09.520 · Iniziativa parlamentare · 2009-12-11
Liquidato
Wortlaut
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:
Propongo una modifica degli articoli 264a e 264b del Codice civile svizzero (CC; RS 210) al fine di mitigare le condizioni di adozione perché non siano più restrittive di quelle francesi.
Begründung
Al momento, le condizioni per l'adozione imposte in Svizzera sono le più restrittive d'Europa. I coniugi devono essere sposati da almeno 5 anni o avere entrambi più di 35 anni compiuti.
Questi criteri non tengono conto dello stile di vita contemporaneo. Gli anni di concubinato accertato non sono presi in considerazione, per cui i partner che abbiano convissuto per otto o dieci anni prima del matrimonio dovranno aspettare ancora altri cinque anni prima di poter avviare le pratiche di adozione. È troppo!
Anche l'età minima di 35 anni appare eccessiva, dovrebbe essere al massimo di 28, come avviene Francia. La Gran Bretagna consente l'adozione già dall'età di 21 anni e altri Paesi dell'UE dall'età di 25.
Chiedo quindi che ci si ispiri a quanto viene fatto in seno all'UE per modificare il numero di anni di matrimonio o l'età minima delle persone che desiderano adottare un bambino.
Svizzera: età minima: 35 anni; durata del matrimonio: 5 anni; stato civile: celibe/nubile;
Italia: età minima: niente età minima ma una differenza da 18 a 40 anni tra adottante e adottato; durata del matrimonio: 3 anni; stato civile: celibe/nubile;
Gran Bretagna: età minima: 21 anni; durata del matrimonio: 0; stato civile: celibe/nubile;
Germania: età minima: 25 anni; durata del matrimonio: 0; stato civile: celibe/nubile;
Belgio: età minima: 25 anni; durata del matrimonio: 0; stato civile: celibe/nubile;
Spagna: età minima: 25 anni; durata del matrimonio: 0; stato civile: celibe/nubile;
Francia: età minima: 28 anni; durata del matrimonio: 2 anni; stato civile: celibe/nubile.