09.456 · Iniziativa parlamentare · 2009-06-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:
I proventi imponibili da lotterie e da manifestazioni analoghe vanno esentati dall'imposta fino a concorrenza dell'importo di 1000 franchi; a tale scopo le leggi federali interessate (LIFD, LAID, LIP) vanno modificate nel modo seguente:
Art. 24 LIFD
Non sottostanno all'imposta sul reddito:
...
Lett. k
le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano l'importo di 1000 franchi.
Art. 33 cpv. 3 LIFD
Dai proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe (art. 23 lett. e) può essere dedotto il 5 per cento a titolo di costi di conseguimento. Sono considerati proventi gli importi complessivi delle vincite in denaro o il valore venale delle vincite in natura.
Art. 7 cpv. 4 LAID
Sono esenti dall'imposta soltanto:
...
Lett. m
le singole vincite a lotterie e a manifestazioni analoghe che non superano l'importo di 1000 franchi.
Art. 9 cpv. 2 LAID
Sono deduzioni generali:
...
Lett. l
le spese di conseguimento pari al 5 per cento dei proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe. Sono considerati proventi gli importi complessivi delle vincite in denaro o il valore venale delle vincite in natura.
Art. 6 cpv. 1 LIP
L'imposta preventiva sulle vincite alle lotterie ha per oggetto i premi in denaro di oltre 1000 franchi effettivamente versati da lotterie organizzate in Svizzera.
Begründung
In seguito al rigetto del disegno di una nuova legge sulle lotterie nel 2004, per ovviare alle lacune nel settore delle lotterie e delle scommesse i cantoni hanno concluso una convenzione intercantonale ad hoc, entrata in vigore il 1° luglio 2006, che corrisponde anche a un desiderio della Confederazione. Purtroppo, per mancanza di tempo e a causa della complessità della tematica, la convenzione non contiene disposizioni fiscali. È più urgente che mai risolvere l'attuale situazione poco soddisfacente in materia di imposizione delle vincite da lotterie, segnatamente per i motivi illustrati qui di seguito.
- Le disposizioni vigenti, che prevedono l'imposizione delle vincite di lotterie a partire da 50 franchi, causano una forte distorsione della concorrenza poiché le vincite realizzate nelle case da gioco non sottostanno invece né all'imposta preventiva né a quella sul reddito cantonale o federale. L'aumento a 1000 franchi dell'importo esente dall'imposta preventiva non sopprime tutti gli svantaggi subiti dalle lotterie rispetto alle case da gioco, ma permette perlomeno di ridurli notevolmente. Va ricordato inoltre che l'imposta preventiva non è riscossa nemmeno nel caso di vincite versate da operatori Internet esteri che esercitano illegalmente nel nostro Paese; questo contribuisce a penalizzare ulteriormente le lotterie organizzate in Svizzera, e difatti una parte crescente dei mezzi in questo settore è investita all'estero. Infine va sottolineato che l'attuale importo esente, pari a 50 franchi, è stato fissato oltre cinquanta anni fa e che quindi un adeguamento appare opportuno, anche per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi.
- L'elaborazione delle vincite sottoposte a imposta preventiva comporta per le società di lotterie un onere amministrativo elevato (8-10 minuti per ogni vincita) che causa costi supplementari e riduce quindi l'importo che queste società versano ai cantoni in favore di attività culturali, sociali, ambientali e sportive e quello destinato alle organizzazioni nazionali di sport. La tabella seguente illustra il tipo e numero di vincite sottoposte a imposta preventiva nel 2008:
Numero di vincite inferiori o uguali a 1000 franchi: 538 283; quota rispetto alle vincite complessive: 95,27 per cento; importo in milioni di franchi: 33,93; quota rispetto all'importo delle vincite complessive: 17,19 per cento.
Numero di vincite superiori a 1000 franchi: 15 947; quota rispetto alle vincite complessive: 4,73; importo in milioni di franchi: 163,47; quota rispetto all'importo delle vincite complessive: 82,81.
Totale: 565 036; quota: 100 per cento; importo in milioni di franchi: 197,40; quota complessiva: 100 peer cento.
- Con la soluzione qui proposta circa l'83 per cento dell'importo delle vincite complessive resta sottoposto all'imposta preventiva e a quella sul reddito. Di conseguenza, le perdite fiscali saranno contenute; verosimilmente esse saranno inoltre in parte compensate dall'aumento delle vincite e dalla conseguente tendenza a investire nelle lotterie somme più elevate, dato che l'esperienza mostra che una parte delle vincite viene reinvestita in tal modo. Peraltro le amministrazioni delle contribuzioni potrebbero realizzare considerevoli risparmi dato che il numero di vincite da trattare e quindi il relativo onere amministrativo si ridurrebbero fortemente.
- Inoltre aumentano i tentativi di frode in relazione alla deduzione delle spese necessarie al conseguimento delle vincite alle lotterie. A causa dell'evoluzione tecnologica nel settore dei giochi, le offerte acquistate nei punti di vendita non indicano nessun nominativo, motivo per cui è difficile, se non impossibile, verificare la correttezza dei giustificativi presentati dai contribuenti. Parallelamente all'aumento dell'importo esente dall'imposta preventiva, è possibile fissare un'aliquota unica massima per le deduzioni dei costi di conseguimento applicabili alle vincite che sottostanno all'imposta preventiva e a quella sul reddito, rendendo impossibili le frodi in questo ambito. Questa modifica permetterebbe inoltre di adeguare alcune altre disposizioni che appaiono inopportune dal punto di vista delle autorità (ad es. momento e luogo dell'imposizione delle vincite). A tal proposito rimandiamo alla domanda 08.5084 del 17 marzo 2008 del consigliere nazionale Roberto Schmidt (VS).
- Per realizzare l'esenzione fiscale di una parte dei proventi da lotterie e scommesse si impone una soluzione a livello nazionale, al di là dei singoli livelli politici. Infatti le persone che partecipano a questo genere di manifestazioni non sono vincolate a un luogo e l'applicazione di normative differenti nei singoli cantoni renderebbe estremamente complicate le procedure di contabilizzazione. Né sarebbe opportuno esigere dai cantoni di adeguare autonomamente le norme sull'imposizione di questi proventi. Per i proventi che resteranno imponibili, cioè quelli che superano i 1000 franchi, i cantoni potranno per contro, come già oggi, continuare ad applicare soluzioni individuali conformemente alle loro procedure.
Oltre a queste considerazioni, si preannunciano anche alcuni cambiamenti che confermano l'opportunità di portare a 1000 franchi l'importo esente dall'imposta:
Nell'ambito della riforma dell'imposizione delle imprese è stato deciso di portare da 50 a 200 franchi l'importo esente dall'imposta preventiva applicabile agli interessi sul capitale di risparmio. Sinora, il limite applicato ai proventi da lotterie è stato difeso con riferimento al limite applicato agli interessi, ma il suo mantenimento a fronte della citata modifica non verrebbe capita dai cittadini.
È previsto modificare la legge sulle case da gioco in maniera da permettere l'offerta di giochi d'azzardo in Internet: se tale modifica diventa effettiva, i giochi d'azzardo subirebbero un trattamento diverso a seconda del canale tramite cui sono offerti; per le lotterie ne risulterebbe uno svantaggio inaccettabile, che rischia di metterne in forse l'esistenza.