Lexipedia

09.489 · Iniziativa parlamentare · 2009-09-24

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale su l'assicurazione per l'invalidità (LAI) va completata con un nuovo articolo 46a del seguente tenore:

Le rendite versate alle persone all'estero sono rettificate in base al potere d'acquisto locale. Sono fatti salvi gli impegni previsti dagli accordi internazionali con l'UE.

Begründung

Le rendite versate alle persone all'estero dovrebbero in futuro essere rettificate in funzione del potere d'acquisto locale. Il versamento all'estero di rendite AI comparativamente elevate induce in effetti una promozione sociale dei beneficiari di rendite AI in determinati Paesi difficile da accettare. Fare in modo che i beneficiari di rendite AI all'estero conducano una vita più lussuosa di quella condotta dalla popolazione locale che lavora non rientra negli scopi e nel senso di una rendita. Una rendita sostituisce infatti un salario che non può più essere percepito mediante un'occupazione a causa di un'incapacità lavorativa dovuta a malattia o a infortunio. Se quindi qualcuno vive all'estero e il suo reddito professionale locale sarebbe sensibilmente inferiore a quello percepito in Svizzera, è ragionevole ridurne in modo corrispondente la rendita in modo tale che il suo reddito non superi o non superi sensibilmente quello della popolazione attiva in quel Paese. Soltanto se le rendite versate sono adeguate al potere d'acquisto locale, la popolazione svizzera può continuare ad accettare che vengano versate prestazioni AI all'estero. Altrimenti sussiste il pericolo che essa non accetti più neppure le prestazioni AI versate in Svizzera.