizioni di ammissione severe, adatte alla complessità e all'importanza economica dei clienti che devono esaminare (cosiddetti periti revisori). Tutte le altre imprese vengono sottoposte a una revisione limitata da parte di persone o imprese ammesse a condizioni meno severe (cosiddetti revisori abilitati).

Il mercato delle revisioni è suddiviso in circa 5500 mandati ordinari (3 per cento) e circa 200 000 mandati limitati (97 per cento). Questa suddivisione è in netto contrasto con quella dei tipi di abilitazione: alla fine del 2009 erano abilitate 10 377 persone e imprese, di cui 7359 come periti revisori (71 per cento) e 3018 come revisori (29 per cento). Tra la fine del 2008 e la fine del 2009 il numero dei periti revisori ammessi è inoltre aumentato di 303 persone e imprese. Queste cifre dimostrano che per i periti revisori le condizioni legali e la prassi di abilitazione sono già liberali. Uno squilibrio ancora maggiore tra periti revisori e revisori non ha alcuna utilità nemmeno sotto il profilo dell'economia.

È d'altronde ovvio che le persone che, dopo aver richiesto di essere abilitate come periti revisori, sono ammesse soltanto come revisori ritengano troppo severa la prassi d'abilitazione. Con il nuovo diritto in materia di revisione il legislatore intende professionalizzare la revisione. Se ora, come chiesto dall'autore della mozione, ci si basasse sui revisori specificamente abilitati previsti dal vecchio diritto, si pregiudicherebbe tale obiettivo. La qualifica di revisore specificamente abilitato si fondava infatti su una dichiarazione dell'interessato stesso, che non veniva verificata né dallo Stato né da parte di privati (associazioni di categoria).

Secondo la chiara volontà del legislatore la clausola prevista per i casi di rigore va applicata in modo restrittivo e soprattutto in caso di problemi probatori (cfr. il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni, obbligo di revisione nel diritto societario, e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3545, pag. 3664 seg.; confermato dal Tribunale amministrativo federale). Se è difficile fornire la prova della passata esperienza professionale (sorvegliata) è quindi già ora sufficiente renderla credibile. Questa semplificazione è tuttavia possibile soltanto se l'esperienza pratica non è soltanto dichiarata, bensì appare anche verosimile.

La clausola per i casi di rigore non deve inoltre servire ad abilitare i praticanti che non hanno un'esperienza professionale qualificata (cfr. Messaggio, FF 2004 3545, pag. 3664 seg.). In tal caso l'auspicata professionalizzazione non sarebbe garantita. Nel caso dei periti revisori è considerata qualifica in particolare l'esperienza professionale sotto sorveglianza di uno specialista qualificato, formalmente di grado superiore e autorizzato a impartire istruzioni. Attualmente il Tribunale amministrativo federale sta chiarendo in sede giudiziaria se questo criterio debba essere precisato.

Secondo il Consiglio federale la prassi in materia di abilitazione ha dato finora buoni risultati. Le richieste della mozione sono già soddisfatte, saranno chiarite prossimamente in sede giudiziaria o annacquerebbero le condizioni di abilitazione per i periti revisori in modo non conforme agli obiettivi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.