09.505 · Iniziativa parlamentare · 2009-12-10
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare chiedendo di istituire una legge quadro federale a favore dell'integrazione. Questa legge:
- è rivolta alla popolazione che vive in Svizzera;
- mira a una convivenza proficua, fondata sul rispetto reciproco, degli indigeni e degli immigrati secondo i valori e l'ordinamento giuridico svizzeri;
- costituisce la base per una strategia nazionale d'integrazione;
- formula obiettivi chiari sotto forma di standard nazionali per l'integrazione dalla nascita e dall'arrivo in Svizzera e stabilisce settori vincolanti in materia di esigenze e di promovimento;
- determina la ripartizione dei compiti tra Confederazione, cantoni e terzi e disciplina il finanziamento del settore dei compiti statali nell'integrazione;
- prevede strumenti di controllo adeguati per esaminare e sviluppare i provvedimenti d'integrazione;
- prevede un sistema di sanzioni adeguato in caso di violazione degli obblighi disciplinati nell'accordo d'integrazione;
Begründung
In quanto piazza economica, la Svizzera deve avere una politica aperta in materia di migrazione, la quale a sua volta richiede una politica d'integrazione attiva. Quest'ultima necessita di standard nazionali e deve essere disciplinata da una legge quadro. L'obbligo d'integrazione vale per la popolazione che vive in Svizzera e deve essere regolata mediante accordi d'integrazione. I successi nell'integrazione devono essere compensati, un'integrazione non riuscita deve essere sanzionata.
La promozione dell'integrazione è un investimento nella Svizzera e nella nostra popolazione e ci fa avanzare dal profilo economico, sociale e della politica di sicurezza. Una politica d'integrazione attiva è una politica nel nostro interesse e a favore della piazza locale perché le risorse umane di un Paese sono un fattore di successo strategico nella concorrenza globale. Il potenziale di ogni singolo individuo va utilizzato per il bene del singolo e del Paese.