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09.4308 · Interpellanza · 2009-12-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Pongo al Consiglio federale le domande seguenti:

1. Il fatto di indossare un velo che impedisce di riconoscere la persona è compatibile con un'integrazione riuscita e con i diritti fondamentali delle donne?

2. Il divieto di portare un velo che impedisce di riconoscere una persona sarebbe compatibile con i nostri impegni internazionali?

3. Le disposizioni esistenti in numerosi cantoni, che vietano di indossare un passamontagna nei luoghi pubblici, sono applicabili e/o applicate per analogia al fatto di portare un velo che impedisce l'identificazione della persona?

4. Quali sono i cantoni che non proibiscono di indossare un passamontagna nei luoghi pubblici?

5. Quante persone residenti in Svizzera portano un burqa/niqab?

6. Il Consiglio federale intende adottare misure contro il fatto di indossare il burqa, come lascerebbero supporre certe dichiarazioni della consigliera federale Evelyne Widmer-Schlumpf? In caso affermativo, quali?

7. Sarebbe praticabile un divieto di portare il burqa nei luoghi pubblici applicabile soltanto alle donne residenti in Svizzera e non alle turiste straniere?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Persone - di cittadinanza svizzera o straniera - appartenenti alle più diverse confessioni religiose che per il loro aspetto si distinguono chiaramente dalla maggioranza della popolazione, possono essere sicuramente in grado di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione federale e le altre persone. Né la Costituzione federale né la legge federale sugli stranieri (LStr) prevedono disposizioni in materia di abbigliamento. Gli obiettivi di integrazione menzionati all'articolo 4 LStr non esigono che gli stranieri residenti in Svizzera si immergano totalmente nella cultura di maggioranza (assimilazione), bensì che si inseriscano in una società organizzata democraticamente, retta dallo Stato di diritto e fondata sui valori sanciti dalla Costituzione federale nonché sul rispetto e sulla tolleranza reciproci. Il fatto di coprire integralmente il viso con un velo può costituire un ostacolo all'integrazione, poiché limita il contatto visivo. Viceversa, può anche agevolare l'accesso ai luoghi pubblici a donne che altrimenti non uscirebbero mai da casa. Finché decide liberamente di portare un burqa o un niqab, una donna non subisce una violazione dei suoi diritti fondamentali.

2. Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale si è espresso in merito alla questione del burqa in Svizzera in risposta all'interpellanza Darbellay 06.3675, stabilendo che la libertà religiosa, sancita all'articolo 15 della Costituzione, garantisce a ogni donna e ogni uomo il diritto di portare per o di rifiutare, per motivi religiosi, un determinato indumento. L'articolo 9 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) e l'articolo 18 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) prevedono le medesime garanzie. Occorre inoltre rispettare il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost., art. 14 CEDU, art. 2 Patto ONU II) e la Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione razziale; CERD; RS 0.104). La libertà religiosa secondo l'articolo 15 della Costituzione può tuttavia essere limitata in presenza di una base legale, se la restrizione è giustificata da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui, è proporzionata allo scopo e l'essenza di tale diritto fondamentale resta intangibile. Restrizioni analoghe sono applicabili all'articolo 9 CEDU e all'articolo 18 del Patto ONU II. La sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono ad esempio interessi sufficienti per una restrizione, in base ai quali sarebbe possibile emanare eventuali divieti, limitati nel tempo o a determinati luoghi, di portare veli che coprono integralmente il volto di una donna.

3. Numerosi cantoni prevedono disposizioni legali che vietano alle persone di rendersi irriconoscibili in occasione di assembramenti sottoposti ad autorizzazione (divieti di rendersi irriconoscibili). In tutti i casi tali divieti si limitano tuttavia agli assembramenti di persone in luoghi pubblici. Le disposizioni si propongono di tutelare e preservare la sicurezza e l'ordine pubblici impedendo di compiere atti violenti nell'anonimato. Tali norme non sono pertanto né direttamente né per analogia applicabili alle persone che portano il velo per motivi religiosi o culturali e che non partecipano a tali assembramenti sottoposti ad autorizzazione. In una decisione del 14 novembre 1991 (DTF 117 Ia 472 segg.) il Tribunale federale riconosce addirittura che un'applicazione proporzionata del divieto di rendersi irriconoscibile esige deroghe che potrebbero ad esempio essere applicabili alle persone che portano il velo per motivi religiosi. Le disposizioni cantonali sul divieto di rendersi irriconoscibili non costituiscono pertanto una base legale sufficiente per vietare a una donna di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici.

4. Come spiegato al punto 3, le disposizioni cantonali sul divieto di rendersi irriconoscibili disciplinano soltanto la copertura del volto durante assembramenti di persone sottoposti ad autorizzazione. A nostra conoscenza, nessun cantone ha emanato un divieto più ampio di coprirsi il volto nei luoghi pubblici.

5. Per quanto concerne la Svizzera non vi sono rilevamenti statistici in merito alle donne che portano il burqa o il niqab. In Francia, stando alle dichiarazioni del ministro francese dell'interno, si suppone vi siano circa 1630 donne completamente velate a fronte di 5-6 milioni di persone di fede islamica. Applicata alla Svizzera, tale stima corrisponderebbe a circa 95-130 donne che portano il velo integrale. Il numero effettivo dovrebbe tuttavia essere molto più basso, poiché le musulmane in Svizzera provengono per oltre il 75 per cento da Paesi in cui il velo integrale è assolutamente inusuale o solo poco diffuso.

6. Attualmente il Consiglio federale non ritiene che occorra adottare provvedimenti contro il burqa o il niqab. Il velo integrale in Svizzera è un fenomeno assolutamente irrilevante sul piano numerico. Se risultasse necessario intervenire, andrebbe accertato su quale base legale potrebbe agire la Confederazione.

7. La distinzione tra le donne domiciliate in Svizzera e quelle che visitano il nostro Paese come turiste non appare praticabile e sarebbe problematica sul piano della parità di trattamento. Non è sicuro che tale misura consenta di mantenere al livello attuale il turismo di donne integralmente velate provenienti dai Paesi del Golfo.

Risposta del Consiglio federale.