10.1026 · Interrogazione · 2010-03-18
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
L'articolo 4 della Costituzione federale sancisce che nel nostro Paese vi sono quattro lingue nazionali riconosciute.
È pertanto ipotizzabile che esami di naturalizzazione vengano svolti in svizzero tedesco?
Il Consiglio federale dispone dei mezzi per verificare l'esecuzione del suddetto articolo costituzionale in tale ambito?
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 4 della Costituzione federale enuncia le quattro lingue nazionali della Svizzera. Esso parte da una definizione generale delle lingue nazionali, che comprende le forme scritte e orali nonché tutti gli idiomi e i dialetti delle quattro lingue citate (FF 2006 8237). Tuttavia, non disciplina l'utilizzo delle lingue ufficiali né a livello federale (art. 70 cpv. 1 della Costituzione e la legge federale sulle lingue) né a livello cantonale (art. 70 cpv. 2 della Costituzione e il diritto cantonale pertinente).
La legge federale sulla cittadinanza esige che i candidati alla naturalizzazione ordinaria siano integrati nella comunità svizzera e si siano familiarizzati con il modo di vita e gli usi e costumi svizzeri. Secondo la prassi, l'integrazione presuppone la conoscenza di una lingua nazionale. Nell'ambito dell'attuale revisione totale della legge sulla cittadinanza, è previsto che la Confederazione sancisca, in un'ordinanza d'esecuzione, le esigenze minime in materia di conoscenze linguistiche.
Nell'ambito della naturalizzazione ordinaria, il diritto cantonale determina la lingua ufficiale in cui si svolgono gli "esami di naturalizzazione". Non è escluso a priori che un cantone possa prevedere la possibilità di organizzare un "esame di naturalizzazione" in dialetto previo consenso della persona interessata, ma la libertà di lingua (art. 18 della Costituzione) deve essere rispettata. Inoltre, i cantoni restano liberi di esigere, nella loro legislazione, conoscenze più ampie di quelle richieste dal diritto federale, per esempio conoscenze della lingua parlata nel luogo di domicilio. Tale ripartizione delle competenze è conforme all'articolo 38 capoverso 2 della Costituzione, secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei cantoni e rilasciare il relativo permesso.
L'articolo 4 della Costituzione non limita dunque l'autonomia cantonale per quanto concerne i requisiti di padronanza di una lingua nazionale per la naturalizzazione ordinaria.
Risposta del Consiglio federale.