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09.514 · Iniziativa parlamentare · 2009-12-11

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre procedere agli adeguamenti legali necessari per concretare i punti seguenti:

- la facilitazione dell'onere della prova si applica anche alla fattispecie delle molestie sessuali;

- ogni datore di lavoro designa un servizio di contatto interno o esterno oppure una persona di fiducia cui ci si può rivolgere in caso di molestie sessuali.

Begründung

La legge sulla parità è in vigore dal 1° giugno 1996. Essa vieta ogni forma di molestia sessuale. Ciononostante a tutt'oggi una donna su tre e un uomo su dieci nel corso della vita professionale vengono ancora molestati sessualmente. Soltanto in pochissimi casi viene sporta querela presso l'autorità di conciliazione o dinanzi a un tribunale contro queste violazioni della legge sulla parità. Il rapporto di valutazione di detta legge ha mostrato che le persone vittime di molestie sessuali che tentano di rivolgersi a un tribunale nella maggior parte dei casi non lavorano più nella stessa azienda. Questo evidenzia che per gli interessati la paura della perdita del posto di lavoro rappresenta un impedimento determinante per sporgere querela. I redattori del rapporto di valutazione sono giunti alla conclusione che l'estensione della facilitazione dell'onere della prova alle molestie sessuali consentirebbe agli interessati di difendersi in modo più agevole in simili frangenti. Durante le deliberazioni del Parlamento concernenti la legge in questione il Consiglio federale stesso aveva proposto originariamente di estendere la facilitazione dell'onere della prova anche alle molestie sessuali.

In ogni azienda è inoltre necessario un servizio di contatto interno o esterno cui possano rivolgersi le persone vittime di molestie sessuali. Persone di contatto indipendenti sono necessarie affinché gli interessati possano esprimersi su quanto accaduto e ricevano l'aiuto necessario. Ogni datore di lavoro deve pertanto essere tenuto a designare una persona di contatto interna o esterna. La Confederazione, in qualità di datore di lavoro, ha già concretato questa esigenza in modo esemplare. Pure alcuni Paesi europei hanno disciplinato legalmente l'impiego di persone di contatto in caso di molestie sessuali.